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CassazionesentenzaSezione FDecisione del 20 agosto 2026

Cassazione n. 31718/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06MOHEI) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2026 della CORTE di APPELLO di TORINO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha personalmente proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione indicata in epigrafe, pronunciata dalla Corte d'appello di Torino.

2. Sia il provvedimento impugnato, sia l'impugnazione sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso vada in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso).

3. In ragione di ciò, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - in mancanza di elementi atti a escludere la colpa del ricorrente, nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MCosì deciso in Roma, 20 agosto 2026. ect.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente e [OSCURATO:PERSONA] SergiolBeltrani FUNZIONAR: IZIARIO Dott.ssa li J ndo 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06MOHEI) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2026 della CORTE di APPELLO di TORINO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha personalmente proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione indicata in epigrafe, pronunciata dalla Corte d'appello di Torino. 2. Sia il provvedimento impugnato, sia l'impugnazione sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso vada in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso). 3. In ragione di ciò, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - in mancanza di elementi atti a escludere la colpa del ricorrente, nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MCosì deciso in Roma, 20 agosto 2026. ect. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente e [OSCURATO:PERSONA] SergiolBeltrani FUNZIONAR: IZIARIO Dott.ssa li J ndo 2
Sentenza Cassazione n. 31718/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris