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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01566/2026

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13668- 20 23 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, viaAppennini 60, presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difes a con l'avv . [OSCURATO:PERSONA] e con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai quali è rappresentat o e difes o , giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2023n.13668 sez.

S2 - ud. 15 - 10 - 20 2 5 - 2 - avverso la sentenza n. 321/2023della CORTE D'APPELLO di GENOVA , pubblicatail 27/3/2023 e notificata in data 18/5/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025dal c onsigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 15.11.2007 [OSCURATO:PERSONA] convennein giudizio, d innanzi al Tribunale di Massa , la società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] c., esponendo di aver deciso, insieme al fratello [OSCURATO:PERSONA], amministratore della società convenuta sino al 21/10/2005, di partecipare ad un'asta fallimentareper l'aggiudicazione di un immobile ad uso commerciale sito in territorio di Massa, loc.

Marina, e di aver finanziato l’acquisto con la somma di euro 122.000,00; gli accordi con il frate llo prevedevano la divisione dell’immobile con assegnazione allo stesso di una quota di valore corrispondente alla somma con cui aveva partecipato all’affare; aggiudicato l’immobile alla società convenuta, [OSCURATO:PERSONA] gli aveva consegnatouna scrittura, datata 21/2/2003, con cui aveva riconosciuto la sua partecipazione all'acquistodell’immobile nella misura di 1/3 del totale.

Pertanto, egli chiesein via principale la declaratoria in suo favore della proprietà dell'immobile nella misura di 1/3 o, in subordine, la condanna dellasocietà alla restituzione della somma di euro 122.0000 , oltre interessi e rivalutazione, prestata per l'aggiudicazione dell'immobile.

1.2. La società rappresentò di essere rimasta estranea agli accordi intervenuti tra i due fratelli Giorgi, di cui alla scrittura del 21/2/2003, perché il legale rappresentante aveva sottoscritto a titolo personale.

Ric. 2023n.13668 sez.

S2 - ud. 15 - 10 - 20 2 5 - 3 -

2. Ciononostante, con sentenza n. 610/2012 , il Tribunale di Massa accolse la domanda , trasferendo all'attore la proprietà di 1/3 indiviso dell'immobile e condannando la società convenuta al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] di 1/3 dei canoni percepiti per la locazione del bene.

3. Con sentenza n.1532/2017, la Corte d’a ppello di Genova , in accoglimento dell’impugnazione della società, ne dichiarò il difetto di legittimazione passiva, rigettando la domanda, perché [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto la dichiarazione del 21/3/2005 in proprio e non spendendo il nome della società, a cui l’impegno assunto non era perciò opponibile.

4. Con ordinanza n. 29689 del 2019, questa Corte, adita da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il rigetto della sua domanda nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] c., nelle more divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c., rimarcando che la contemplatio domini dovesse risultare dal documento negoziale in forma scritta, trattandosi di contratto afferente beni immobili; ha accolto, invece, il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], rilevando la mancata pronuncia sulla domanda da lui proposta in subordine, diretta ad ottenere la restituzione della somma messa a disposizione del fratello per l'aggiudicazione dell’immobile, pari ad euro 122.000,00; questa domanda, assorbita in primo grado per l’accoglimento della principale, era stataritualmente riproposta in comparsa di risposta in appello ; la sentenza n. 1532/2017 della Corte d’appello di Genova era stata , perciò,cassata sul punto .

5. Con sentenza n. 321/2023, la Corte d’appello di Genova, decidendo in sede di rinvio, ha accolto la domanda subordinata, condannando la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c., già [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]. 2023n.13668 sez.

S2 - ud. 15 - 10 - 20 2 5 - 4 - c., a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 122.000,00 con gli interessi legali dalla data del 19/2/2003 al saldo.

4. Avverso questa sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c. ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, a cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, articolato inriferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. ha denunciatola nullità della sentenza in relazione all’art. 132 cod. proc. civ.ed all’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché in ordine all’art. 2909 cod.civ. e 324 cod. proc. civ. , per avere la Corte d’appello reso una motivazione apparente e contraddittoria sulla pretesa sussistenza di un patto fiduciario tra [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA],con sostanziale violazione del giudicato interno: in particolare, questa Corte, con l’ordinanza n. 29689/2019, avrebbe affermatoche era «pacifico che il documento del 21/3/2005 [rectius 21 / 2 / 2003] non conteneva alcun elemento idoneo a dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] avesse agito spendendo il nome della società odierna controricorrente», sicché la insussistenza della spendita del nome della società e, in conseguenza, il difetto di legittimazione passiva rispetto all’obbligo di restituzione, costitui rebbe un fatto assodato e coperto da giudicato; in ulteriore conseguenza, la scrittura non potrebbe mai costituire fonte diobbligazione a carico della società ritenuta estranea alla pattuizione tra i fratelli Giorgi.

1.1. Il motivo è infondato.

Innanzitutto, quanto alla denunciata nullità ex art. 132 n. 4 cod. proc. civ., questa Corte ha costantemente puntualizzato che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., disposta Ric. 2023n.13668 sez.

S2 - ud. 15 - 10 - 20 2 5 - 5 - dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, nel senso della «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, restando così esclusa qualunque rilevanza del semplice «difetto di sufficienza» della motivazione.

Ricorre, allora, il vizio denunciato con questomotivo quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez.

U, n. 8053 del 7/04/2014; daultimo, tra le tante, Sez.

U, n. 2767 del 30/01/2023 in motivazione, con numerosi richiami; Cass. Sez. 1, n. 7090 del 3/03/2022).

Nella specie, invero, non sussiste alcuna delle ipotesi appena descritte: la Corte territoriale, dedicando alla questione le pagg. 4e 5 della motivazione, ha accolto la domanda di condanna alla restituzione della somma finanziata perché l’imputazione dell’obbligo di restituzione del denaro alla società non necessitava di contemplatio domini espressa in forma vincolata.

In fatto, la Corte d’appello ha, quindi, riscontrato che il fratello [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società attualmente e all’epoca dei fatti per cui è giudizio, aveva riconosciuto con la sua dichiarazione scritta di aver ricevuto le somme necessarie all’acquisto del bene, nell’interesse della società, in sede fallimentare ; l’acquisto Ric. 2023n.13668 sez.

S2 - ud. 15 - 10 - 20 2 5 - 6 - era stato compiuto proprio dalla società ; ha, infine, aggiunto che la stessa società, costituendosi in primo grado , aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] poteva unicamente vantare nei suoi confronti soltanto un diritto di credito.

Nessuna contraddittorietà è ravvisabile in questa motivazione, né opera alcuna preclusione da giudicato:nell’ordinanza di cassazione con rinvio, infatti, questa Corte haconfermato il rigetto della domanda di intestazione di una quota di proprietà del bene, perché il contratto afferiva beni immobili e la contemplatio dominidoveva perciò emergere direttamente dal documento negoziale contenente l’asserito patto ; prima ancora e tuttavia, nella stessa ordinanza, è statoprecisato pure che «nelle società in nome collettivo (qual era la società al tempo del finanziamento),per il combinato disposto degli artt. 2293 e 2266 cod. civ., la rappresentanza dell'ente spetta, disgiuntamente, a ciascun socio e, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo , si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, in quanto la legge presume che la volontà dichiarata dal rappresentante nell'interesse della società corrisponda alla volontà sociale.

A tal fine non è necessario che per manifestare il rapporto rappresentativo (contemplatiodomini) il socio amministratore usi formule sacramentali, ma è sufficiente che dalle modalità e dalle circostanze in cui ha svolto l'attività negoziale e dalla struttura e dall'oggetto del negozio, i terzi possano riconoscerne l'inerenza all'impresa sociale, sì da poter presumere che l'attività è espletata nella qualità di socio amministratore»(così nell’ordinanza n. 29689 del 2019, con indicazione di numerosi precedenti).

Laprima sentenza resa dalla Corte d’appello di Genova è stata cassata con rinvioper l’omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme proposta in via subordinata; èstata, perciò, rimessa alla valutazione del Giudice del merito la fondatezza di questa pretesa e, quindi, la sussistenza di indici rivelatori della contemplatio ; questa Ric. 2023n.13668 sez.

S2 - ud. 15 - 10 - 20 2 5 - 7 - valutazione, come suesposto, è stata correttamentecompiuta in modo certamente adeguato.

In tal senso, la decisione qui impugnata è conforme a lla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nei contratti a forma libera, l'esternazione del potere rappresentativo non richiede la espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato o formule sacramentali, ma può essere manifestata anche attraverso un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente; il relativo accertamento è compito devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da errori di diritto(Cass. Sez. 2, n. 22616 del 10/09/2019).

2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha lamentato la violazione degli articoli 2727 e 2729 cod. civ., per avere la Corte d’appello attribuito rilevanza decisiva ad una frase del difensore, decontestualizzata dall’affermazione principale, pur in mancanza di indizi da valutare e correlare per affermare l’assunzione di responsabilità da parte della società.

2.1. Anche questo motivo è infondato.

La Corte d’appello ha , innanzitutto , precisato che, secondo quanto stabilito da questa Corte nell’ordinanza di cassazione della prima sentenza d’appello, il principio per cui la contemplatio domini - ovvero la spendita del nome della società – doveva risultare da atto scritto ed era riferibile soltanto al patto fiduciario, comportante l’obbligo di ritrasferire la quota di un terzo dell’immobile al fiduciante; ha, quindi, qualificato la scrittura a firma di [OSCURATO:PERSONA] come Ric. 2023n.13668 sez.

S2 - ud. 15 - 10 - 20 2 5 - 8 - ricognizione di debito riferibile alla società perché egli ne era il legale rappresentante e aveva ricevuto la somma di denaro per destina rla all’acquisto dell’immobile a nome dell’ente rappresentato e, dunque, nell’interesse di quest’ultimo; ad acquistare l’immobile era stata , infatti, la stessa società; h a , infine, ulteriormente supportato il riscontro della riferibilità alla società dell’obbligo di restituzione sottolineandola mancata contestazione dell’esistenza del debito nella comparsa di costituzione davanti al Tribunale, laddove era stato affermato che « il Geom. [OSCURATO:PERSONA] altro non può vantare, nei confronti dell’odierna convenuta, se non un mero diritto di credito».

In altri termini la società, nella sua difesa, non soltanto non ha contestato il rapporto di rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] (che peraltro risultava e risulta dalla stessa denominazione sociale) ma si è addirittura configurata la possibile sussistenza di un diritto di credito nei suoi confronti.

Questa Corte, invero, ha stabilito che la ricognizione di debito e la promessa di pagamento, pur non avendo natura giuridica di confessione, consistendo la prima in una dichiarazione di scienza e la seconda in una dichiarazione di volontà, devono comunque provenire da soggetto legittimato dal punto di vista sostanziale a disporre del patrimonio su cui incide l'obbligazione dichiarata, sicché, con riferimento ad un ente collettivo, devono essere rilasciate da persona munita dei relativi poteri rappresentativi (Cass. Sez. 2, n. 6473 del 24/04/2012), ma ha dato anche rilievo proprio alla mancata contestazione del rapporto di rappresentanza (Cass. Sez. 3, n. 29078 del’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in motivazione).

In tal senso, la Corte d’appello ha, perciò, correttamente costruito la sua motivazione: ha individuato i fatti rilevanti (il rapporto di rappresentanza tra il fratello Egidio e la società, il riconoscimento da lui rilasciato della avvenuta ricezione del finanziamento nell’interesse Ric. 2023n.13668 sez.

S2 - ud. 15 - 10 - 20 2 5 - 9 - della società, l’acquisto da parte di quest’ultima, la mancata contestazione in comparsa del rapporto di rappresentanza) e ne ha riscontrato la consistenza e la concordanza, senza alcuna violazione dei canoni di articolazione del ragionamento presuntivo (v.

Cass. Sez. 2, n. 9054 del 21/03/2022).

3. Il ricorso deve,perciò, essere respinto e la società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c. va condannata al rimborso delle spese del presente giudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidate in dispositivo secondo il valore della domanda.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c. al pagamento, in favore d el controricorrente [OSCURATO:PERSONA]Fernando , delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13668- 20 23 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, viaAppennini 60, presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difes a con l'avv . [OSCURATO:PERSONA] e con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai quali è rappresentat o e difes o , giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2023n.13668 sez. S2 - ud. 15 - 10 - 20 2 5 - 2 - avverso la sentenza n. 321/2023della CORTE D'APPELLO di GENOVA , pubblicatail 27/3/2023 e notificata in data 18/5/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025dal c onsigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 15.11.2007 [OSCURATO:PERSONA] convennein giudizio, d innanzi al Tribunale di Massa , la società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] c., esponendo di aver deciso, insieme al fratello [OSCURATO:PERSONA], amministratore della società convenuta sino al 21/10/2005, di partecipare ad un'asta fallimentareper l'aggiudicazione di un immobile ad uso commerciale sito in territorio di Massa, loc. Marina, e di aver finanziato l’acquisto con la somma di euro 122.000,00; gli accordi con il frate llo prevedevano la divisione dell’immobile con assegnazione allo stesso di una quota di valore corrispondente alla somma con cui aveva partecipato all’affare; aggiudicato l’immobile alla società convenuta, [OSCURATO:PERSONA] gli aveva consegnatouna scrittura, datata 21/2/2003, con cui aveva riconosciuto la sua partecipazione all'acquistodell’immobile nella misura di 1/3 del totale. Pertanto, egli chiesein via principale la declaratoria in suo favore della proprietà dell'immobile nella misura di 1/3 o, in subordine, la condanna dellasocietà alla restituzione della somma di euro 122.0000 , oltre interessi e rivalutazione, prestata per l'aggiudicazione dell'immobile. 1.2. La società rappresentò di essere rimasta estranea agli accordi intervenuti tra i due fratelli Giorgi, di cui alla scrittura del 21/2/2003, perché il legale rappresentante aveva sottoscritto a titolo personale. Ric. 2023n.13668 sez. S2 - ud. 15 - 10 - 20 2 5 - 3 - 2. Ciononostante, con sentenza n. 610/2012 , il Tribunale di Massa accolse la domanda , trasferendo all'attore la proprietà di 1/3 indiviso dell'immobile e condannando la società convenuta al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] di 1/3 dei canoni percepiti per la locazione del bene. 3. Con sentenza n.1532/2017, la Corte d’a ppello di Genova , in accoglimento dell’impugnazione della società, ne dichiarò il difetto di legittimazione passiva, rigettando la domanda, perché [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto la dichiarazione del 21/3/2005 in proprio e non spendendo il nome della società, a cui l’impegno assunto non era perciò opponibile. 4. Con ordinanza n. 29689 del 2019, questa Corte, adita da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il rigetto della sua domanda nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] c., nelle more divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c., rimarcando che la contemplatio domini dovesse risultare dal documento negoziale in forma scritta, trattandosi di contratto afferente beni immobili; ha accolto, invece, il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], rilevando la mancata pronuncia sulla domanda da lui proposta in subordine, diretta ad ottenere la restituzione della somma messa a disposizione del fratello per l'aggiudicazione dell’immobile, pari ad euro 122.000,00; questa domanda, assorbita in primo grado per l’accoglimento della principale, era stataritualmente riproposta in comparsa di risposta in appello ; la sentenza n. 1532/2017 della Corte d’appello di Genova era stata , perciò,cassata sul punto . 5. Con sentenza n. 321/2023, la Corte d’appello di Genova, decidendo in sede di rinvio, ha accolto la domanda subordinata, condannando la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c., già [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]. 2023n.13668 sez. S2 - ud. 15 - 10 - 20 2 5 - 4 - c., a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 122.000,00 con gli interessi legali dalla data del 19/2/2003 al saldo. 4. Avverso questa sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c. ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, a cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, articolato inriferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. ha denunciatola nullità della sentenza in relazione all’art. 132 cod. proc. civ.ed all’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché in ordine all’art. 2909 cod.civ. e 324 cod. proc. civ. , per avere la Corte d’appello reso una motivazione apparente e contraddittoria sulla pretesa sussistenza di un patto fiduciario tra [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA],con sostanziale violazione del giudicato interno: in particolare, questa Corte, con l’ordinanza n. 29689/2019, avrebbe affermatoche era «pacifico che il documento del 21/3/2005 [rectius 21 / 2 / 2003] non conteneva alcun elemento idoneo a dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] avesse agito spendendo il nome della società odierna controricorrente», sicché la insussistenza della spendita del nome della società e, in conseguenza, il difetto di legittimazione passiva rispetto all’obbligo di restituzione, costitui rebbe un fatto assodato e coperto da giudicato; in ulteriore conseguenza, la scrittura non potrebbe mai costituire fonte diobbligazione a carico della società ritenuta estranea alla pattuizione tra i fratelli Giorgi. 1.1. Il motivo è infondato. Innanzitutto, quanto alla denunciata nullità ex art. 132 n. 4 cod. proc. civ., questa Corte ha costantemente puntualizzato che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., disposta Ric. 2023n.13668 sez. S2 - ud. 15 - 10 - 20 2 5 - 5 - dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, nel senso della «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, restando così esclusa qualunque rilevanza del semplice «difetto di sufficienza» della motivazione. Ricorre, allora, il vizio denunciato con questomotivo quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. U, n. 8053 del 7/04/2014; daultimo, tra le tante, Sez. U, n. 2767 del 30/01/2023 in motivazione, con numerosi richiami; Cass. Sez. 1, n. 7090 del 3/03/2022). Nella specie, invero, non sussiste alcuna delle ipotesi appena descritte: la Corte territoriale, dedicando alla questione le pagg. 4e 5 della motivazione, ha accolto la domanda di condanna alla restituzione della somma finanziata perché l’imputazione dell’obbligo di restituzione del denaro alla società non necessitava di contemplatio domini espressa in forma vincolata. In fatto, la Corte d’appello ha, quindi, riscontrato che il fratello [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società attualmente e all’epoca dei fatti per cui è giudizio, aveva riconosciuto con la sua dichiarazione scritta di aver ricevuto le somme necessarie all’acquisto del bene, nell’interesse della società, in sede fallimentare ; l’acquisto Ric. 2023n.13668 sez. S2 - ud. 15 - 10 - 20 2 5 - 6 - era stato compiuto proprio dalla società ; ha, infine, aggiunto che la stessa società, costituendosi in primo grado , aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] poteva unicamente vantare nei suoi confronti soltanto un diritto di credito. Nessuna contraddittorietà è ravvisabile in questa motivazione, né opera alcuna preclusione da giudicato:nell’ordinanza di cassazione con rinvio, infatti, questa Corte haconfermato il rigetto della domanda di intestazione di una quota di proprietà del bene, perché il contratto afferiva beni immobili e la contemplatio dominidoveva perciò emergere direttamente dal documento negoziale contenente l’asserito patto ; prima ancora e tuttavia, nella stessa ordinanza, è statoprecisato pure che «nelle società in nome collettivo (qual era la società al tempo del finanziamento),per il combinato disposto degli artt. 2293 e 2266 cod. civ., la rappresentanza dell'ente spetta, disgiuntamente, a ciascun socio e, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo , si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, in quanto la legge presume che la volontà dichiarata dal rappresentante nell'interesse della società corrisponda alla volontà sociale. A tal fine non è necessario che per manifestare il rapporto rappresentativo (contemplatiodomini) il socio amministratore usi formule sacramentali, ma è sufficiente che dalle modalità e dalle circostanze in cui ha svolto l'attività negoziale e dalla struttura e dall'oggetto del negozio, i terzi possano riconoscerne l'inerenza all'impresa sociale, sì da poter presumere che l'attività è espletata nella qualità di socio amministratore»(così nell’ordinanza n. 29689 del 2019, con indicazione di numerosi precedenti). Laprima sentenza resa dalla Corte d’appello di Genova è stata cassata con rinvioper l’omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme proposta in via subordinata; èstata, perciò, rimessa alla valutazione del Giudice del merito la fondatezza di questa pretesa e, quindi, la sussistenza di indici rivelatori della contemplatio ; questa Ric. 2023n.13668 sez. S2 - ud. 15 - 10 - 20 2 5 - 7 - valutazione, come suesposto, è stata correttamentecompiuta in modo certamente adeguato. In tal senso, la decisione qui impugnata è conforme a lla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nei contratti a forma libera, l'esternazione del potere rappresentativo non richiede la espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato o formule sacramentali, ma può essere manifestata anche attraverso un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente; il relativo accertamento è compito devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da errori di diritto(Cass. Sez. 2, n. 22616 del 10/09/2019). 2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha lamentato la violazione degli articoli 2727 e 2729 cod. civ., per avere la Corte d’appello attribuito rilevanza decisiva ad una frase del difensore, decontestualizzata dall’affermazione principale, pur in mancanza di indizi da valutare e correlare per affermare l’assunzione di responsabilità da parte della società. 2.1. Anche questo motivo è infondato. La Corte d’appello ha , innanzitutto , precisato che, secondo quanto stabilito da questa Corte nell’ordinanza di cassazione della prima sentenza d’appello, il principio per cui la contemplatio domini - ovvero la spendita del nome della società – doveva risultare da atto scritto ed era riferibile soltanto al patto fiduciario, comportante l’obbligo di ritrasferire la quota di un terzo dell’immobile al fiduciante; ha, quindi, qualificato la scrittura a firma di [OSCURATO:PERSONA] come Ric. 2023n.13668 sez. S2 - ud. 15 - 10 - 20 2 5 - 8 - ricognizione di debito riferibile alla società perché egli ne era il legale rappresentante e aveva ricevuto la somma di denaro per destina rla all’acquisto dell’immobile a nome dell’ente rappresentato e, dunque, nell’interesse di quest’ultimo; ad acquistare l’immobile era stata , infatti, la stessa società; h a , infine, ulteriormente supportato il riscontro della riferibilità alla società dell’obbligo di restituzione sottolineandola mancata contestazione dell’esistenza del debito nella comparsa di costituzione davanti al Tribunale, laddove era stato affermato che « il Geom. [OSCURATO:PERSONA] altro non può vantare, nei confronti dell’odierna convenuta, se non un mero diritto di credito». In altri termini la società, nella sua difesa, non soltanto non ha contestato il rapporto di rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] (che peraltro risultava e risulta dalla stessa denominazione sociale) ma si è addirittura configurata la possibile sussistenza di un diritto di credito nei suoi confronti. Questa Corte, invero, ha stabilito che la ricognizione di debito e la promessa di pagamento, pur non avendo natura giuridica di confessione, consistendo la prima in una dichiarazione di scienza e la seconda in una dichiarazione di volontà, devono comunque provenire da soggetto legittimato dal punto di vista sostanziale a disporre del patrimonio su cui incide l'obbligazione dichiarata, sicché, con riferimento ad un ente collettivo, devono essere rilasciate da persona munita dei relativi poteri rappresentativi (Cass. Sez. 2, n. 6473 del 24/04/2012), ma ha dato anche rilievo proprio alla mancata contestazione del rapporto di rappresentanza (Cass. Sez. 3, n. 29078 del’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in motivazione). In tal senso, la Corte d’appello ha, perciò, correttamente costruito la sua motivazione: ha individuato i fatti rilevanti (il rapporto di rappresentanza tra il fratello Egidio e la società, il riconoscimento da lui rilasciato della avvenuta ricezione del finanziamento nell’interesse Ric. 2023n.13668 sez. S2 - ud. 15 - 10 - 20 2 5 - 9 - della società, l’acquisto da parte di quest’ultima, la mancata contestazione in comparsa del rapporto di rappresentanza) e ne ha riscontrato la consistenza e la concordanza, senza alcuna violazione dei canoni di articolazione del ragionamento presuntivo (v. Cass. Sez. 2, n. 9054 del 21/03/2022). 3. Il ricorso deve,perciò, essere respinto e la società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c. va condannata al rimborso delle spese del presente giudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidate in dispositivo secondo il valore della domanda. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c. al pagamento, in favore d el controricorrente [OSCURATO:PERSONA]Fernando , delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis,