CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 13403/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha riformato la sentenza di prime cure pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuti colpevoli del delitto di furto di capi di abbigliamento del valore di Euro 469,84, aggravato dalla violenza sulle cose, esclusivamente in punto di trattamento sanzionatorio; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del comune difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo è affetto da conclamata genericità, poiché le deduzioni sviluppate per avversare il diniego di riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità risultano prive di critica realmente argomentata delle tesi sostenute dal giudice di appello; le stesse si appalesano, al contempo, manifestamente infondate, posto che è ius receptum che la concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); principio, questo, cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta nel rigettare il motivo di gravame sul punto (cfr. pag. 3, punto 4.5., della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 Il Consigliere ensore [OSCURATO:PERSONA] ma lia D EpaiS %TATA Stef [OSCURATO:PERSONA]\