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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 dicembre 2023

Cassazione n. 35758/2023

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25645/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, nonché all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], rapp.ta e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in persona del l.r.p.t., nonché [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, nonché all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], rapp.ti e Oggetto: società di fatto AC –01/12/2023 r.g. n. 25645/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, seconda sezione civile, n. 171/2019del 25 gennaio 201 9 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1° dicembre2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto ricorso in cassazione, affidato a tremotiv i , avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno che l’ aveva condannata, insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a risarcire la [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.) del danno arrecato, quale socio e amministratore di fatto della “[OSCURATO:PERSONA] e/o [OSCURATO:PERSONA]”, connesso allo sviamento e alla perdita di clientela conseguente all’esercizio dell’attività di agen te assicurativ o del la società [OSCURATO:PERSONA].

2. L a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e [OSCURATO:PERSONA] hannoresistito con controricorso .

3. La Corte territoriale , per quanto in questa sede ancora rileva : a)ha respinto l’eccezione di incompetenza per materia in favore del giudice del lavoro, sollevata dalla ricorrente, ritenendo che la domanda oggetto del giudizio dovesse qualificarsi come risarcimento del danno in ambito di concorrenza societaria, restando la questione del mandato agenziale tra [OSCURATO:PERSONA] e la Duomo assicurazioni come solo antecedente logico - fattuale, non implicante r.g. n. 25645/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] alcun diretto accertamento del rapporto; b) ha respinto l e censure che contestavano l’accertamento della sussistenza di una società di fatto tra i tre Batistoni e il ruolo attivo svolto in essa dall’odierna ricorrente; c) ha valutato generiche le censure mosse nell’atto di appello e inerenti alla contestazione della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta ascritta all’odierna ricorrente e il danno cagionato alla controricorrente.

4. Con atto d epositato telematicamente in data 23 novembre 2023 la r icorrent e ha rinunciato al ricorso chiedendo la compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] alla rinunciaal ricorso, non risultando l’odierna udienza ancora fissata al 1° gennaio 2023, trova applicazione il testo dell’art. 390 cod. proc. civ. novellato a opera del d. lgs. n. 149 del 2022 e s.m.i.; tanto determina che il rinu nc ia nte non ha più oneri di notificazione alla controparte della rinuncia; tuttavia, non risultando la rinuncia accettatadalla controparte, occorre liquidare le spese di fase secondo il principio di causalità, ponendole quindi a carico della rinunciante nella misura indicata in dispositivo.

È escluso nel caso di specie il raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018,).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere alla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in persona del l.r.p.t., nonché a [OSCURATO:PERSONA], le spese della presente fase di legittimità , che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro r.g. n. 25645/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 200,00 per esborsi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25645/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, nonché all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], rapp.ta e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in persona del l.r.p.t., nonché [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, nonché all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], rapp.ti e Oggetto: società di fatto AC –01/12/2023 r.g. n. 25645/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, seconda sezione civile, n. 171/2019del 25 gennaio 201 9 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1° dicembre2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto ricorso in cassazione, affidato a tremotiv i , avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno che l’ aveva condannata, insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a risarcire la [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.) del danno arrecato, quale socio e amministratore di fatto della “[OSCURATO:PERSONA] e/o [OSCURATO:PERSONA]”, connesso allo sviamento e alla perdita di clientela conseguente all’esercizio dell’attività di agen te assicurativ o del la società [OSCURATO:PERSONA]. 2. L a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e [OSCURATO:PERSONA] hannoresistito con controricorso . 3. La Corte territoriale , per quanto in questa sede ancora rileva : a)ha respinto l’eccezione di incompetenza per materia in favore del giudice del lavoro, sollevata dalla ricorrente, ritenendo che la domanda oggetto del giudizio dovesse qualificarsi come risarcimento del danno in ambito di concorrenza societaria, restando la questione del mandato agenziale tra [OSCURATO:PERSONA] e la Duomo assicurazioni come solo antecedente logico - fattuale, non implicante r.g. n. 25645/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] alcun diretto accertamento del rapporto; b) ha respinto l e censure che contestavano l’accertamento della sussistenza di una società di fatto tra i tre Batistoni e il ruolo attivo svolto in essa dall’odierna ricorrente; c) ha valutato generiche le censure mosse nell’atto di appello e inerenti alla contestazione della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta ascritta all’odierna ricorrente e il danno cagionato alla controricorrente. 4. Con atto d epositato telematicamente in data 23 novembre 2023 la r icorrent e ha rinunciato al ricorso chiedendo la compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] alla rinunciaal ricorso, non risultando l’odierna udienza ancora fissata al 1° gennaio 2023, trova applicazione il testo dell’art. 390 cod. proc. civ. novellato a opera del d. lgs. n. 149 del 2022 e s.m.i.; tanto determina che il rinu nc ia nte non ha più oneri di notificazione alla controparte della rinuncia; tuttavia, non risultando la rinuncia accettatadalla controparte, occorre liquidare le spese di fase secondo il principio di causalità, ponendole quindi a carico della rinunciante nella misura indicata in dispositivo. È escluso nel caso di specie il raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018,). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere alla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in persona del l.r.p.t., nonché a [OSCURATO:PERSONA], le spese della presente fase di legittimità , che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro r.g. n. 25645/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 200,00 per esborsi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Così de
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