Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:T:2021:876
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
10 dicembre 2021 (
*
)
«Procedimento sommario – Irricevibilità manifesta del ricorso principale – Non luogo a statuire»
Nella causa T‑655/21 R,
[OSCURATO:PERSONA],
residente in Torino (Italia), rappresentato da G. Guida e V. [OSCURATO:PERSONA], avvocati,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo,
e
Consiglio dell’Unione europea,
convenuti,
avente ad oggetto una domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione del considerando 36 del regolamento (UE) 2021/953 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU 2021, L 211, pag. 1),
[OSCURATO:PERSONA]
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 ottobre 2021 il sig. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, ha proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE diretto all’annullamento parziale del considerando 36 del regolamento (UE) 2021/953 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU 2021, L 211, pag. 1).
2
Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 ottobre 2021, il ricorrente ha presentato la presente domanda di provvedimenti provvisori.
3
Con ordinanza in data odierna, il Tribunale ha respinto il ricorso principale in quanto manifestamente irricevibile ai sensi dell’articolo 126 del suo regolamento di procedura.
4
Di conseguenza, in considerazione del carattere accessorio del procedimento sommario rispetto al procedimento principale, non vi è più luogo a statuire sulla presente domanda di provvedimenti provvisori.
5
Ai sensi dell’articolo 133 del regolamento di procedura, si provvede sulle spese con la sentenza o l’ordinanza che definisce il giudizio. In considerazione del fatto che nell’ordinanza che ha dichiarato irricevibile il ricorso nel procedimento principale si provvede unicamente sulle spese relative al suddetto procedimento, spetta al giudice del procedimento sommario pronunciarsi sulle spese relative alla presente domanda di provvedimenti provvisori.
6
Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, in caso di non luogo a statuire, il Tribunale decide liberamente sulle spese.
7
Poiché la presente ordinanza è adottata prima della notifica della domanda di provvedimenti provvisori ai convenuti e prima che questi ultimi abbiano potuto sostenere spese, è sufficiente decidere che il ricorrente si farà carico delle proprie spese.
Per questi motivi,
[OSCURATO:PERSONA]
così provvede:
1)
Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese.
Lussemburgo, 10 dicembre 2021
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
M. van der Woude
*
Lingua processuale: l’italiano.