CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 19339/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 11/02/2026, il Tribunale di Civitavecchia applicava, su richiesta deldifensore, munito di procura speciale, e con il consenso del pubblico ministero, ai sensidell’art. 444 cod. proc. pen., a XXXXXXXXXXXXXXXX la pena di due mesi di reclusione ed€ 334,00 di multa per il reato di truffa aggravata dall’avere commesso il fatto a distanzaidentificazione ai danni di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quale aumento in continuazionerispetto alla pena che era stata irrogata all’XXXXXX con la sentenza del 30/09/2025 delG.i.p. del Tribunale di Cosenza, divenuta irrevocabile il 08/11/2025.2. Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Civitavecchia, haproposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corted’appello di Roma, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 640-quater e 322 cod. pen., per avere il Tribunale di Civitavecchia omesso di disporre la confiscadel profitto del suddetto reato di truffa aggravata, ovvero, nel caso di impossibilità dellastessa, di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore equivalente a tale profitto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’unico motivo è fondato.2. Si deve anzitutto affermare l’ammissibilità del ricorso.L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. – comma inserito dall’art. 1, comma 50, dellalegge 23 giugno 2017, n. 103 – stabilisce che «[i]l pubblico ministero e l’imputato possonoproporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressionedella volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erroneaqualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza».Con la sentenza “Savin”, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno peraltroaffermato il principio secondo cui la sentenza di “patteggiamento” che abbia omesso diapplicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 448,comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo che si tratti di misura di sicurezza obbligatoria per leggein relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tale caso esperibile il ricorsoper cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n.21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348-03).Da ciò l’ammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazionedella pena su richiesta delle parti che contenga l’indicata lacuna dell’omessa applicazione diuna misura di sicurezza obbligatoria, atteso che, con esso, è legittimamente denunciato unvizio di violazione di legge della medesima sentenza, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.3. Il ricorso, oltre che ammissibile, è anche fondato nel merito.Nella specie, sussistevano infatti i presupposti per disporre la confisca obbligatoria, anorma del combinato disposto degli artt. 640-quater e 322-ter cod. pen., a seguitodell’applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di truffa aggravata, ai sensi deln. 2-ter) del secondo comma dell’art. 640 cod. pen., dall’avere commesso il fatto a distanzaidentificazione.[OSCURATO:PERSONA] la quale è stata indebitamente omessa dal Tribunale di Civitavecchianell’accogliere la richiesta di cui all’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., atteso che, come si èdetto, per effetto della menzionata omissione, si è determinata una violazione di legge inpunto di mancata applicazione di una misura di sicurezza obbligatoria, prevista dalcombinato disposto degli artt. 640-quater e 322-ter cod. pen., il quale stabiliscel’obbligatorietà della stessa applicazione nel caso di “patteggiamento” per il reato di truffaaggravata ai sensi del n. 2-ter) del secondo comma dell’art. 640 cod. pen.4. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all’omessastatuizione di confisca, con trasmissione degli atti al Tribunale di Civitavecchia, in diversacomposizione, per l’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione di confisca edispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Civitavecchia in diversa composizione perl'ulteriore corso.Così è deciso, 30/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.