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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 26992/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa su foglio separato allegato al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, alla via degli Scipioni n. 110 in Roma - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; controricorrente - avverso la sentenza n. 1386, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in sede di rinvio, il 19.2.2020, e pubblicata il 3.6.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA], esercente l'attività professionale di sceneggiatore e regista, domandava il rimborso dell'Irap versata per gli anni dal 2002 al 2005, ritenendo di non dovervi essere assoggettato perché privo di autonoma organizzazione.

L'Amministrazione finanziaria non rispondeva e si formava il silenzio-rifiuto.

2. Il contribuente impugnava il diniego tacito opposto dall'Amministrazione finanziaria, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma.

La CTP respingeva il ricorso del contribuente e negava il diritto al rimborso.

3. Il contribuente impugnava la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, che ribaltava il giudizio ed affermava invece che il rimborso era dovuto.

4. L'Ente impositore proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dalla CTR.

Con ordinanza pronunciata in data 30.1.2019, n. 7411 (dep. 15.3.2019), questa Corte accoglieva il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, cassava la sentenza impugnata e rinviava le parti innanzi alla CTR del Lazio.

5. [OSCURATO:PERSONA] riassumeva il giudizio in sede di rinvio.

La CTR di Roma, questa volta, rigettava l'appello del contribuente.6.

Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dalla CTR del Lazio in sede di giudizio di rinvio, [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi di impugnazione.

Resiste mediante controricorso l'Agenzia delle Entrate.

Il ricorrente ha pure depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente censura la nullità della sentenza pronunciata dalla CTR, in conseguenza della violazione dell'art. 111, comma sesto, Cost.; degli artt. 112, 116, 132 e ss., cod. proc. civ.; dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; dell'art. 36, comma secondo, n. 4, e dell'art. 61, D.Lgs. n. 546 del 1992, perché la decisione del giudice dell'appello è manifestamente contraddittoria e suscita perplessità in ordine alla circostanza che il contribuente aveva esercitato solo l'attività di sceneggiatore, e non anche quella di regista o produttore (ric. p. 10).

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 112, 115 e 116 cod. proc. civ.; e dell'art. 2, commi primo e terzo, lett. c), del D.Lgs. n. 446 del 1997, per non avere la CTR motivato sulle allegate circostanze secondo cui i compensi corrisposti a terzi erano comunque risultati irrisori rispetto ai ricavi ottenuti, nonché sul fatto che il contribuente non era a capo di alcuna organizzazione (ric. p. 13).

3. Con il suo primo motivo di ricorso il Vanzina censura la CTR per essersi espressa in maniera contraddittoria parlando dell'attività di "regista" e di "produttore" svolta dal contribuente, in contrasto con quanto espresso nell'ordinanza di rimessione dove si parla di attività di "giornalista e sceneggiatore" (p.

II).3.1.

Lo strumento di impugnazione è infondato.

La CTR ben motiva al riguardo, in ottemperanza ai principi esposti dalla Suprema Corte disponendo il giudizio di rinvio, cogliendo il fulcro della decisione stessa: l'individuato presupposto dell'imposta.

Non appare decisivo, infatti, quale fosse l'attività svolta dal contribuente, risultando piuttosto essenziale quanto rilevato dalla CTR sulla scorta dei principi esposti dalla Cassazione, ovvero che "in tema di IRAP l'impiego non occasionale di lavoro altrui, quale elemento significativo dell'esistenza di un'autonoma organizzazione - che costituisce, a sua volta, presupposto dell'imposta - può essere desunto dai compensi corrisposti a terzi, purché correlati allo svolgimento di prestazioni non occasionali, afferenti all'esercizio dell'attività del soggetto passivo", Cass. sez.

VI-V, 10.10.2018, n. 27423.

Alla luce di questo principio di diritto, non risulta decisiva l'attività svolta dal Vanzina, in quanto è stato accertato nel merito, da parte della CTR, che il contribuente si era avvalso in modo costante dell'apporto del lavoro di terzi, in particolare consulenti esterni, rimanendo in conseguenza realizzato il presupposto impositivo dell'IRAP.

4. Mediante il secondo strumento di impugnazione, il contribuente contesta la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la CTR per non aver motivato sulle circostanze secondo cui i compensi corrisposti a terzi erano risultati irrisori rispetto ai ricavi ottenuti, e sul fatto che il contribuente non era a capo di alcuna organizzazione.

4.1. Questa Corte ha già avuto occasione di statuire condivisibilmente, in proposito, che "i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, comma primo, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua "potestas iudicandi", oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità", Cass. sez.

II, 14.1.2020 n. 448 (conf.

Cass. n. 27337/2017).

4.1.1. Nel caso in esame, la CTR risulta aver accertato la ricorrenza dell'utilizzazione in misura rilevante di prestazioni di terzi in maniera non occasionale, rimanendo integrato il presupposto impositivo dell'IRAP, così come già statuito nel giudizio svoltosi tra le stesse parti e conclusosi con pronuncia di questa Corte di legittimità, Cass. sez.

V, 30.12.2009, n. 28172, indipendentemente dal rapporto tra l'entità dei compensi corrisposti a terzi ed il complessivo volume d'affari del contribuente.

Inoltre, la ricordata ordinanza di rinvio 15.3.2019, n. 7411, pronunciata da questa Corte di legittimità, al riguardo ha osservato che "l'arresto delle Sezioni Unite, e la giurisprudenza che ne è seguita, guarda al lavoro altrui, senza distinguere se si tratti di lavoro professionale o meno.

Per contro, rileva la circostanza che si tratti di apporto che trascende la capacità del contribuente, senza il quale non sarebbe in grado di rendere, a sua volta, la prestazione richiesta o la renderebbe in tempi più lunghi o quantità limitata".

Il secondo motivo di ricorso, come formulato, si pone pertanto anche in contrasto con i principi esposti da questa Corte nell'ordinanza di rinvio - ai quali si è correttamente uniformata la CTR - e risulta comunque infondato.

In definitiva il ricorso deve essere rigettato.

5. Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura della pronuncia emessa, delle ragioni della decisione e del valore della causa.

Risulta dovuta anche la corresponsione, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo.

La Corte, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], e lo condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, che liquida nella complessiva misura di Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa su foglio separato allegato al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, alla via degli Scipioni n. 110 in Roma - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; controricorrente - avverso la sentenza n. 1386, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in sede di rinvio, il 19.2.2020, e pubblicata il 3.6.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA], esercente l'attività professionale di sceneggiatore e regista, domandava il rimborso dell'Irap versata per gli anni dal 2002 al 2005, ritenendo di non dovervi essere assoggettato perché privo di autonoma organizzazione. L'Amministrazione finanziaria non rispondeva e si formava il silenzio-rifiuto. 2. Il contribuente impugnava il diniego tacito opposto dall'Amministrazione finanziaria, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma. La CTP respingeva il ricorso del contribuente e negava il diritto al rimborso. 3. Il contribuente impugnava la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, che ribaltava il giudizio ed affermava invece che il rimborso era dovuto. 4. L'Ente impositore proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dalla CTR. Con ordinanza pronunciata in data 30.1.2019, n. 7411 (dep. 15.3.2019), questa Corte accoglieva il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, cassava la sentenza impugnata e rinviava le parti innanzi alla CTR del Lazio. 5. [OSCURATO:PERSONA] riassumeva il giudizio in sede di rinvio. La CTR di Roma, questa volta, rigettava l'appello del contribuente.6. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dalla CTR del Lazio in sede di giudizio di rinvio, [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l'Agenzia delle Entrate. Il ricorrente ha pure depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente censura la nullità della sentenza pronunciata dalla CTR, in conseguenza della violazione dell'art. 111, comma sesto, Cost.; degli artt. 112, 116, 132 e ss., cod. proc. civ.; dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; dell'art. 36, comma secondo, n. 4, e dell'art. 61, D.Lgs. n. 546 del 1992, perché la decisione del giudice dell'appello è manifestamente contraddittoria e suscita perplessità in ordine alla circostanza che il contribuente aveva esercitato solo l'attività di sceneggiatore, e non anche quella di regista o produttore (ric. p. 10). 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 112, 115 e 116 cod. proc. civ.; e dell'art. 2, commi primo e terzo, lett. c), del D.Lgs. n. 446 del 1997, per non avere la CTR motivato sulle allegate circostanze secondo cui i compensi corrisposti a terzi erano comunque risultati irrisori rispetto ai ricavi ottenuti, nonché sul fatto che il contribuente non era a capo di alcuna organizzazione (ric. p. 13). 3. Con il suo primo motivo di ricorso il Vanzina censura la CTR per essersi espressa in maniera contraddittoria parlando dell'attività di "regista" e di "produttore" svolta dal contribuente, in contrasto con quanto espresso nell'ordinanza di rimessione dove si parla di attività di "giornalista e sceneggiatore" (p. II).3.1. Lo strumento di impugnazione è infondato. La CTR ben motiva al riguardo, in ottemperanza ai principi esposti dalla Suprema Corte disponendo il giudizio di rinvio, cogliendo il fulcro della decisione stessa: l'individuato presupposto dell'imposta. Non appare decisivo, infatti, quale fosse l'attività svolta dal contribuente, risultando piuttosto essenziale quanto rilevato dalla CTR sulla scorta dei principi esposti dalla Cassazione, ovvero che "in tema di IRAP l'impiego non occasionale di lavoro altrui, quale elemento significativo dell'esistenza di un'autonoma organizzazione - che costituisce, a sua volta, presupposto dell'imposta - può essere desunto dai compensi corrisposti a terzi, purché correlati allo svolgimento di prestazioni non occasionali, afferenti all'esercizio dell'attività del soggetto passivo", Cass. sez. VI-V, 10.10.2018, n. 27423. Alla luce di questo principio di diritto, non risulta decisiva l'attività svolta dal Vanzina, in quanto è stato accertato nel merito, da parte della CTR, che il contribuente si era avvalso in modo costante dell'apporto del lavoro di terzi, in particolare consulenti esterni, rimanendo in conseguenza realizzato il presupposto impositivo dell'IRAP. 4. Mediante il secondo strumento di impugnazione, il contribuente contesta la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la CTR per non aver motivato sulle circostanze secondo cui i compensi corrisposti a terzi erano risultati irrisori rispetto ai ricavi ottenuti, e sul fatto che il contribuente non era a capo di alcuna organizzazione. 4.1. Questa Corte ha già avuto occasione di statuire condivisibilmente, in proposito, che "i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, comma primo, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua "potestas iudicandi", oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità", Cass. sez. II, 14.1.2020 n. 448 (conf. Cass. n. 27337/2017). 4.1.1. Nel caso in esame, la CTR risulta aver accertato la ricorrenza dell'utilizzazione in misura rilevante di prestazioni di terzi in maniera non occasionale, rimanendo integrato il presupposto impositivo dell'IRAP, così come già statuito nel giudizio svoltosi tra le stesse parti e conclusosi con pronuncia di questa Corte di legittimità, Cass. sez. V, 30.12.2009, n. 28172, indipendentemente dal rapporto tra l'entità dei compensi corrisposti a terzi ed il complessivo volume d'affari del contribuente. Inoltre, la ricordata ordinanza di rinvio 15.3.2019, n. 7411, pronunciata da questa Corte di legittimità, al riguardo ha osservato che "l'arresto delle Sezioni Unite, e la giurisprudenza che ne è seguita, guarda al lavoro altrui, senza distinguere se si tratti di lavoro professionale o meno. Per contro, rileva la circostanza che si tratti di apporto che trascende la capacità del contribuente, senza il quale non sarebbe in grado di rendere, a sua volta, la prestazione richiesta o la renderebbe in tempi più lunghi o quantità limitata". Il secondo motivo di ricorso, come formulato, si pone pertanto anche in contrasto con i principi esposti da questa Corte nell'ordinanza di rinvio - ai quali si è correttamente uniformata la CTR - e risulta comunque infondato. In definitiva il ricorso deve essere rigettato. 5. Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura della pronuncia emessa, delle ragioni della decisione e del valore della causa. Risulta dovuta anche la corresponsione, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo. La Corte, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], e lo condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, che liquida nella complessiva misura di Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
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