Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 48582/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto quanto al primo motivo, ove si contesta il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità, che esso sia ripetitivo e generico poiché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo è inammissibile perché dedotto per la prima volta in grado d'appello, con interruzione quindi della catena devolutiva; inoltre è aspecifico perché, pur confrontandosi con la motivazione della sentenza di primo grado sullo specifico punto (ai fini della qualificazione del fatto come furto) non si confronta con quella della sentenza di secondo grado ove si spiega che l'imputato non ha partecipato al furto perché non risulta tra i soggetti catturati dalle immagini di sorveglianza della persona offesa; osservato, in relazione al terzo motivo, che la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza è del tutto priva di motivazione, ciò che, oltre ad essere in sé ragione di genericità, rende il motivo carente di interesse concreto in relazione alle modalità di calcolo, essendo state già concesse in equivalenza le indicate attenuanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così, deciso in Roma, il 12/09/2023 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto quanto al primo motivo, ove si contesta il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità, che esso sia ripetitivo e generico poiché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo è inammissibile perché dedotto per la prima volta in grado d'appello, con interruzione quindi della catena devolutiva; inoltre è aspecifico perché, pur confrontandosi con la motivazione della sentenza di primo grado sullo specifico punto (ai fini della qualificazione del fatto come furto) non si confronta con quella della sentenza di secondo grado ove si spiega che l'imputato non ha partecipato al furto perché non risulta tra i soggetti catturati dalle immagini di sorveglianza della persona offesa; osservato, in relazione al terzo motivo, che la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza è del tutto priva di motivazione, ciò che, oltre ad essere in sé ragione di genericità, rende il motivo carente di interesse concreto in relazione alle modalità di calcolo, essendo state già concesse in equivalenza le indicate attenuanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così, deciso in Roma, il 12/09/2023 Il C
Sentenza Cassazione n. 48582/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris