Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 17716/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]

1. LANZUTTI Alessandro è stato condannato con sentenza pronunciata, in data 15 ottobre 2019, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (con termine di 30 giorni per il deposito della motivazione), sentenza tempestivamente depositata in data 13 novembre 2019.

2. Il difensore del ricorrente, in data 17/12/2019, ha depositato atto di appello presso la Cancelleria del Tribunale di Bergamo.

Tale atto di impugnazione è stato, quindi, trasmesso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con raccomandata spedita in data 19/12/2019 dalla cancelleria del Tribunale di Bergamo.

3. LANZUTTI Alessandro, a mezzo del suo difensore, ricorre avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di Appello di Bologna con la quale l'atto di appello è stato dichiarato inammissibile per tardività.

4. Il ricorrente lamenta, come unico motivo di impugnazione, l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 591, lettera c) in relazione all'art. 585 cod. proc. pen. ed il conseguente vizio di motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e) del codice di rito.Secondo la ricostruzione del ricorrente la Corte di appello ha erroneamente ritenuto tardivo l'appello proposto dal LANZUTTI, in quanto depositato in data 02/01/2020 e, quindi, in epoca successiva alla data di scadenza del termine di 45 giorni dalla data del deposito della motivazione della sentenza di primo grado (30/12/2019).

Il ricorrente ha sostenuto che l'appello, in realtà, è stato depositato in data 17 dicembre 2019 presso la Cancelleria del Tribunale di Bergamo con conseguente trasmissione del ricorso all'autorità territorialmente competente mediante raccomandata spedita il successivo 19/12/2019. [OSCURATO:PERSONA]

1. Osserva la Corte che il motivo del ricorso è da ritenersi fondato e, pertanto, deve esser accolto.

2. Dalla compulsazione degli atti prodotti dalla difesa e di quelli del fascicolo processuale emerge, infatti, la tempestività dell'appello.

L'attestazione di cancelleria datata 24/09/2021 dimostra, infatti, che l'atto di appello è stato trasmesso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, quindi, entro il termine di 45 giorni individuato dalla stessa Corte di Appello (fissato al 30/12/2019).

Dagli atti del giudizio emerge, pertanto, l'erroneità dell'indicazione riportata nell'impugnata ordinanza quanto alla data di tardivo deposito dell'appello ([OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Tale data è, infatti, quella in cui la raccomandata inviata dalla Cancelleria del Tribunale di Bergamo è pervenuta presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e non la data di spedizione della raccomandata.

3. Il provvedimento impugnato è viziato, pertanto, dall'erronea applicazione dell'art. 591, lettera c), in relazione agli artt. 583 e 585 cod. proc. pen.; in virtù del combinato disposto di tali norme, infatti, l'impugnazione deve esser considerata proposta al momento della spedizione della raccomandata (e, quindi, nel caso di specie in data 19/12/2019) e non al momento della ricezione della raccomandata come erroneamente affermato dalla Corte di Appello di Bologna.

4. L'appello è stato presentato, peraltro, nel pieno rispetto delle modalità previste dall'art. 582, commi 1 e 2, cod. proc. pen. avendo il legale del ricorrente (difensore iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo) depositato l'atto di appello presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove lo stesso svolge la sua attività professionale.

La facoltà prevista per la parte privata o i difensori di presentare l'impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, è espressione, infatti, del principio del favor impugnationis (vedi in tal senso, Sez. 2, n. 1493 del 17/03/1994, Santacroce, Rv. 197752, Sez. 5, n. 28656 del 16/05/2013, Rv. 256530 - 01).5.

In conclusione, deve esser affermato che l'impugnazione avanzata dal LANZUTTI è stata tempestivamente depositata risultando, per tabulas, che l'appello del ricorrente è stato depositato 36 giorni dopo la data di decorrenza del termine previsto dall'art. 585, comma 1, lettera c) cod. proc. pen. 6.

In accoglimento del ricorso va, pertanto, disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza7 disponendo la trasmissione degli atti alla medesima Corte territoriale per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Bologna per l'ulteriore corso.

Così deciso il 16 marzo 2022 Il ere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] 1. LANZUTTI Alessandro è stato condannato con sentenza pronunciata, in data 15 ottobre 2019, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (con termine di 30 giorni per il deposito della motivazione), sentenza tempestivamente depositata in data 13 novembre 2019. 2. Il difensore del ricorrente, in data 17/12/2019, ha depositato atto di appello presso la Cancelleria del Tribunale di Bergamo. Tale atto di impugnazione è stato, quindi, trasmesso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con raccomandata spedita in data 19/12/2019 dalla cancelleria del Tribunale di Bergamo. 3. LANZUTTI Alessandro, a mezzo del suo difensore, ricorre avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di Appello di Bologna con la quale l'atto di appello è stato dichiarato inammissibile per tardività. 4. Il ricorrente lamenta, come unico motivo di impugnazione, l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 591, lettera c) in relazione all'art. 585 cod. proc. pen. ed il conseguente vizio di motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e) del codice di rito.Secondo la ricostruzione del ricorrente la Corte di appello ha erroneamente ritenuto tardivo l'appello proposto dal LANZUTTI, in quanto depositato in data 02/01/2020 e, quindi, in epoca successiva alla data di scadenza del termine di 45 giorni dalla data del deposito della motivazione della sentenza di primo grado (30/12/2019). Il ricorrente ha sostenuto che l'appello, in realtà, è stato depositato in data 17 dicembre 2019 presso la Cancelleria del Tribunale di Bergamo con conseguente trasmissione del ricorso all'autorità territorialmente competente mediante raccomandata spedita il successivo 19/12/2019. [OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva la Corte che il motivo del ricorso è da ritenersi fondato e, pertanto, deve esser accolto. 2. Dalla compulsazione degli atti prodotti dalla difesa e di quelli del fascicolo processuale emerge, infatti, la tempestività dell'appello. L'attestazione di cancelleria datata 24/09/2021 dimostra, infatti, che l'atto di appello è stato trasmesso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, quindi, entro il termine di 45 giorni individuato dalla stessa Corte di Appello (fissato al 30/12/2019). Dagli atti del giudizio emerge, pertanto, l'erroneità dell'indicazione riportata nell'impugnata ordinanza quanto alla data di tardivo deposito dell'appello ([OSCURATO:DATA_NASCITA]). Tale data è, infatti, quella in cui la raccomandata inviata dalla Cancelleria del Tribunale di Bergamo è pervenuta presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e non la data di spedizione della raccomandata. 3. Il provvedimento impugnato è viziato, pertanto, dall'erronea applicazione dell'art. 591, lettera c), in relazione agli artt. 583 e 585 cod. proc. pen.; in virtù del combinato disposto di tali norme, infatti, l'impugnazione deve esser considerata proposta al momento della spedizione della raccomandata (e, quindi, nel caso di specie in data 19/12/2019) e non al momento della ricezione della raccomandata come erroneamente affermato dalla Corte di Appello di Bologna. 4. L'appello è stato presentato, peraltro, nel pieno rispetto delle modalità previste dall'art. 582, commi 1 e 2, cod. proc. pen. avendo il legale del ricorrente (difensore iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo) depositato l'atto di appello presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove lo stesso svolge la sua attività professionale. La facoltà prevista per la parte privata o i difensori di presentare l'impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, è espressione, infatti, del principio del favor impugnationis (vedi in tal senso, Sez. 2, n. 1493 del 17/03/1994, Santacroce, Rv. 197752, Sez. 5, n. 28656 del 16/05/2013, Rv. 256530 - 01).5. In conclusione, deve esser affermato che l'impugnazione avanzata dal LANZUTTI è stata tempestivamente depositata risultando, per tabulas, che l'appello del ricorrente è stato depositato 36 giorni dopo la data di decorrenza del termine previsto dall'art. 585, comma 1, lettera c) cod. proc. pen. 6. In accoglimento del ricorso va, pertanto, disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza7 disponendo la trasmissione degli atti alla medesima Corte territoriale per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Bologna per l'ulteriore corso. Così deciso il 16 marzo 2022 Il ere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17716/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris