CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 febbraio 2024
Cassazione n. 30694/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli del 7.2.2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 7.2.2024 la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione nel termine proposta personalmente da [OSCURATO:PERSONA] per impugnare la sentenza del Tribunale del capoluogo partenopeo del 16.10.2019; la Corte ha spiegato che, trattandosi di processo celebrato nella vigenza del regime introdotto dalla legge n. 67 del 2014 ed essendo all'epoca l'imputato detenuto e rinunciante a comparire, l'unico rimedio in ipotesi percorribile era quello della rescissione del giudicato; 2. contro il provvedimento della Corte d'appello di Napoli propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] insistendo, in via principale, per la remissione in termini e, in subordine, per la revisione del processo; 4.2 Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputata: l'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione che, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte di Cassazione (cfr., per la portata della novella, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 - 01). Le SS.UU. hanno anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui hanno tuttavia ritenuto la manifesta infondatezza osservando che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive aggiungendo che la previsione non contrasta né con gli artt. 24, 111, comma 7, Cost. né con l'art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso