CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 febbraio 2023
Cassazione n. 36966/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia, avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo in composizione monocratica, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in data 13/02/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette la memoria e le conclusioni scritte dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di ufficio dell'imputato, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica, sull'accordo delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno di reclusione in riferimento al reato di cui all'art. 497-bis, comma primo, cod. pen., in Bergamo il 11/02/2023. 2. In data 06/03/2023 il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Brescia ricorre, deducendo la illegalità della pena e l'errata qualificazione del fatto, posto che la condotta ascritta all'imputato è da inquadrarsi, evidentemente, nel comma secondo dell'art. 497-bis cod. pen., avendo l'imputato concorso alla formazione di una falsa carta di identità valida per l'espatrio, apponendovi la propria foto; se anche la contraffazione fosse avvenuta all'estero e, quindi, l'imputato fosse responsabile del solo possesso della carta di identità, anche in tal caso sussisterebbe la fattispecie di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., alla luce della giurisprudenza di legittimità. Ne consegue che la pena base da cui è partita il primo giudice risulta inferiore al minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia va dichiarato inammissibile. Premesso che, nel caso di specie, l'imputato era stato trovato in possesso di una carta di identità francese falsificata, su cui era stata apposta la sua foto, l'imputazione elevata nei suoi confronti è stata quella di cui all'art. 497-bis, primo comma, cod. pen., rispetto alla quale è intervenuta sentenza di applicazione della pena nella misura di anni uno di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Quanto ala qualificazione della condotta, va rilevato che con la sentenza n. 24808 del 18/01/2023, dep. 08/06/2023, questa Corte ha affermato come, nel caso di contraffazione all'estero di documento valido per l'espatrio, debba applicarsi il primo comma dell'art. 497-bis cod. pen. Tale pronuncia, infatti, partendo dalla genesi della disposizione di cui all'art. 497- bis, comma secondo, cod. pen., ha osservato che "...l'art. 497-bis, comma primo, cod. pen., punisce la condotta di chi venga trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio, senza alcuna specificazione in ordine al concorso del detentore nella condotta di falsificazione; il secondo comma, invece, punisce, con una pena aumentata da un terzo alla metà, quella di chi fabbrica o comunque forma un simile documento ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale. Ne discende che, evidentemente, secondo quanto emerge dall'espressione letterale della disposizione, il secondo comma del/'art. 497-bis, cod. pen. prevede unicamente la detenzione nei casi diversi dall'uso personale, posto che la detenzione per uso personale, rileverebbe, ai sensi del secondo comma della norma predetta, soltanto come posterius ovvero come indizio della ulteriore condotta prevista alternativamente alla detenzione per uso personale e, cioè, la contraffazione. In realtà, quindi, il possesso per uso personale di un documento valido per l'espatrio — quale, nel caso di specie, il passaporto — accede e segue la contraffazione, sicché esso rientra nella più grave disposizione di cui al comma secondo dell'art. 497-bis cod. pen. perché, in sostanza, ciò che si punisce è il concorso nella previa contraffazione; salvo il caso in cui tale precedente contraffazione, sicuramente commessa all'estero, non sia punibile, in difetto della richiesta del Ministero della giustizia, di cui all'art. 10 cod. pen., dovendosi, in tal caso, fare ricorso alla diposizione di cui al primo comma dell'art. 497-bis cod. pen., unico precetto che preveda la rilevanza penale di tale condotta, in via autonoma. Sicché l'interpretazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata, nella misura in cui ritiene che la disposizione in esame si applichi anche a colui che, avendo concorso nella falsificazione, detiene il documento per farne uso personale, finisce per operare, nei casi di sicura commissione all'estero della falsificazione, una estensione analogica in malam partem della norma. Infatti, se la falsificazione è commessa all'estero e non risulta procedibile per mancanza della richiesta di cui all'art. 10 cod. pen., il successivo uso personale del documento contraffatto - come detto - risulta punibile unicamente ai sensi dell'art. 497-bis, comma primo, cod. pen., in quanto, diversamente opinando si opererebbe un'applicazione analogica del precetto di cui all'art. 489 cod. pen., che punisce senza dubbio l'uso del documento contraffatto, ma con disposizione concepita e destinata ad operare nell'ambito delle sole falsità documentali di cui al capo III del titolo VII, dedicato ai delitti contro la fede pubblica, e non anche nell'ambito delle falsità personali, di cui al capo IV del medesimo titolo VII. Peraltro, per ciò che riguarda l'incriminazione del possesso del documento ex art. 497-bis cod. pen., sanzionato dal primo comma della norma, è sottinteso che detto possesso debba essere finalizzato all'uso personale, ed è altrettanto evidente che tale condotta prescinda dal concorso nella contraffazione; benché, infatti, il legislatore non abbia previsto espressamente tale circostanza, la necessità che il possesso sia funzionale all'utilizzazione personale del documento emerge proprio dal secondo comma della norma, laddove è incriminato, con aumento di pena, tra l'altro, il fatto di chi detiene il documento 'fuori dei casi di uso personale'. La maggiore gravità di tale condotta, prevista al comma secondo, infatti, si spiega proprio con la maggior offensività della stessa: trattasi, infatti, della condotta non solo di chi fabbrica o forma un documento falso, ma anche di chi, operando come intermediario, consente che il documento falsificato entri in possesso del soggetto che se ne dovrà servire. Solo se si configura contemporaneamente anche il concorso nella contraffazione punibile, quindi, si configura la fattispecie di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., laddove, al contrario, tale precetto non è applicabile quando l'uso personale del falso documento valido per l'espatrio non consenta di elevare l'imputazione per il concorso nella previa contraffazione, anche solo per la mancanza della richiesta discrezionale del Ministero, ai sensi dell'art. 10 cod. pen., in caso di contraffazione verificatasi in territorio estero, come nel caso in esame." Alla luce di tal considerazioni, quindi, l'inquadramento della condotta ascritta all'imputato risulta del tutto corretta. In ogni caso, come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, "In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza." (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283023; in termini: Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281116). Evidentemente, nel caso in esame, ci si trova al di fuori dell'erronea qualificazione del fatto deducibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nei termini individuati dall'indicato approccio ermeneutico. Ne consegue, quindi, che certamente la pena determinata in sede di patteggiamento non può qualificarsi come pena illegale, posto che essa corrisponde comunque, per specie e quantità, a quella astrattamente prevista dalla fattispecie incriminatrice individuata nel caso in esame. P.Q.M. Dichiara inammissibile