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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42466/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 è reiterativo di analoga doglianza già correttamente confutata dalla Corte territoriale che ha messo in evidenza, non solo il dato ponderale e qualitativo della sostanza stupefacente del tipo eroina tale da consentire la predisposizione di 494 dosi singole (grammi 110), elemento comunque ex se significativo, ma anche il ruolo niente affatto marginale del ricorrente che, come ammesso dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato di aver ricevuto lo stupefacente da un soggetto per consegnarlo ad altra persona in differente città, faceva ritenere l'esistenza di legami non occasionali da parte del ricorrente con contesti criminali legati allo spaccio, tanto da incidere significativamente in ordine all'offensività della condotta, certamente non lieve; rilevato che il ricorso risulta, altresì, declinato in fatto nella parte in cui tenta di rappresentare una riduttiva rilevanza della condotta adeguatamente valorizzata dai Giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 è reiterativo di analoga doglianza già correttamente confutata dalla Corte territoriale che ha messo in evidenza, non solo il dato ponderale e qualitativo della sostanza stupefacente del tipo eroina tale da consentire la predisposizione di 494 dosi singole (grammi 110), elemento comunque ex se significativo, ma anche il ruolo niente affatto marginale del ricorrente che, come ammesso dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato di aver ricevuto lo stupefacente da un soggetto per consegnarlo ad altra persona in differente città, faceva ritenere l'esistenza di legami non occasionali da parte del ricorrente con contesti criminali legati allo spaccio, tanto da incidere significativamente in ordine all'offensività della condotta, certamente non lieve; rilevato che il ricorso risulta, altresì, declinato in fatto nella parte in cui tenta di rappresentare una riduttiva rilevanza della condotta adeguatamente valorizzata dai Giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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