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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 00212/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 07/07/2021 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrtite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D OS'e • Trasrnessa copia ex ar*. 23 n. 1 ter L. 8-8-05 p",.-ì•-2 Roma. lì ...... ........ ..... .... 2122 _ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto di proroga dei termini di custodia cautelare emesso dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], denunciando violazione dell'art. 303 cod. proc. pen. 2.

Con atto del 20.10.2021 il ricorrente con dichiarazione sottoscritta anche dal proprio difensore, ha rinunciato al ricorso.

3. La Corte, preso atto della rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen., deve dichiarare il ricorso inammissibile.

4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che va determinata, equamente, in euro 500,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

5. Deve essere incaricata la cancelleria degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen., stante lo stato di detenzione di Morabito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 28/10/2018.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 07/07/2021 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrtite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D OS'e • Trasrnessa copia ex ar*. 23 n. 1 ter L. 8-8-05 p",.-ì•-2 Roma. lì ...... ........ ..... .... 2122 _ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto di proroga dei termini di custodia cautelare emesso dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], denunciando violazione dell'art. 303 cod. proc. pen. 2. Con atto del 20.10.2021 il ricorrente con dichiarazione sottoscritta anche dal proprio difensore, ha rinunciato al ricorso. 3. La Corte, preso atto della rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen., deve dichiarare il ricorso inammissibile. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che va determinata, equamente, in euro 500,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 5. Deve essere incaricata la cancelleria degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen., stante lo stato di detenzione di Morabito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 28/10/2018. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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