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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2004

ECLI:EU:T:2004:47
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione) 19 febbraio 2004

[OSCURATO:PERSONA]300/97 DEP

[OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee «Procedura — Liquidazione delle spese» Testo completo in francese II - 0000 Oggetto: Ricorso diretto a ottenere la liquidazione delle spese in seguito alla sentenza del Tribunale 15 dicembre 1999, causa T‑300/97, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc.

PI pagg.

I‑A‑259 e II‑1263).

Decisione: L’importo totale delle spese ripetibili in esecuzione della sentenza 15 dicembre 1999, causa T‑300/97, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], è stabilito in EUR 11

000. Massime Procedura — Spese — Liquidazione — Spese ripetibili — Nozione — Elementi da prendere in considerazione — Spese derivanti da un cambiamento del legale nel corso del procedimento — Esclusione salvo nel caso di impossibilità di conservare il legale iniziale (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91) Poiché nel diritto comunitario non figurano disposizioni di natura tariffaria, il giudice comunitario deve liberamente valutare, in sede di liquidazione delle spese, i termini della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto l’aspetto del diritto comunitario nonché del grado di difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti che hanno prestato la loro opera e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti.

Il giudice comunitario è l’unico competente a determinare l’importo di cui la parte soccombente è debitrice rispetto alla parte vittoriosa a titolo di spese ripetibili.

Esso non deve prendere in considerazione una tariffa nazionale relativa agli onorari degli avvocati né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata e i suoi agenti o consulenti.

Le spese e gli onorari aggiuntivi determinati dal fatto che una parte ha cambiato legale tra la chiusura della fase scritta del procedimento e l’udienza possono essere considerati spese ripetibili ai sensi dell’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale solo qualora tale mutamento fosse giustificato da ragioni che rendevano impossibile il proseguimento del mandato del legale iniziale. (v. punti 12, 15 e 19) Riferimento: Corte 26 novembre 1985, causa 318/82 DEP, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 3727, punti 2 e 3); Tribunale 15 ottobre 1999, causa T‑94/96 DEP, Hagleitner/[OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta, punto 11)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione) 19 febbraio 2004 [OSCURATO:PERSONA]300/97 DEP [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee «Procedura — Liquidazione delle spese» Testo completo in francese II - 0000 Oggetto: Ricorso diretto a ottenere la liquidazione delle spese in seguito alla sentenza del Tribunale 15 dicembre 1999, causa T‑300/97, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑259 e II‑1263). Decisione: L’importo totale delle spese ripetibili in esecuzione della sentenza 15 dicembre 1999, causa T‑300/97, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], è stabilito in EUR 11 000. Massime Procedura — Spese — Liquidazione — Spese ripetibili — Nozione — Elementi da prendere in considerazione — Spese derivanti da un cambiamento del legale nel corso del procedimento — Esclusione salvo nel caso di impossibilità di conservare il legale iniziale (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91) Poiché nel diritto comunitario non figurano disposizioni di natura tariffaria, il giudice comunitario deve liberamente valutare, in sede di liquidazione delle spese, i termini della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto l’aspetto del diritto comunitario nonché del grado di difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti che hanno prestato la loro opera e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti. Il giudice comunitario è l’unico competente a determinare l’importo di cui la parte soccombente è debitrice rispetto alla parte vittoriosa a titolo di spese ripetibili. Esso non deve prendere in considerazione una tariffa nazionale relativa agli onorari degli avvocati né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata e i suoi agenti o consulenti. Le spese e gli onorari aggiuntivi determinati dal fatto che una parte ha cambiato legale tra la chiusura della fase scritta del procedimento e l’udienza possono essere considerati spese ripetibili ai sensi dell’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale solo qualora tale mutamento fosse giustificato da ragioni che rendevano impossibile il proseguimento del mandato del legale iniziale. (v. punti 12, 15 e 19) Riferimento: Corte 26 novembre 1985, causa 318/82 DEP, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 3727, punti 2 e 3); Tribunale 15 ottobre 1999, causa T‑94/96 DEP, Hagleitner/[OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta, punto 11)
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