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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2022

Cassazione n. 37008/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che la sentenza impugnata ha - per quanto qui ancora rileva - parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due di reclusione con sospensione condizionale per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, riducendo ad anni due le pene accessorie dell'inabilitazione dall'esercizio di un'impresa e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa e concedendo il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale; - che, avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazioni di legge e vizi motivazionali; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso non è inammissibile, alla luce del primo e del secondo motivo di ricorso, sicché, in assenza delle condizioni per una assoluzione nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che il termine di prescrizione del reato è decorso il 21 febbraio 2022 e che anche con la sospensione dal 18 aprile 2013 al 20 giugno 2013, per due mesi e due giorni, il termine di prescrizione è allo stato decorso; - che ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore fg Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che la sentenza impugnata ha - per quanto qui ancora rileva - parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due di reclusione con sospensione condizionale per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, riducendo ad anni due le pene accessorie dell'inabilitazione dall'esercizio di un'impresa e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa e concedendo il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale; - che, avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazioni di legge e vizi motivazionali; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso non è inammissibile, alla luce del primo e del secondo motivo di ricorso, sicché, in assenza delle condizioni per una assoluzione nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che il termine di prescrizione del reato è decorso il 21 febbraio 2022 e che anche con la sospensione dal 18 aprile 2013 al 20 giugno 2013, per due mesi e due giorni, il termine di prescrizione è allo stato decorso; - che ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore fg Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 37008/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris