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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22785/2022

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_ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 18206 del ruolo generale dell’anno 2017, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Direttore Generale f.f., quale rappresentan- te per procura dell’ente, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62R02 B428G) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Salvatore (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61A01 H168Q) rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50R24 M088V) -controricorrente- nonché PREFETTURA – [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non indicato), in persona del Prefetto, legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore -intimati- Ric. n. 18206/2017 –Sez. 3 - Ud. 23 giugno 2022 – Sentenza – Pagina 2 di 5 per la cassazione della sentenza del Tribunale di Ragusa n. 795/2016, pubblicatain data 5 luglio 2016; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 23 giugno 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti del locale agente della riscossione, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (poi divenuta Ri- scossione [OSCURATO:SOCIETA].), nonché della Prefettura – U.T.G. di Ragusa e del Comune di Vittoria,per contestare una comuni- cazione di iscrizione ipotecaria ed un preavviso di fermo am- ministrativo di beni mobili, notificatigli dal suddetto agente della riscossione per crediti iscritti a ruolo dagli enti pubblici indicati. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Vittoria ha annullato l’iscrizione ipotecaria integralmente e il preavviso di fermo limitatamente ai crediti per canoni idrici di cui ad una delle sottostanti cartelle di pa- gamento.

Il Tribunale di Ragusa ha dichiarato inammissibile l’appello di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ritenuto tardivo ai sensi dell’art. 327 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sulla base di un unico moti- vo.

Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati.

È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, com- ma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, converti- to con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176( e suc- cessive proroghe e modificazioni).

Ric. n. 18206/2017 –Sez. 3 - Ud. 23 giugno 2022 – Sentenza – Pagina 3 di 5 Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « V iolazione e fal- sa applicazione di norme di diritto, ed inparticolare dell’art. 3 della L. n. 742/1969, dell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941 n. 12, dell’art. 22 l. 689/81 e 204 bis (oggi artt. 6 e 7 del D.lvo. n. 150/2011) (in relazione all’art. 360n.3 c.p.c.)».

Risulta, tuttavia, pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso, che dà esito negativo 2.In caso di proposizione del ricorso (e/o del controricorso) a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell’art.77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferi- mento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell’art. 77 c.p.c.;in mancanza, il ricorso (o il controri- corso) è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto)e non basta che colui che si qualifica come rap- presentantedell’ente in forza di una procura notarile ne indi- chi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto(giurisprudenza costante di questa Corte; cfr. Cass., Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019 , Rv. 653802 – 01;Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 – 01;Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016 , Rv. 642963 – 01;Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015 , Rv. 636620 – 01;Sez.

L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013 , Rv. 624765 – 01; Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012 , Rv.

Ric. n. 18206/2017 –Sez. 3 - Ud. 23 giugno 2022 – Sentenza – Pagina 4 di 5 622651 –01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata; Sez. 1 , Sentenza n. 22009 del 19/10/2007 , Rv. 599237 –01; Se z. 1 , Sentenza n. 10122 del 02/05/2007 , Rv. 597012 –01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 11188 del 26/05/2005 , Rv. 582325 –01).

Nella specie, la società ricorrente risulta costituita nel presen- te giudizio in persona del Direttore Generale f.f. [OSCURATO:PERSONA]- mano, che si qualifica procuratore(come emerge dalla procu- ra speciale ad litemallegata in calce al ricorso), quindi rappre- sentante volontario della stessa,in virtù di procura sostanziale e processuale rilasciata dal Presidente della Società con atto autenticato dal notaio [OSCURATO:PERSONA] di Catania (rep. n. 2031, racc. n. 1460) in data 28 aprile 2015; in tale qualità , dunque, il Romano ha sottoscritto il mandato difensivo all’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

L’indicata procura per notaio Licciardiello non è stata però prodotta in giudizio, né ve ne è univoca menzione tra gli atti indicati come prodotti o depositati in questa sede: e da tanto deriva l’inammissibilità del ricorso, per impossibilità di attri- buirlo al soggetto nel cui nome e per cui conto è formato. 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, in base al principio della soccombenza, come in dispositivo, tenuto conto della nota spese depositata dalla parte controricorrente.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; Ric. n. 18206/2017 –Sez. 3 - Ud. 23 giugno 2022 – Sentenza – Pagina 5 di 5 - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, li- quidandole in complessivi € 1.500,00 (millecinquecen- to/00), oltre € 9,3 0 (nove/30) per esborsi, spese gene- rali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do- vuto), a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 .

Così deciso nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
_ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 18206 del ruolo generale dell’anno 2017, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Direttore Generale f.f., quale rappresentan- te per procura dell’ente, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62R02 B428G) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Salvatore (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61A01 H168Q) rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50R24 M088V) -controricorrente- nonché PREFETTURA – [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non indicato), in persona del Prefetto, legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore -intimati- Ric. n. 18206/2017 –Sez. 3 - Ud. 23 giugno 2022 – Sentenza – Pagina 2 di 5 per la cassazione della sentenza del Tribunale di Ragusa n. 795/2016, pubblicatain data 5 luglio 2016; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 23 giugno 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti del locale agente della riscossione, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (poi divenuta Ri- scossione [OSCURATO:SOCIETA].), nonché della Prefettura – U.T.G. di Ragusa e del Comune di Vittoria,per contestare una comuni- cazione di iscrizione ipotecaria ed un preavviso di fermo am- ministrativo di beni mobili, notificatigli dal suddetto agente della riscossione per crediti iscritti a ruolo dagli enti pubblici indicati. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Vittoria ha annullato l’iscrizione ipotecaria integralmente e il preavviso di fermo limitatamente ai crediti per canoni idrici di cui ad una delle sottostanti cartelle di pa- gamento. Il Tribunale di Ragusa ha dichiarato inammissibile l’appello di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ritenuto tardivo ai sensi dell’art. 327 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sulla base di un unico moti- vo. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, com- ma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, converti- to con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176( e suc- cessive proroghe e modificazioni). Ric. n. 18206/2017 –Sez. 3 - Ud. 23 giugno 2022 – Sentenza – Pagina 3 di 5 Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « V iolazione e fal- sa applicazione di norme di diritto, ed inparticolare dell’art. 3 della L. n. 742/1969, dell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941 n. 12, dell’art. 22 l. 689/81 e 204 bis (oggi artt. 6 e 7 del D.lvo. n. 150/2011) (in relazione all’art. 360n.3 c.p.c.)». Risulta, tuttavia, pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso, che dà esito negativo 2.In caso di proposizione del ricorso (e/o del controricorso) a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell’art.77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferi- mento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell’art. 77 c.p.c.;in mancanza, il ricorso (o il controri- corso) è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto)e non basta che colui che si qualifica come rap- presentantedell’ente in forza di una procura notarile ne indi- chi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto(giurisprudenza costante di questa Corte; cfr. Cass., Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019 , Rv. 653802 – 01;Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 – 01;Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016 , Rv. 642963 – 01;Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015 , Rv. 636620 – 01;Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013 , Rv. 624765 – 01; Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012 , Rv. Ric. n. 18206/2017 –Sez. 3 - Ud. 23 giugno 2022 – Sentenza – Pagina 4 di 5 622651 –01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata; Sez. 1 , Sentenza n. 22009 del 19/10/2007 , Rv. 599237 –01; Se z. 1 , Sentenza n. 10122 del 02/05/2007 , Rv. 597012 –01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 11188 del 26/05/2005 , Rv. 582325 –01). Nella specie, la società ricorrente risulta costituita nel presen- te giudizio in persona del Direttore Generale f.f. [OSCURATO:PERSONA]- mano, che si qualifica procuratore(come emerge dalla procu- ra speciale ad litemallegata in calce al ricorso), quindi rappre- sentante volontario della stessa,in virtù di procura sostanziale e processuale rilasciata dal Presidente della Società con atto autenticato dal notaio [OSCURATO:PERSONA] di Catania (rep. n. 2031, racc. n. 1460) in data 28 aprile 2015; in tale qualità , dunque, il Romano ha sottoscritto il mandato difensivo all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. L’indicata procura per notaio Licciardiello non è stata però prodotta in giudizio, né ve ne è univoca menzione tra gli atti indicati come prodotti o depositati in questa sede: e da tanto deriva l’inammissibilità del ricorso, per impossibilità di attri- buirlo al soggetto nel cui nome e per cui conto è formato. 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, in base al principio della soccombenza, come in dispositivo, tenuto conto della nota spese depositata dalla parte controricorrente. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; Ric. n. 18206/2017 –Sez. 3 - Ud. 23 giugno 2022 – Sentenza – Pagina 5 di 5 - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, li- quidandole in complessivi € 1.500,00 (millecinquecen- to/00), oltre € 9,3 0 (nove/30) per esborsi, spese gene- rali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do- vuto), a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 . Così deciso nell
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