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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1970

ECLI:EU:C:1970:4
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61969C0040

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 29 GENNAIO 1970 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente ,

[OSCURATO:PERSONA]

, Il procedimento di cui ci occupiamo oggi verte sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 22, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune di mercato per la carne di volatili (GU 1962, pag. 959) e dei relativi regolamenti d'esecuzione n. 77 e n. 136 della [OSCURATO:PERSONA] (adottati il 23 luglio 1962 e, rispettivamente, il 31 ottobre 1962 e pubblicati nella GU a pag. 1881 ed a pag. 2625).

Al riguardo, si deve ricordare innanzitutto che l'articolo 4 del regolamento n. 22 ha sottoposto a prelievo l'importazione da paesi terzi di volatili macellati e di parti di volatili.

L'ammontare dei prelievi per le parti di volatili veniva fissato per la prima volta col regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 77 e precisamente sotto forma di coefficienti di conversione riferiti all'ammontare dei prelievi stabiliti nel regolamento n. 67 per i polli e i tacchini macellati.

I coefficienti inizialmente in vigore erano di 1,25 per le parti di volatili da cortile macellati, di cui alla voce 02.02 della tariffa doganale comune, e di 0,42 per le frattaglie commestibili, di cui alla stessa voce doganale.

In un secondo momento, col regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 136, entrato in vigore il 12 novembre 1962, la categoria «parti di volatili da cortile» veniva suddivisa nelle sottocategorie «dorsi e colli» (con coefficiente 0,75) e «tutte le altre parti di volatili» (con coefficiente 1,25).

In seguito, il regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 79/66 del 29 giugno 1966 (che ovviamente non presenta alcun interesse diretto ai fini del presente procedimento) istituiva una ulteriore suddivisione della voce doganale «parti di volatili» ; esso prevedeva, fra l'altro, un particolare coefficiente di 0,50 per i «dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali».

Questi testi c'interessano a proposito dell'importazione dagli [OSCURATO:PERSONA] di una merce sdoganata il 12 novembre 1962 dalla ditta Bollmann di Amburgo, importatrice di generi alimentari.

Per meglio dire, essi c'interessano in relazione a ciò che la ditta Bollmann designava come «frattaglie commestibili di tacchina» e che nella fattura allegata alla dichiarazione doganale era denominato «code di tacchina».

L'Ufficio doganale competente classificava la merce, che secondo le indicazioni della Bollmann era destinata all'alimentazione umana, sotto la voce 02.02-C della tariffa dei prelievi tedesca (cioè in una determinata voce del compendio approvato in forza della legge tedesca 13 agosto 1962 sulla riscossione dei prelievi, compendio che contempla tutti i prodotti soggetti a prelievo in forza delle varie organizzazioni comuni di mercato).

In relazione a ciò, l'Ufficio doganale stabiliva determinate somme che avrebbero dovuto essere versate a titolo di prelievo normale, di prelievo supplementare e di tassa di conguaglio.

In seguito, basandosi su istruzioni relative alla tariffa dei prelievi che nel frattempo erano state diramate, l'Ufficio doganale modificava la sua primitiva decisione, pretendendo un prelievo più elevato perché la merce dichiarata non si doveva considerare come «frattaglie commestibili», ma era invece da classificare sotto la voce 02.02-B-II-b («parti di volatili»).

Un reclamo presentato contro tale decisione non dava risultati positivi.

L'unica rettifica favorevole all'importatore fu ch'era dovuto solo il prelievo normale.

Circa l'importante questione della classificazione doganale, solo il ricorso proposto al [OSCURATO:PERSONA] portava ad un risultato favorevole alla ditta Bollmann. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva infatti il punto di vista dell'attrice e statuiva che, in base alla tariffa vigente al momento dell'importazione, la merce doveva essere considerata come «frattaglie commestibili».

In relazione a ciò il prelievo era dovuto soltanto nella misura dell'ammontare fissato inizialmente.

Tale decisione era determinata principalmente dalle note esplicative alla tariffa doganale tedesca, di cui, in forza dell'osservazione preliminare 2 della tariffa dei prelievi, si deve tener conto anche nell'interpretazione di quest'ultima, e secondo le quali le code non sono che «frattaglie commestibili».

A sua volta, lo Hauptzollamt non accettava la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] e proponeva ricorso al Bundesfinanzhof, dinanzi al quale la controversia è tuttora pendente.

Nel procedimento di revisione, lo Hauptzollamt sosteneva che la nozione di «frattaglie commestibili», di cui alla voce 02.02 della tariffa doganale tedesca e della tariffa dei prelievi, aveva il contenuto attribuitogli dalla voce 02.02 della tariffa doganale comune.

Le note esplicative alla tariffa doganale tedesca (capitolo 2, n. 1, 3 o comma), richiamate dal [OSCURATO:PERSONA], note secondo cui le code sono frattaglie commestibili, si riferivano in realtà soltanto alle parti del corpo dell'animale che vengono staccate al momento della macellazione, quindi soprattutto alle code di bovini.

Le code di tacchina erano invece parti di una merce considerata in commercio come «backs and necks», cioè parti di volatili.

Anche il Bundesfinanzministerium, intervenuto in causa, sosteneva il concetto che le code di tacchina non sono frattaglie.

A suo avviso discostandosi da questa opinione ci si sarebbe posti in contrasto col già menzionato regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 29 giugno 1966 n. 79 (GU 1966, pag. 2176).

A ciò fa riscontro l'opinione della parte resistente, secondo cui disposizioni successive della [OSCURATO:PERSONA] della CEE (s'intende il regolamento n. 79/66) non potevano avere influenza sul caso in esame.

Volendosi ciononostante richiamare a queste disposizioni, se ne poteva dedurre indirettamente che le code di tacchina, a causa del loro modestissimo valore, dovevano essere considerate frattaglie.

Trattandosi inoltre di code in senso zoologico, in mancanza di una definizione delle frattaglie commestibili nella tariffa dei prelievi allora vigente, ad esse andavano applicate le già ricordate note esplicative alla voce doganale 02.02.-C.

Per il Bundesfinanzhof si pone quindi il problema del come vada interpretato il diritto comunitario.

Dalla sua soluzione dipende la determinazione dell'ammontare del prelievo e la decisione della causa.

Poiché a norma dell'articolo 177, 3 o comma, del trattato CEE il Bundesfinanzhof non dispone della relativa facoltà d'interpretazione, esso ha sospeso il procedimento con ordinanza del 30 luglio 1969 ed ha deferito a questa Corte le seguenti questioni pregiudiziali :

1. Se l'articolo 14 del regolamento n. 22 del Consiglio della CEE, del 4 aprile 1962 — a norma del quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri prendono tutte le misure necessarie per adattare le proprie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in modo che il regolamento, salvo disposizione contraria, possa avere applicazione dal 1 o luglio 1962 — si debba intendere nel senso che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono e devono precisare e distinguere, con apposite norme, i prodotti soggetti al prelievo (art. 1 del regolamento).

2. In caso negativo : Se l'articolo 1 del regolamento n. 22 del Consiglio — il quale menziona voci della tariffa doganale comune — di debba intendere nel senso che dette voci possono essere interpretate dal legislatore nazionale, giacché le voci di una tariffa doganale vanno inevitabilmente interpretate.

3. In caso negativo : Se le code di tacchina siano dorsi (parti di dorso) o altre parti di volatili da cortile — ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 77 della [OSCURATO:PERSONA] della CEE, del 23 luglio 1962 (come modificato dall'articolo 1 del regolamento n. 136 della [OSCURATO:PERSONA] della CEE, del 31 ottobre 1962) — ovvere frattaglie commestibili, ai sensi dell'articolo 3 dello stesso regolamento.

Su tali questioni, in forza dell'articolo 20 dello statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, la parte resistente nella causa di merito, il governo della Repubblica federale di Germania e la [OSCURATO:PERSONA] delle CE hanno presentato le proprie osservazioni scritte.

Essi hanno inoltre esposto ampiamente le loro osservazioni nella fase orale del procedimento.

Vediamo quindi, alla luce di tali osservazioni, come le questioni deferite vadano risolte.

Soluzione delle questioni proposte

1. Esaminerò contemporaneamente le prime due questioni, come hanno fatto il governo federale e la [OSCURATO:PERSONA], ed in sostanza anche la ditta Bollmann.

Ricorderete senza dubbio le divergenti opinioni sostenute in proposito.

Il governo federale è in sostanza del parere che gli [OSCURATO:PERSONA] avessero la facoltà di emanare norme interpretative, poiché i regolamenti comunitari che riguardano il caso in esame non erano abbastanza precisi.

Evidentemente, cioè, la Comunità non aveva ancora fatto uso in modo esauriente delle sue competenze normative in materia tariffaria.

A prescindere da ciò, è chiaro che la definizione delle merci contenuta nel regolamento n. 22 si richiama alla tariffa doganale comune ed ai relativi principi d'applicazione, quindi anche alla necessaria prassi interpretativa nazionale.

La ditta Bollmann oppone che, già durante il periodo transitorio, la Comunità aveva una competenza tariffaria esclusiva per i prodotti che costituivano oggetto di un'organizzazione di mercato.

Di conseguenza, ad essa era riservata anche la facoltà di decidere in merito a questioni d'interpretazione della tariffa doganale.

Le norme di diritto comunitario riguardanti la classificazione doganale erano del resto esaurienti; in particolare, l'articolo 1 del regolamento n. 22 non richiedeva chiarimenti.

Stando così le cose, agli [OSCURATO:PERSONA] membri non poteva essere riconosciuto il diritto di emanare nuove norme di classificazione doganale, che avrebbero messo in pericolo l'unità del diritto.

Con l'entrata in vigore dell'organizzazione comune di mercato, rimasero al massimo in vigore le norme interpretative nazionali già esistenti che non fossero incompatibili col diritto comunitario.

Infine, il punto di vista della [OSCURATO:PERSONA] si avvicina abbastanza a quello della Bollmann, anche se non coincide perfettamente con esso. [OSCURATO:PERSONA] ritiene infatti che si possano ammettere provvedimenti del legislatore nazionale aventi lo scopo di facilitare l'applicazione del diritto comunitario e quindi anche norme interne destinate ad interpretare denominazioni standardizzate di diritto comunitario.

Essa sottolinea, tuttavia, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono liberi di assegnare, a loro discrezione, determinati prodotti a determinate voci doganali.

Se, sulla base di questa gamma di pareri, tentiamo di risolvere i quesiti sottopostici, dobbiamo prima di tutto sottolineare un principio fondamentale, e cioè che le organizzazioni comuni di mercato — come appare senz'altro evidente — possono esplicare la loro funzione soltanto se ne viene garantita l'uniforme attuazione nell'intera Comunità.

Non ci si può discostare dal principio, secondo cui dappertutto, per gli stessi prodotti, devono valere le stesse aliquote di prelievo.

Se così non fosse, sarebbero inevitabili gravi perturbazioni nel sistema delle organizzazioni di mercato e, in particolare per quanto riguarda i paesi terzi (come nel caso del giudizio di merito), si dovrebbero temere deviazioni di traffico.

Su questa base non si può certo mettere in dubbio la legittimità del punto di vista, sostenuto dalla ditta Bollmann e dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale per i prodotti che costituiscono oggetto di un'organizzazione di mercato si è avuto il trasferimento del potere tariffario alla Comunità.

Se ciò è esatto, ne consegue che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non dispongono più, in linea di principio, di una competenza originaria, comprendente poteri discrezionali, per l'emanazione di norme cogenti in questo campo.

Le questioni relative alla classificazione doganale devono invece essere risolte dalla Comunità, come in effetti è già avvenuto — la ditta Bollmann l'ha indicato nella sua memoria — a partire dal 1962.

Dobbiamo ammettere anche, d'altra parte, che le tariffe doganali — compresa la tariffa dei prelievi — contengono in generale definizioni standardizzate delle merci, che inevitabilmente comportano dubbi e difficoltà di applicazione.

Ciò è vero, a quanto pare, anche per l'elenco delle merci che attualmente c'interessa, come dimostrano i fatti dedotti nel giudizio di merito.

Giustamente, perciò ci si potrebbe chiedere se non si possa ammettere una facoltà di chiarimento e di delimitazione dei concetti, spettante agli [OSCURATO:PERSONA] membri almeno fino a quando manchi una precisa e particolareggiata disciplina comunitaria, facoltà derivante dallo stato di fatto, nonostante che, in linea di principio, il potere tariffario spetti alla [OSCURATO:PERSONA].

È questa — come abbiamo visto — la tesi del governo federale.

È facile tuttavia dimostrare ch'essa è inconsistente.

In realtà, dal complesso delle norme che si applicano al presente caso risulta che, nonostante le definizioni piuttosto generiche del regolamento n. 77, lo stesso diritto comunitario determina in definitiva con precisione come debba essere classificata la merce litigiosa.

In proposito è significativo il fatto che l'elenco delle merci contenuto nel regolamento n. 22 e nel regolamento n. 77 riprende la denominazione della tariffa doganale comune, e quindi fa rinvio a quest'ultima, che a sua volta, com'è noto, è basata sulla nomenclatura di Bruxelles.

Un ausilio prezioso per l'interpretazione si può quindi ravvisare — come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] — già nelle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles.

Inoltre, norme di classificazione e d'interpretazione riguardanti la tariffa doganale comune si trovano nella decisione del Consiglio 13 febbraio 1960.

Infine, lo stesso regolamento n. 77 contiene, all'articolo 8, una particolare norma di classificazione, della quale parleremo in seguito.

Tutto ciò permette di affermare che il diritto comunitario, per quanto riguarda la presente questione, è completo, privo di lacune e — come ha detto la Bollmann — «self-executing».

Sebbene quindi nel diritto comunitario manchi una dettagliata disciplina dei problemi relativi alla classificazione doganale, in base alle precedenti considerazioni, si può escludere in. modo assoluto che in materia spetti agli [OSCURATO:PERSONA] un potere discrezionale regolamentare del genere di quello che reclama il governo federale, valendosi, per il diritto comunitario, dell'immagine di una rete a maglie larghe.

È escluso, cioè, che vi sia un ambito discrezionale per l'emanazione di norme interne obbligatorie, in materia di classificazione doganale.

Al massimo, seguendo la [OSCURATO:PERSONA] e contro il parere della ditta Bollmann, si potrebbe accettare una limitazione della tesi finora svolta.

Le esigenze amministrative comportano infatti che non si possa rinunciare a precise e dettagliate disposizioni particolari, poiché queste garantiscono l'uniformità degli atti amministrativi e ne facilitano l'esecuzione.

In relazione a ciò, si può sostenere che esiste una facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] di fornire chiarimenti circa la tariffa dei prelievi, che vadano al di là di quanto si può direttamente dedurre dai testi comunitari.

Naturalmente — e ciò è molto importante — non si tratta di atti definitivamente vincolanti (a prescindere dal momento in cui detti chiarimenti sono stati o saranno forniti).

Per essi vale infatti la riserva della loro compatibilità coi principi di base del diritto comunitario, che ha sempre la preminenza.

Con questa sostanziale limitazione si deve ammettere una facoltà di chiarimento spettante agli [OSCURATO:PERSONA], poiché essa non pregiudica affatto l'uniformità della prassi amministrativa nell'ambito della Comunità, nè comporta alcun rischio di manipolazioni nazionali come quelle che si dovrebbero temere se, in materia di classificazione doganale, esistesse un vero e proprio potere di decisione a livello nazionale.

Del resto, questo punto di vista può essere tanto più facilmente accettato, in quanto è noto che gli [OSCURATO:PERSONA] membri seguono la prassi di consultarsi reciprocamente con gli esperti della [OSCURATO:PERSONA], prima di dare chiarimenti del genere.

Mi sembra dubbio, comunque, che il giudice proponente abbia pensato a simili atti dichiarativi nel formulare i suoi quesiti.

Ammesso che dal sistema dei regolamenti nn. 22 e 77 o, se si vuole, dal modo in cui l'articolo 1 del regolamento n. 22 delimita l'elenco delle merci possa dedursi l'esistenza di un potere tariffario esclusivo della Comunità — secondo le considerazioni svolte fino a questo punto — resta ancora da dimostrare che un risultato diverso non si ricava dall'articolo 14 del regolamento n. 22 (anch'esso richiamatao dal Bundesfinanzhof).

L'articolo 14 del regolamento n. 22 dispone, com'è noto che «gli [OSCURATO:PERSONA] membri prendono tutte le misure necessarie per adattare le proprie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in modo che le disposizioni del presente regolamento, salvo disposizione contraria in esso prevista, possano avere effettiva applicazione a decorrere dal 1 o luglio 1962».

In effetti, il senso di questa norma si comprende nel modo migliore se si accoglie l'interpretazione data dalla [OSCURATO:PERSONA].

Secondo quest'ultima, l'articolo 14 ed altre disposizioni analoghe, incluse ordinariamente in tutte le organizzazioni di mercato, dovevano servire in primo luogo a far sostituire i sistemi in precedenza vigenti, a richiamare cioè l'attenzione degli [OSCURATO:PERSONA] membri sulla necessità di abrogare le norme contrastanti di diritto interno.

Inoltre — dice la [OSCURATO:PERSONA] — l'articolo 14 ha una funzione importante ai fini della collaborazione fra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e le istanze comunitarie, resa necessaria dal sistema delle organizzazioni comuni di mercato, o — in altri termini — ai fini dell'indispensabile suddivisione del lavoro, imposta da tali organizzazioni.

In realtà, la situazione è questa: le decisioni al centro , richieste dalle organizzazioni di mercato, vengono prese dalle istanze comunitarie, mentre l'esecuzione amministrativa resta nelle mani degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Sotto questo aspetto, l'articolo 14 del regolamento n. 22 ed altre norme simili, mirano anche, e soprattutto, a creare le premesse amministrative per l'attuazione delle organizzazioni di mercato.

Fra queste disposizioni rientrano i provvedimenti relativi alla designazione delle autorità competenti, alla fissazione ed al calcolo di determinati prezzi, alla concessione di licenze, alla conversione dei tassi di prelievo indicati in unità di conto, al loro calcolo mediante applicazione di determinati coefficienti, e simili.

Sembra invece del tutto inesatto ammettere che l'articolo 14 contenga un'autorizzazione ad emanare disposizioni tariffarie, disposizioni, cioè, che vadano oltre a ciò che può essere considerato come un'attività (consentita) di raggruppamento e di chiarimenti di voci doganali, allo scopo di facilitarne l'applicazione in sede amministrativa, nel senso già illustrato.

Sulle prime due questioni proposte dal Bundesfinanzhof si può perciò affermare, riassumendo, quanto segue: Il potere tariffario, per quanto riguarda le merci indicate nel regolamento n. 22, con l'entrata in vigore di quest'ultimo è stato trasferito alla Comunità.

La classificazione di una merce sotto una determinata voce doganale si determina unicamente in base al diritto comunitario.

Non esiste un margine discrezionale per l'emanazione di norme interpretative obbligatorie interne.

Con questa riserva, si può peraltro ammettere che gli [OSCURATO:PERSONA] forniscano chiarimenti allo scopo di facilitare l'attività amministrativa.

2. In considerazione del risultato ottenuto cioè dalla constatazione che la classificazione doganale della merce litigiosa è determinata in definitiva dalle norme di diritto comunitario e non dalle disposizioni interpretative di diritto interno, si deve risolvere anche il terzo quesito.

Si dovrà, cioè, accertare se le istruzioni relative alla tariffa dei prelievi, menzionate nel provvedimento di rinvio ed impartite in epoca successiva all'importazione, siano conformi al diritto comunitario ovvero si debba ritenere corretta la classificazione suggerita dalle note esplicative alla tariffa doganale tedesca, richiamate dalla ditta Bollmann.

In breve, il Bundesfinanzhof vuole sapere — ripetiamolo ancora una volta — se le code di tacchina siano «dorsi», «altre parti di volatili» o «frattaglie commestibili».

Sono queste le tre voci che possono essere prese in considerazione per la merce importata — alla data dello sdoganamento — in forza dell'articolo 2 del regolamento n. 77 (nella redazione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 136) nonché dell'articolo 3 dello stesso regolamento n. 77.

I relativi coefficienti di conversione erano 0,75 («dorsi e colli»), 1,25 («altre parti di volatili») e 0,46 («frattaglie commestibili»).

Essi servivano alla determinazione del prelievo, in funzione dell'ammontare fissato per i tacchini macellati.

Il rispettivo punto di vista delle tre parti in causa sulla 3 a questione si può riassumere facilmente: la ditta Bollmann sostiene che le code di tacchina sono frattaglie commestibili; la [OSCURATO:PERSONA] ed il governo tedesco sono invece favorevoli all'applicazione della voce «dorsi e colli».

Esaminiamo quindi più da vicino gli argomenti addotti.

In primo luogo si deve considerare — come giustamente viene messo in rilievo dalla ditta Bollmann — se alla Corte non sia richiesta, invece dell'interpretazione ed oltre all'interpretazione, l'applicazione di una norma giuridica, il che è inammissibile in un procedimento di carattere pregiudiziale.

Questo accenno potrebbe essere importante in relazione a quanto osserva il governo federale; che vi sono cioè, dei casi in cui una parte rilevante del dorso viene staccata insieme con la coda vera e propria, ed in cui perciò — si può completare — è inesatto attribuire alla merce la denominazione di «code».

A ben vedere, noi non ci dobbiamo occupare di questo, vale a dire dell'identificazione della merce.

Trattandosi di un procedimento pregiudiziale, si può assumere come base il fatto che la causa di merito ha ad oggetto code di tacchina propriamente dette, nel senso indicato dall'importatore e nel senso delle perizie da lui presentate.

Inoltre — ed a ciò mirava principalmente l'accenno fatto dalla ditta Bollmann — la Corte non ha la facoltà di applicare il diritto, nel senso di procedere direttamente alla classificazione doganale delle code di tacchina.

Anche questo sembra di per sè esatto, in quanto effettivamente la Corte ha solo il compito d'interpretare le nozioni di diritto comunitario, e di rendere così possibile l'esatta classificazione da parte del giudice nazionale.

Ritengo tuttavia inopportuni esagerati scrupoli su questo punto.

Sono convinto che non vi è nulla da obiettare al fatto che la Corte risolva essa stessa la questione della sussunzione (naturalmente con un'adeguata motivazione), e che essa non si contenti di una definizione circostanziata ed astratta dei concetti da interpretare, definizione in base alla quale il giudice nazionale dovrebbe poi procedere a detta sussunzione.

Io seguirò comunque la via che mi pare più ragionevole.

Per quanto riguarda il problema della classificazione doganale propriamente detta (problema che, secondo le dichiarazioni della ditta Bollmann nella fase orale del procedimento, è risolto almeno in parte, nel senso che le code di tacchino sono senza dubbio prodotti commestibili ), ricordo che il governo federale e la [OSCURATO:PERSONA] considerano decisivo, ai fini della corretta classificazione della merce, il concetto di «frattaglie».

Mettendo in evidenza il significato letterale della parola, essi ritengono necessario chiedersi che cosa normalmente rimanga, nell'usuale processo di macellazione, oltre al corpo dell'animale pronto ad essere messo in commercio: soltanto questi residui sarebbero veramente «frattaglie».

Il governo federale e la [OSCURATO:PERSONA] giungono alla conclusione che in nessun Paese della Comunità, nella macellazione e nel taglio in pezzi dei tacchini, le code restano separate.

Essi proseguono il ragionamento affermando che, poiché si tratta di usi vigenti nella Comunità, le code di tacchina non possono venire qualificate come frattaglie.

È indifferente che la situazione sia diversa nel paese d'origine (USA), dove evidentemente — secondo quanto ha esposto la ditta Bollmann — le code di tacchina, in conformità alle abitudini dei consumatori, si ricavano normalmente dalla macellazione, e quindi non vengono staccate dal corpo degli animali soltanto ad espressa richiesta di importatori stranieri.

In realtà, non si può contestare che queste considerazioni siano allettanti.

In definitiva però, si ha l'impressione che il governo federale e la [OSCURATO:PERSONA] pongano l'accento, in modo troppo unilaterale, sulle operazioni di macellazione, trascurando l'opinione diffusa in commercio (di cui pure la [OSCURATO:PERSONA] parla).

Lo stesso può dirsi del resto per l'accenno della [OSCURATO:PERSONA] al fatto che nei regolamenti n. 76 e n. 77, sono indicati tipicamente come frattaglie di pollo la testa e le zampe, non già le code.

In realtà, da questo elenco — non tassativo — non sembra si possano ricavare argomenti decisivi per la classificazione delle code di tacchina, proprio perché — come ritengo si debba ammettere, d'accordo con la ditta Bollmann — qui si tratta principalmente di una nozione commerciale.

Ora, se vogliamo cercare di precisare questa nozione commerciale con riguardo al nostro problema (ed a tal fine ciò che importa è naturalmente il territorio della Comunità, non già i Paesi d'origine delle merci importate), vediamo che in definitiva — contrariamente alla strana opinione espressa dalla [OSCURATO:PERSONA] — essa dipende dal parere del consumatore finale medio.

Il suo giudizio si riflette fedelmente sul prezzo di mercato di una merce.

Al riguardo, sono istruttivi i dati forniti dalla Bollmann, la cui esattezza non è stata contestata da nessuno.

Significative sono inoltre le perizie, anch'esse presentate dalla ditta Bollmann, secondo le quali le code di tacchina sono qualcosa che quanto meno si avvicina alle frattaglie.

Senza ulteriori indagini, questi fatti ci consentono di affermare che, negli ambienti commerciali della Comunità, domina l'opinione secondo la quale le code di tacchina sono frattaglie.

La stessa conclusione è suggerita dalle già menzionate note alla nomenclatura di Bruxelles (che coincidono letteralmente con le note tedesche), quindi da testi che — come già si è detto a proposito dei primi due quesiti — possono essere di aiuto nell'interpretazione del divieto comunitario, in quanto la tariffa doganale comune è basata sulla nomenclatura di Bruxelles.

Secondo queste note, le code (Schwänze) sono frattaglie.

Ma poiché anche le code di tacchina (Putensterze) sono code in senso zoologico e poiché evidentemente le note summenzionate non danno importanza all'aspetto esteriore, nulla vieta di considerare frattaglie le code di tacchina, come le code di animali in cui vi è una parte preponderante di ossa e di cartilagine.

Se tuttavia vi fossero ancora dei dubbi, essi potrebbero essere eliminati dalla norma di classificazione tariffaria contenuta nell'articolo 8 del regolamento n. 77.

Anche di questa disposizione abbiamo già parlato trattando delle prime due questioni, Essa recita : «Gli altri prodotti, elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 22 del Consiglio, …, presentati sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di preparazione citati negli articoli da 2 a 6, sono assimilati per l'applicazione del presente regolamento ai prodotti la cui preparazione più vi si ravvicini».

Anche qui, a rigore — come propone la ditta Bollmann — è il valore commerciale che dovrebbe trovarsi al centro di ogni considerazione.

Basandosi su questo concetto, non potrà sussistere il minimo dubbio circa il fatto che i prodotti cui più si ravvicinano le code di tacchina sono le frattaglie.

Infine, la tesi fin qui svolta riceve una conferma — seppure non decisiva — dal regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 29 giugno 1966, n. 79 (GU 1966, pag. 2176).

In questo regolamento fu introdotta, come ho già detto, una maggiore differenziazione dei prelievi vigenti per i volatili da cortile, in particolare per quanto riguarda la voce «altre parti di volatili».

Così, l'articolo 2, n. 2, f) prevede ormai un coefficiente di conversione pari a 0,50 per l'importazione di «dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni o punte di ali», Le code, cioè, sono espressamente menzionate (codrioni).

Ora, si potrebbe dire che, in questo regolamento, è decisivo il fatto che le code non sono considerate frattaglie, ma vengono classificate sotto un'unica voce coi dorsi, colli ecc.

Tuttavia, un tal modo di considerare le cose sarebbe sbagliato nel nostro caso.

Riferendoci ad un periodo in cui mancava una classificazione espressa delle code di tacchina, è in effetti più importante osservare che l'espressa classificazione tariffaria ormai vigente, mediante l'attribuzione del coefficiente 0,50 alle code, ravvicina senz'altro queste ultime più alle frattaglie (aventi un coefficiente di conversione pari a 0,46) che non ai «dorsi e colli» (per i quali vale un coefficiente di conversione di 0,75), come si può rilevare dal regolamento n. 77 in relazione al regolamento n. 136.

Viene così confermato almenoche è esatto applicare la norma di classificazione tariffaria, di cui all'articolo 8 del regolamento n. 77, nel modo che abbiamo proposto.

Rinunziando a cercare una definizione generale del concetto di «frattaglie» si potrà risolvere la terza questione nel senso che, in base alla situazione tariffaria in vigore nel 1962, le code di tacchina, secondo l'opinione diffusa in commercio ed in base al loro valore commerciale, inferiore a quello dei dorsi e colli, dovevano essere considerate frattaglie commestibili.

3. Posso riassumere le mie conclusioni come segue : Per quanto riguarda le prime due questioni, si deve rispondere al Bundesfinanzhof che gli [OSCURATO:PERSONA] membri, in considerazione della competenza tariffaria esclusiva della Comunità per le merci che sono oggetto di un'organizzazione di mercato, non dispongono di un potere discrezionale per l'emanazione di norme obbligatorie di classificazione tariffaria, nè tale potere viene loro attribuito, in particolare, dagli articoli 1 e 14 del regolamento n. 22.

Finché mancavano nella Comunità precise disposizioni interpretative, gli [OSCURATO:PERSONA] membri avevano peraltro la facoltà di emanare disposizioni del genere, da applicarsi nell'ambito nazionale, al fine di facilitare l'attività amministrativa.

Tali disposizioni dovevano però soddisfare la condizione della compatibilità col diritto comunitario, che, in materia tariffaria, non presenta lacune e prevale sulle norme interne.

La terza questione va risolta nel senso che, in base alla situazione giuridica esistente al momento dell'interpretazione controversa, le code di tacchina, tenuto conto dell'opinione diffusa in commercio, dovevano essere considerate frattaglie ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 77.

Come in altri precedenti procedimenti di carattere pregiudiziale, non è necessaria una decisione della Corte sulle spese.

Essa spetta al giudice proponente. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61969C0040 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 29 GENNAIO 1970 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , [OSCURATO:PERSONA] , Il procedimento di cui ci occupiamo oggi verte sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 22, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune di mercato per la carne di volatili (GU 1962, pag. 959) e dei relativi regolamenti d'esecuzione n. 77 e n. 136 della [OSCURATO:PERSONA] (adottati il 23 luglio 1962 e, rispettivamente, il 31 ottobre 1962 e pubblicati nella GU a pag. 1881 ed a pag. 2625). Al riguardo, si deve ricordare innanzitutto che l'articolo 4 del regolamento n. 22 ha sottoposto a prelievo l'importazione da paesi terzi di volatili macellati e di parti di volatili. L'ammontare dei prelievi per le parti di volatili veniva fissato per la prima volta col regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 77 e precisamente sotto forma di coefficienti di conversione riferiti all'ammontare dei prelievi stabiliti nel regolamento n. 67 per i polli e i tacchini macellati. I coefficienti inizialmente in vigore erano di 1,25 per le parti di volatili da cortile macellati, di cui alla voce 02.02 della tariffa doganale comune, e di 0,42 per le frattaglie commestibili, di cui alla stessa voce doganale. In un secondo momento, col regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 136, entrato in vigore il 12 novembre 1962, la categoria «parti di volatili da cortile» veniva suddivisa nelle sottocategorie «dorsi e colli» (con coefficiente 0,75) e «tutte le altre parti di volatili» (con coefficiente 1,25). In seguito, il regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 79/66 del 29 giugno 1966 (che ovviamente non presenta alcun interesse diretto ai fini del presente procedimento) istituiva una ulteriore suddivisione della voce doganale «parti di volatili» ; esso prevedeva, fra l'altro, un particolare coefficiente di 0,50 per i «dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali». Questi testi c'interessano a proposito dell'importazione dagli [OSCURATO:PERSONA] di una merce sdoganata il 12 novembre 1962 dalla ditta Bollmann di Amburgo, importatrice di generi alimentari. Per meglio dire, essi c'interessano in relazione a ciò che la ditta Bollmann designava come «frattaglie commestibili di tacchina» e che nella fattura allegata alla dichiarazione doganale era denominato «code di tacchina». L'Ufficio doganale competente classificava la merce, che secondo le indicazioni della Bollmann era destinata all'alimentazione umana, sotto la voce 02.02-C della tariffa dei prelievi tedesca (cioè in una determinata voce del compendio approvato in forza della legge tedesca 13 agosto 1962 sulla riscossione dei prelievi, compendio che contempla tutti i prodotti soggetti a prelievo in forza delle varie organizzazioni comuni di mercato). In relazione a ciò, l'Ufficio doganale stabiliva determinate somme che avrebbero dovuto essere versate a titolo di prelievo normale, di prelievo supplementare e di tassa di conguaglio. In seguito, basandosi su istruzioni relative alla tariffa dei prelievi che nel frattempo erano state diramate, l'Ufficio doganale modificava la sua primitiva decisione, pretendendo un prelievo più elevato perché la merce dichiarata non si doveva considerare come «frattaglie commestibili», ma era invece da classificare sotto la voce 02.02-B-II-b («parti di volatili»). Un reclamo presentato contro tale decisione non dava risultati positivi. L'unica rettifica favorevole all'importatore fu ch'era dovuto solo il prelievo normale. Circa l'importante questione della classificazione doganale, solo il ricorso proposto al [OSCURATO:PERSONA] portava ad un risultato favorevole alla ditta Bollmann. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva infatti il punto di vista dell'attrice e statuiva che, in base alla tariffa vigente al momento dell'importazione, la merce doveva essere considerata come «frattaglie commestibili». In relazione a ciò il prelievo era dovuto soltanto nella misura dell'ammontare fissato inizialmente. Tale decisione era determinata principalmente dalle note esplicative alla tariffa doganale tedesca, di cui, in forza dell'osservazione preliminare 2 della tariffa dei prelievi, si deve tener conto anche nell'interpretazione di quest'ultima, e secondo le quali le code non sono che «frattaglie commestibili». A sua volta, lo Hauptzollamt non accettava la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] e proponeva ricorso al Bundesfinanzhof, dinanzi al quale la controversia è tuttora pendente. Nel procedimento di revisione, lo Hauptzollamt sosteneva che la nozione di «frattaglie commestibili», di cui alla voce 02.02 della tariffa doganale tedesca e della tariffa dei prelievi, aveva il contenuto attribuitogli dalla voce 02.02 della tariffa doganale comune. Le note esplicative alla tariffa doganale tedesca (capitolo 2, n. 1, 3 o comma), richiamate dal [OSCURATO:PERSONA], note secondo cui le code sono frattaglie commestibili, si riferivano in realtà soltanto alle parti del corpo dell'animale che vengono staccate al momento della macellazione, quindi soprattutto alle code di bovini. Le code di tacchina erano invece parti di una merce considerata in commercio come «backs and necks», cioè parti di volatili. Anche il Bundesfinanzministerium, intervenuto in causa, sosteneva il concetto che le code di tacchina non sono frattaglie. A suo avviso discostandosi da questa opinione ci si sarebbe posti in contrasto col già menzionato regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 29 giugno 1966 n. 79 (GU 1966, pag. 2176). A ciò fa riscontro l'opinione della parte resistente, secondo cui disposizioni successive della [OSCURATO:PERSONA] della CEE (s'intende il regolamento n. 79/66) non potevano avere influenza sul caso in esame. Volendosi ciononostante richiamare a queste disposizioni, se ne poteva dedurre indirettamente che le code di tacchina, a causa del loro modestissimo valore, dovevano essere considerate frattaglie. Trattandosi inoltre di code in senso zoologico, in mancanza di una definizione delle frattaglie commestibili nella tariffa dei prelievi allora vigente, ad esse andavano applicate le già ricordate note esplicative alla voce doganale 02.02.-C. Per il Bundesfinanzhof si pone quindi il problema del come vada interpretato il diritto comunitario. Dalla sua soluzione dipende la determinazione dell'ammontare del prelievo e la decisione della causa. Poiché a norma dell'articolo 177, 3 o comma, del trattato CEE il Bundesfinanzhof non dispone della relativa facoltà d'interpretazione, esso ha sospeso il procedimento con ordinanza del 30 luglio 1969 ed ha deferito a questa Corte le seguenti questioni pregiudiziali : 1. Se l'articolo 14 del regolamento n. 22 del Consiglio della CEE, del 4 aprile 1962 — a norma del quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri prendono tutte le misure necessarie per adattare le proprie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in modo che il regolamento, salvo disposizione contraria, possa avere applicazione dal 1 o luglio 1962 — si debba intendere nel senso che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono e devono precisare e distinguere, con apposite norme, i prodotti soggetti al prelievo (art. 1 del regolamento). 2. In caso negativo : Se l'articolo 1 del regolamento n. 22 del Consiglio — il quale menziona voci della tariffa doganale comune — di debba intendere nel senso che dette voci possono essere interpretate dal legislatore nazionale, giacché le voci di una tariffa doganale vanno inevitabilmente interpretate. 3. In caso negativo : Se le code di tacchina siano dorsi (parti di dorso) o altre parti di volatili da cortile — ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 77 della [OSCURATO:PERSONA] della CEE, del 23 luglio 1962 (come modificato dall'articolo 1 del regolamento n. 136 della [OSCURATO:PERSONA] della CEE, del 31 ottobre 1962) — ovvere frattaglie commestibili, ai sensi dell'articolo 3 dello stesso regolamento. Su tali questioni, in forza dell'articolo 20 dello statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, la parte resistente nella causa di merito, il governo della Repubblica federale di Germania e la [OSCURATO:PERSONA] delle CE hanno presentato le proprie osservazioni scritte. Essi hanno inoltre esposto ampiamente le loro osservazioni nella fase orale del procedimento. Vediamo quindi, alla luce di tali osservazioni, come le questioni deferite vadano risolte. Soluzione delle questioni proposte 1. Esaminerò contemporaneamente le prime due questioni, come hanno fatto il governo federale e la [OSCURATO:PERSONA], ed in sostanza anche la ditta Bollmann. Ricorderete senza dubbio le divergenti opinioni sostenute in proposito. Il governo federale è in sostanza del parere che gli [OSCURATO:PERSONA] avessero la facoltà di emanare norme interpretative, poiché i regolamenti comunitari che riguardano il caso in esame non erano abbastanza precisi. Evidentemente, cioè, la Comunità non aveva ancora fatto uso in modo esauriente delle sue competenze normative in materia tariffaria. A prescindere da ciò, è chiaro che la definizione delle merci contenuta nel regolamento n. 22 si richiama alla tariffa doganale comune ed ai relativi principi d'applicazione, quindi anche alla necessaria prassi interpretativa nazionale. La ditta Bollmann oppone che, già durante il periodo transitorio, la Comunità aveva una competenza tariffaria esclusiva per i prodotti che costituivano oggetto di un'organizzazione di mercato. Di conseguenza, ad essa era riservata anche la facoltà di decidere in merito a questioni d'interpretazione della tariffa doganale. Le norme di diritto comunitario riguardanti la classificazione doganale erano del resto esaurienti; in particolare, l'articolo 1 del regolamento n. 22 non richiedeva chiarimenti. Stando così le cose, agli [OSCURATO:PERSONA] membri non poteva essere riconosciuto il diritto di emanare nuove norme di classificazione doganale, che avrebbero messo in pericolo l'unità del diritto. Con l'entrata in vigore dell'organizzazione comune di mercato, rimasero al massimo in vigore le norme interpretative nazionali già esistenti che non fossero incompatibili col diritto comunitario. Infine, il punto di vista della [OSCURATO:PERSONA] si avvicina abbastanza a quello della Bollmann, anche se non coincide perfettamente con esso. [OSCURATO:PERSONA] ritiene infatti che si possano ammettere provvedimenti del legislatore nazionale aventi lo scopo di facilitare l'applicazione del diritto comunitario e quindi anche norme interne destinate ad interpretare denominazioni standardizzate di diritto comunitario. Essa sottolinea, tuttavia, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono liberi di assegnare, a loro discrezione, determinati prodotti a determinate voci doganali. Se, sulla base di questa gamma di pareri, tentiamo di risolvere i quesiti sottopostici, dobbiamo prima di tutto sottolineare un principio fondamentale, e cioè che le organizzazioni comuni di mercato — come appare senz'altro evidente — possono esplicare la loro funzione soltanto se ne viene garantita l'uniforme attuazione nell'intera Comunità. Non ci si può discostare dal principio, secondo cui dappertutto, per gli stessi prodotti, devono valere le stesse aliquote di prelievo. Se così non fosse, sarebbero inevitabili gravi perturbazioni nel sistema delle organizzazioni di mercato e, in particolare per quanto riguarda i paesi terzi (come nel caso del giudizio di merito), si dovrebbero temere deviazioni di traffico. Su questa base non si può certo mettere in dubbio la legittimità del punto di vista, sostenuto dalla ditta Bollmann e dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale per i prodotti che costituiscono oggetto di un'organizzazione di mercato si è avuto il trasferimento del potere tariffario alla Comunità. Se ciò è esatto, ne consegue che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non dispongono più, in linea di principio, di una competenza originaria, comprendente poteri discrezionali, per l'emanazione di norme cogenti in questo campo. Le questioni relative alla classificazione doganale devono invece essere risolte dalla Comunità, come in effetti è già avvenuto — la ditta Bollmann l'ha indicato nella sua memoria — a partire dal 1962. Dobbiamo ammettere anche, d'altra parte, che le tariffe doganali — compresa la tariffa dei prelievi — contengono in generale definizioni standardizzate delle merci, che inevitabilmente comportano dubbi e difficoltà di applicazione. Ciò è vero, a quanto pare, anche per l'elenco delle merci che attualmente c'interessa, come dimostrano i fatti dedotti nel giudizio di merito. Giustamente, perciò ci si potrebbe chiedere se non si possa ammettere una facoltà di chiarimento e di delimitazione dei concetti, spettante agli [OSCURATO:PERSONA] membri almeno fino a quando manchi una precisa e particolareggiata disciplina comunitaria, facoltà derivante dallo stato di fatto, nonostante che, in linea di principio, il potere tariffario spetti alla [OSCURATO:PERSONA]. È questa — come abbiamo visto — la tesi del governo federale. È facile tuttavia dimostrare ch'essa è inconsistente. In realtà, dal complesso delle norme che si applicano al presente caso risulta che, nonostante le definizioni piuttosto generiche del regolamento n. 77, lo stesso diritto comunitario determina in definitiva con precisione come debba essere classificata la merce litigiosa. In proposito è significativo il fatto che l'elenco delle merci contenuto nel regolamento n. 22 e nel regolamento n. 77 riprende la denominazione della tariffa doganale comune, e quindi fa rinvio a quest'ultima, che a sua volta, com'è noto, è basata sulla nomenclatura di Bruxelles. Un ausilio prezioso per l'interpretazione si può quindi ravvisare — come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] — già nelle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles. Inoltre, norme di classificazione e d'interpretazione riguardanti la tariffa doganale comune si trovano nella decisione del Consiglio 13 febbraio 1960. Infine, lo stesso regolamento n. 77 contiene, all'articolo 8, una particolare norma di classificazione, della quale parleremo in seguito. Tutto ciò permette di affermare che il diritto comunitario, per quanto riguarda la presente questione, è completo, privo di lacune e — come ha detto la Bollmann — «self-executing». Sebbene quindi nel diritto comunitario manchi una dettagliata disciplina dei problemi relativi alla classificazione doganale, in base alle precedenti considerazioni, si può escludere in. modo assoluto che in materia spetti agli [OSCURATO:PERSONA] un potere discrezionale regolamentare del genere di quello che reclama il governo federale, valendosi, per il diritto comunitario, dell'immagine di una rete a maglie larghe. È escluso, cioè, che vi sia un ambito discrezionale per l'emanazione di norme interne obbligatorie, in materia di classificazione doganale. Al massimo, seguendo la [OSCURATO:PERSONA] e contro il parere della ditta Bollmann, si potrebbe accettare una limitazione della tesi finora svolta. Le esigenze amministrative comportano infatti che non si possa rinunciare a precise e dettagliate disposizioni particolari, poiché queste garantiscono l'uniformità degli atti amministrativi e ne facilitano l'esecuzione. In relazione a ciò, si può sostenere che esiste una facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] di fornire chiarimenti circa la tariffa dei prelievi, che vadano al di là di quanto si può direttamente dedurre dai testi comunitari. Naturalmente — e ciò è molto importante — non si tratta di atti definitivamente vincolanti (a prescindere dal momento in cui detti chiarimenti sono stati o saranno forniti). Per essi vale infatti la riserva della loro compatibilità coi principi di base del diritto comunitario, che ha sempre la preminenza. Con questa sostanziale limitazione si deve ammettere una facoltà di chiarimento spettante agli [OSCURATO:PERSONA], poiché essa non pregiudica affatto l'uniformità della prassi amministrativa nell'ambito della Comunità, nè comporta alcun rischio di manipolazioni nazionali come quelle che si dovrebbero temere se, in materia di classificazione doganale, esistesse un vero e proprio potere di decisione a livello nazionale. Del resto, questo punto di vista può essere tanto più facilmente accettato, in quanto è noto che gli [OSCURATO:PERSONA] membri seguono la prassi di consultarsi reciprocamente con gli esperti della [OSCURATO:PERSONA], prima di dare chiarimenti del genere. Mi sembra dubbio, comunque, che il giudice proponente abbia pensato a simili atti dichiarativi nel formulare i suoi quesiti. Ammesso che dal sistema dei regolamenti nn. 22 e 77 o, se si vuole, dal modo in cui l'articolo 1 del regolamento n. 22 delimita l'elenco delle merci possa dedursi l'esistenza di un potere tariffario esclusivo della Comunità — secondo le considerazioni svolte fino a questo punto — resta ancora da dimostrare che un risultato diverso non si ricava dall'articolo 14 del regolamento n. 22 (anch'esso richiamatao dal Bundesfinanzhof). L'articolo 14 del regolamento n. 22 dispone, com'è noto che «gli [OSCURATO:PERSONA] membri prendono tutte le misure necessarie per adattare le proprie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in modo che le disposizioni del presente regolamento, salvo disposizione contraria in esso prevista, possano avere effettiva applicazione a decorrere dal 1 o luglio 1962». In effetti, il senso di questa norma si comprende nel modo migliore se si accoglie l'interpretazione data dalla [OSCURATO:PERSONA]. Secondo quest'ultima, l'articolo 14 ed altre disposizioni analoghe, incluse ordinariamente in tutte le organizzazioni di mercato, dovevano servire in primo luogo a far sostituire i sistemi in precedenza vigenti, a richiamare cioè l'attenzione degli [OSCURATO:PERSONA] membri sulla necessità di abrogare le norme contrastanti di diritto interno. Inoltre — dice la [OSCURATO:PERSONA] — l'articolo 14 ha una funzione importante ai fini della collaborazione fra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e le istanze comunitarie, resa necessaria dal sistema delle organizzazioni comuni di mercato, o — in altri termini — ai fini dell'indispensabile suddivisione del lavoro, imposta da tali organizzazioni. In realtà, la situazione è questa: le decisioni al centro , richieste dalle organizzazioni di mercato, vengono prese dalle istanze comunitarie, mentre l'esecuzione amministrativa resta nelle mani degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Sotto questo aspetto, l'articolo 14 del regolamento n. 22 ed altre norme simili, mirano anche, e soprattutto, a creare le premesse amministrative per l'attuazione delle organizzazioni di mercato. Fra queste disposizioni rientrano i provvedimenti relativi alla designazione delle autorità competenti, alla fissazione ed al calcolo di determinati prezzi, alla concessione di licenze, alla conversione dei tassi di prelievo indicati in unità di conto, al loro calcolo mediante applicazione di determinati coefficienti, e simili. Sembra invece del tutto inesatto ammettere che l'articolo 14 contenga un'autorizzazione ad emanare disposizioni tariffarie, disposizioni, cioè, che vadano oltre a ciò che può essere considerato come un'attività (consentita) di raggruppamento e di chiarimenti di voci doganali, allo scopo di facilitarne l'applicazione in sede amministrativa, nel senso già illustrato. Sulle prime due questioni proposte dal Bundesfinanzhof si può perciò affermare, riassumendo, quanto segue: Il potere tariffario, per quanto riguarda le merci indicate nel regolamento n. 22, con l'entrata in vigore di quest'ultimo è stato trasferito alla Comunità. La classificazione di una merce sotto una determinata voce doganale si determina unicamente in base al diritto comunitario. Non esiste un margine discrezionale per l'emanazione di norme interpretative obbligatorie interne. Con questa riserva, si può peraltro ammettere che gli [OSCURATO:PERSONA] forniscano chiarimenti allo scopo di facilitare l'attività amministrativa. 2. In considerazione del risultato ottenuto cioè dalla constatazione che la classificazione doganale della merce litigiosa è determinata in definitiva dalle norme di diritto comunitario e non dalle disposizioni interpretative di diritto interno, si deve risolvere anche il terzo quesito. Si dovrà, cioè, accertare se le istruzioni relative alla tariffa dei prelievi, menzionate nel provvedimento di rinvio ed impartite in epoca successiva all'importazione, siano conformi al diritto comunitario ovvero si debba ritenere corretta la classificazione suggerita dalle note esplicative alla tariffa doganale tedesca, richiamate dalla ditta Bollmann. In breve, il Bundesfinanzhof vuole sapere — ripetiamolo ancora una volta — se le code di tacchina siano «dorsi», «altre parti di volatili» o «frattaglie commestibili». Sono queste le tre voci che possono essere prese in considerazione per la merce importata — alla data dello sdoganamento — in forza dell'articolo 2 del regolamento n. 77 (nella redazione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 136) nonché dell'articolo 3 dello stesso regolamento n. 77. I relativi coefficienti di conversione erano 0,75 («dorsi e colli»), 1,25 («altre parti di volatili») e 0,46 («frattaglie commestibili»). Essi servivano alla determinazione del prelievo, in funzione dell'ammontare fissato per i tacchini macellati. Il rispettivo punto di vista delle tre parti in causa sulla 3 a questione si può riassumere facilmente: la ditta Bollmann sostiene che le code di tacchina sono frattaglie commestibili; la [OSCURATO:PERSONA] ed il governo tedesco sono invece favorevoli all'applicazione della voce «dorsi e colli». Esaminiamo quindi più da vicino gli argomenti addotti. In primo luogo si deve considerare — come giustamente viene messo in rilievo dalla ditta Bollmann — se alla Corte non sia richiesta, invece dell'interpretazione ed oltre all'interpretazione, l'applicazione di una norma giuridica, il che è inammissibile in un procedimento di carattere pregiudiziale. Questo accenno potrebbe essere importante in relazione a quanto osserva il governo federale; che vi sono cioè, dei casi in cui una parte rilevante del dorso viene staccata insieme con la coda vera e propria, ed in cui perciò — si può completare — è inesatto attribuire alla merce la denominazione di «code». A ben vedere, noi non ci dobbiamo occupare di questo, vale a dire dell'identificazione della merce. Trattandosi di un procedimento pregiudiziale, si può assumere come base il fatto che la causa di merito ha ad oggetto code di tacchina propriamente dette, nel senso indicato dall'importatore e nel senso delle perizie da lui presentate. Inoltre — ed a ciò mirava principalmente l'accenno fatto dalla ditta Bollmann — la Corte non ha la facoltà di applicare il diritto, nel senso di procedere direttamente alla classificazione doganale delle code di tacchina. Anche questo sembra di per sè esatto, in quanto effettivamente la Corte ha solo il compito d'interpretare le nozioni di diritto comunitario, e di rendere così possibile l'esatta classificazione da parte del giudice nazionale. Ritengo tuttavia inopportuni esagerati scrupoli su questo punto. Sono convinto che non vi è nulla da obiettare al fatto che la Corte risolva essa stessa la questione della sussunzione (naturalmente con un'adeguata motivazione), e che essa non si contenti di una definizione circostanziata ed astratta dei concetti da interpretare, definizione in base alla quale il giudice nazionale dovrebbe poi procedere a detta sussunzione. Io seguirò comunque la via che mi pare più ragionevole. Per quanto riguarda il problema della classificazione doganale propriamente detta (problema che, secondo le dichiarazioni della ditta Bollmann nella fase orale del procedimento, è risolto almeno in parte, nel senso che le code di tacchino sono senza dubbio prodotti commestibili ), ricordo che il governo federale e la [OSCURATO:PERSONA] considerano decisivo, ai fini della corretta classificazione della merce, il concetto di «frattaglie». Mettendo in evidenza il significato letterale della parola, essi ritengono necessario chiedersi che cosa normalmente rimanga, nell'usuale processo di macellazione, oltre al corpo dell'animale pronto ad essere messo in commercio: soltanto questi residui sarebbero veramente «frattaglie». Il governo federale e la [OSCURATO:PERSONA] giungono alla conclusione che in nessun Paese della Comunità, nella macellazione e nel taglio in pezzi dei tacchini, le code restano separate. Essi proseguono il ragionamento affermando che, poiché si tratta di usi vigenti nella Comunità, le code di tacchina non possono venire qualificate come frattaglie. È indifferente che la situazione sia diversa nel paese d'origine (USA), dove evidentemente — secondo quanto ha esposto la ditta Bollmann — le code di tacchina, in conformità alle abitudini dei consumatori, si ricavano normalmente dalla macellazione, e quindi non vengono staccate dal corpo degli animali soltanto ad espressa richiesta di importatori stranieri. In realtà, non si può contestare che queste considerazioni siano allettanti. In definitiva però, si ha l'impressione che il governo federale e la [OSCURATO:PERSONA] pongano l'accento, in modo troppo unilaterale, sulle operazioni di macellazione, trascurando l'opinione diffusa in commercio (di cui pure la [OSCURATO:PERSONA] parla). Lo stesso può dirsi del resto per l'accenno della [OSCURATO:PERSONA] al fatto che nei regolamenti n. 76 e n. 77, sono indicati tipicamente come frattaglie di pollo la testa e le zampe, non già le code. In realtà, da questo elenco — non tassativo — non sembra si possano ricavare argomenti decisivi per la classificazione delle code di tacchina, proprio perché — come ritengo si debba ammettere, d'accordo con la ditta Bollmann — qui si tratta principalmente di una nozione commerciale. Ora, se vogliamo cercare di precisare questa nozione commerciale con riguardo al nostro problema (ed a tal fine ciò che importa è naturalmente il territorio della Comunità, non già i Paesi d'origine delle merci importate), vediamo che in definitiva — contrariamente alla strana opinione espressa dalla [OSCURATO:PERSONA] — essa dipende dal parere del consumatore finale medio. Il suo giudizio si riflette fedelmente sul prezzo di mercato di una merce. Al riguardo, sono istruttivi i dati forniti dalla Bollmann, la cui esattezza non è stata contestata da nessuno. Significative sono inoltre le perizie, anch'esse presentate dalla ditta Bollmann, secondo le quali le code di tacchina sono qualcosa che quanto meno si avvicina alle frattaglie. Senza ulteriori indagini, questi fatti ci consentono di affermare che, negli ambienti commerciali della Comunità, domina l'opinione secondo la quale le code di tacchina sono frattaglie. La stessa conclusione è suggerita dalle già menzionate note alla nomenclatura di Bruxelles (che coincidono letteralmente con le note tedesche), quindi da testi che — come già si è detto a proposito dei primi due quesiti — possono essere di aiuto nell'interpretazione del divieto comunitario, in quanto la tariffa doganale comune è basata sulla nomenclatura di Bruxelles. Secondo queste note, le code (Schwänze) sono frattaglie. Ma poiché anche le code di tacchina (Putensterze) sono code in senso zoologico e poiché evidentemente le note summenzionate non danno importanza all'aspetto esteriore, nulla vieta di considerare frattaglie le code di tacchina, come le code di animali in cui vi è una parte preponderante di ossa e di cartilagine. Se tuttavia vi fossero ancora dei dubbi, essi potrebbero essere eliminati dalla norma di classificazione tariffaria contenuta nell'articolo 8 del regolamento n. 77. Anche di questa disposizione abbiamo già parlato trattando delle prime due questioni, Essa recita : «Gli altri prodotti, elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 22 del Consiglio, …, presentati sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di preparazione citati negli articoli da 2 a 6, sono assimilati per l'applicazione del presente regolamento ai prodotti la cui preparazione più vi si ravvicini». Anche qui, a rigore — come propone la ditta Bollmann — è il valore commerciale che dovrebbe trovarsi al centro di ogni considerazione. Basandosi su questo concetto, non potrà sussistere il minimo dubbio circa il fatto che i prodotti cui più si ravvicinano le code di tacchina sono le frattaglie. Infine, la tesi fin qui svolta riceve una conferma — seppure non decisiva — dal regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 29 giugno 1966, n. 79 (GU 1966, pag. 2176). In questo regolamento fu introdotta, come ho già detto, una maggiore differenziazione dei prelievi vigenti per i volatili da cortile, in particolare per quanto riguarda la voce «altre parti di volatili». Così, l'articolo 2, n. 2, f) prevede ormai un coefficiente di conversione pari a 0,50 per l'importazione di «dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni o punte di ali», Le code, cioè, sono espressamente menzionate (codrioni). Ora, si potrebbe dire che, in questo regolamento, è decisivo il fatto che le code non sono considerate frattaglie, ma vengono classificate sotto un'unica voce coi dorsi, colli ecc. Tuttavia, un tal modo di considerare le cose sarebbe sbagliato nel nostro caso. Riferendoci ad un periodo in cui mancava una classificazione espressa delle code di tacchina, è in effetti più importante osservare che l'espressa classificazione tariffaria ormai vigente, mediante l'attribuzione del coefficiente 0,50 alle code, ravvicina senz'altro queste ultime più alle frattaglie (aventi un coefficiente di conversione pari a 0,46) che non ai «dorsi e colli» (per i quali vale un coefficiente di conversione di 0,75), come si può rilevare dal regolamento n. 77 in relazione al regolamento n. 136. Viene così confermato almenoche è esatto applicare la norma di classificazione tariffaria, di cui all'articolo 8 del regolamento n. 77, nel modo che abbiamo proposto. Rinunziando a cercare una definizione generale del concetto di «frattaglie» si potrà risolvere la terza questione nel senso che, in base alla situazione tariffaria in vigore nel 1962, le code di tacchina, secondo l'opinione diffusa in commercio ed in base al loro valore commerciale, inferiore a quello dei dorsi e colli, dovevano essere considerate frattaglie commestibili. 3. Posso riassumere le mie conclusioni come segue : Per quanto riguarda le prime due questioni, si deve rispondere al Bundesfinanzhof che gli [OSCURATO:PERSONA] membri, in considerazione della competenza tariffaria esclusiva della Comunità per le merci che sono oggetto di un'organizzazione di mercato, non dispongono di un potere discrezionale per l'emanazione di norme obbligatorie di classificazione tariffaria, nè tale potere viene loro attribuito, in particolare, dagli articoli 1 e 14 del regolamento n. 22. Finché mancavano nella Comunità precise disposizioni interpretative, gli [OSCURATO:PERSONA] membri avevano peraltro la facoltà di emanare disposizioni del genere, da applicarsi nell'ambito nazionale, al fine di facilitare l'attività amministrativa. Tali disposizioni dovevano però soddisfare la condizione della compatibilità col diritto comunitario, che, in materia tariffaria, non presenta lacune e prevale sulle norme interne. La terza questione va risolta nel senso che, in base alla situazione giuridica esistente al momento dell'interpretazione controversa, le code di tacchina, tenuto conto dell'opinione diffusa in commercio, dovevano essere considerate frattaglie ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 77. Come in altri precedenti procedimenti di carattere pregiudiziale, non è necessaria una decisione della Corte sulle spese. Essa spetta al giudice proponente. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE/1970 — Fons Iuris — Fons Iuris