CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 10545/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31284/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 922/2018 depositata il 18/05/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato l’avviso di accertamento catastale con cui l’Agenzia delle Entrate ha rettificato la d.o.c.f.a. da loro proposta, sulla base di relazione tecnica, classificando il loro immobile come abitazione signorile (in categoria A/1 invece che A/2). 2.All’esito del giudizio di primo grado, il ricorso è stato rigettato. 3. La sentenza di primo grado è stata riformata in appello, con accoglimento del ricorso dei contribuenti. Nella sentenza della Commissione tributaria regionale si legge che: 1) dalla tardività della costituzione dell’Agenzia nel giudizio di primo grado deriva anche la tardività delle eccezioni formulate in ordine all’uso improprio della procedura d.o.c.f.a., che non costituisce solo negazione dei fatti prospettati dagli appellanti, ma una vera e propria eccezione in senso stretto, diretta ad accertare l’invalidità dell’atto dei contribuenti; 2) la motivazione dell’atto di accertamento è lacunosa risolvendosi in un generico richiamo ad imprecisate verifiche effettuate ed alla metodologia comparativa, senza alcuna indicazione delle caratteristiche dell’immobile e senza alcuna indicazione degli immobili usati in comparazione. 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate. 5. Si sono costituiti con controricorso i contribuenti. 6. La causa è stata decisa all’adunanza camerale del 4 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che la contestazione circa l’uso improprio della procedura d.o.c.f.a, da parte deicontribuenti, è una mera difesa, diretta a negare i fatti costituitivi della pretesa avversaria di ottenere un riclassamento dell’immobile (dalla categoria già attribuita di A/1 a quella di A/2). Invero, è pacifica, nel caso di specie, la tardiva costituzione dell’Agenzia che preclude la proposizione delle eccezioni in senso stretto (come si ricava dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 23, il primo dei quali stabilisce il termine di costituzione ed il secondo precisa che nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa). Si tratta, dunque, di verificare se l’illegittimo uso della procedura d.o.c.f.a da parte dei contribuenti, asserito dall’Agenzia, integri una eccezione in senso stretto o una mera difesa. In effetti, si tratta, in astratto, di un rilievo che da solo avrebbe giustificato il rigetto della d.o.c.f.a. e la sostanziale interruzione della procedura attivata dai contribuenti, così modificando non solo la motivazione, ma lo stesso dispositivo del provvedimento adottato, che avrebbe dovuto essere di contenuto procedimentale e non sostanziale. Tuttavia, in concreto, l’Agenzia ha dato seguito alla procedura d.o.c.f.a., provvedendo nel merito della stessa ed, in sede processuale, si è limitata a richiamare l’uso improprio, da parte dei contribuenti, della procedura d.o.c.f.a. solo al fine di confermare la correttezza del proprio operato e della classificazione adottata. Fatte queste precisazioni, il motivo deve essere accolto, in quanto, nel caso di specie, l’argomentazione difensiva dell’Agenzia delle Entrate va intesa non come diretta a cambiare il contenuto del provvedimento adottato (attività inammissibile in sede processuale), ma solo come diretta a dimostrare la legittimità del provvedimento adottato. 2.Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione dell’art. 2697 cod.civ., avendo dato in giudizio la prova della correttezza del classamento attribuito in base al rilievo dell’assenza di una sostanziale mutazione dello stato del bene rispetto alla situazione che aveva dato luogo al classamento nella categoria A/1. La censura non è pertinente rispetto alla decisione che ha annullato l’avviso di accertamento per un motivo formale e, cioè, per la ritenuta inadeguatezza della motivazione, sicché non ha affrontato la problematica della correttezza del classamento e della ripartizione e del soddisfacimento dell’onere probatorio. 3.Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000 e 3 della legge n. 241 del 1990, ponendosi la decisione in contrasto con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di procedura d.o.c.f.a., l’avviso di accertamento, fondato sui medesimi fatti indicati dal contribuente, è sufficiente motivato con la precisazione dell’unità immobiliare, canone censuario, foglio, particella, subalterno, zona censuaria, categoria, classe rendita. Il motivo è fondato, in quanto, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura d.o.c.f.a., l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (tra le tante, in questo senso, Cass., Sez. civ. 5, 07/12/2018, n. 31809). Invero, la sentenza impugnata, pur avendo correttamente richiamato tale orientamento, non ne ha fatto applicazione, pretendendo, pur in assenza di una diversa ricostruzione in fatto da parte dell’Amministrazione finanziaria, una motivazione puntuale dell’avviso di accertamento sulle verifiche effettuate, sugli immobili usati in comparazione e sulle argomentazioni idonee a superare la valutazione contenute nella consulenza tecnica prodotta dai contribuenti. A ciò si aggiunga che l’esistenza di un precedente classamento, effettuato dall’Ufficio nel 2009, e non impugnato dai contribuenti, unitamente all’assenza di modifiche di fatto dell’immobile, attenuano ulteriormente l’onere motivazionale a carico dell’Agenzia. 4.Con il quarto motivo di ricorso l’Agenzia ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., l’omesso esame di un fatto decisivo e, cioè, la circostanza che il classamento contestato dai contribuenti era già stato attribuito con avviso di accertamento notificato nel 2009 e non impugnato dai contribuenti, rispetto a cui non è intervenuta alcuna modifica dello stato dei luoghi. Il motivo risulta assorbito in ragione dell’accoglimento del precedente. 5.In conclusione, in accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso, rigettati o assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, a cui si demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte: accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso, rigettati o assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione,