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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2025

Cassazione n. 08957/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che FICHERA Camillo - imputato del reato di illecita detenzione di cocaina, in concorso con IGNOTO [OSCURATO:PERSONA] - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 17/06/2024, con cui la Corte d'Appello di Messina ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Messina, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62- bis cod. pen.; ritenuto che il primo ordine di censure sia reiterativo e comunque generico, essendosi la difesa limitata a prendere in considerazione la sola questione della concedibilità dell'attenuante, senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale che, riconosciuta la possibilità in astratto, ha escluso in concreto il riconoscimento dell'attenuante del lucro di speciale tenuità valorizzando le complessive modalità del fatto, con particolare riguardo alla diversa tipologia di stupefacente detenuta (in parte sfuggita al sequestro grazie alla collaborazione della IGNOTO) e alla cospicua somma di danaro trovata in possesso del FICHERA (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi per la residua doglianza, avendo la Corte d'Appello condiviso il giudizio del Tribunale circa l'insussistenza di elementi positivamente valorizzabili, anche alla luce del precedente a carico: non potendo in particolare attribuirsi alcun rilievo dirimente alle dichiarazioni del FICHERA, tenuto conto di quanto autonomamente già accertato dagli operanti in ordine alla custodia della scatola con la droga e il bilancino, che il ricorrente aveva consegnato alla IGNOTO al momento dell'arrivo degli operanti (cfr. pag. 6, cit.); ritenuto che debba conseguentemente adottarsi una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in R nna, E17 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che FICHERA Camillo - imputato del reato di illecita detenzione di cocaina, in concorso con IGNOTO [OSCURATO:PERSONA] - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 17/06/2024, con cui la Corte d'Appello di Messina ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Messina, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62- bis cod. pen.; ritenuto che il primo ordine di censure sia reiterativo e comunque generico, essendosi la difesa limitata a prendere in considerazione la sola questione della concedibilità dell'attenuante, senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale che, riconosciuta la possibilità in astratto, ha escluso in concreto il riconoscimento dell'attenuante del lucro di speciale tenuità valorizzando le complessive modalità del fatto, con particolare riguardo alla diversa tipologia di stupefacente detenuta (in parte sfuggita al sequestro grazie alla collaborazione della IGNOTO) e alla cospicua somma di danaro trovata in possesso del FICHERA (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi per la residua doglianza, avendo la Corte d'Appello condiviso il giudizio del Tribunale circa l'insussistenza di elementi positivamente valorizzabili, anche alla luce del precedente a carico: non potendo in particolare attribuirsi alcun rilievo dirimente alle dichiarazioni del FICHERA, tenuto conto di quanto autonomamente già accertato dagli operanti in ordine alla custodia della scatola con la droga e il bilancino, che il ricorrente aveva consegnato alla IGNOTO al momento dell'arrivo degli operanti (cfr. pag. 6, cit.); ritenuto che debba conseguentemente adottarsi una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in R nna, E17 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08957/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris