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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08803/2023

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Prato di Cosenza con ordinanza del 25/05/2022, nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti e l'ordinanza con la quale è stato sollevato il conflitto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la competenza del Tribunale di Pistoia; lette le memorie degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori, rispettivamente di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con le quali hanno insistito per la dichiarazione di competenza del Tribunale di Prato per la posizione dei loro assistiti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato ha sollevato conflitto negativo di competenza rispetto alle posizioni processuali degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i quali il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, con sentenza in data 22 febbraio 2020, aveva a sua volta declinato la propria Ocompetenza territoriale in ordine ai reati, rispettivamente ascritti, al capo c) ed al capo d) della rubrica, ritenendo competente il Tribunale di Prato in quanto, per entrambi gli imputati, la condotta più grave era costituita dallo spaccio di stupefacenti, aggravato dal luogo di commissione, ai sensi dell'art.80 d.P.R. n.309/90, vale a dire la sede dell'Università sita in Prato, piazza Ciardi. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Prato, invece, con la ordinanza sopra indicata ha evidenziato che, sullo stesso profilo della incompetenza del Tribunale di Pistoia, sollevato dalla difesa degli imputati, si era già pronunciata la Corte di cassazione con la sentenza n.45420 del 12 ottobre 2021, con la quale era stata affermata la competenza del Tribunale di Pistoia anche per i due imputati in questione, di talché il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia non poteva più declinare la propria competenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Anzitutto va dichiarata l'ammissibilità del conflitto in quanto entrambi i giudici hanno espressamente ricusato di procedere al giudizio, nei confronti dei due imputati, in ordine ai reati loro contestati, e da ciò consegue una stasi del procedimento che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.

2. Così circoscritto il conflitto quanto al suo oggetto, esso deve essere risolto, nel merito, con l'affermazione della competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Prato /tenuto conto che reati contestati ai due imputati non riguardano l'ipotesi associativa.

3. Al riguardo deve, infatti, rilevarsi che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono imputati del reato di cui agli artt. 81,110 cod. pen. e 73 comma 1 e 1-bis e, 80 comma 1 lett. g) d.P.R. n.309/1990 in relazione a plurimi episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente di tipo eroina contestati come posti in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso in Agliana, Montecatini e Prato dal 21 dicembre 2018 sino al 4 febbraio 2019, con l'aggravante di cui all'art. 80 comma 1 lett. g) d.P.R. n.309/1990, per avere spacciato stupefacente nei pressi dell'Università degli Studi di Firenze, sede di Prato - [OSCURATO:PERSONA] (così il capo D dell'imputazione).

Da ciò consegue che tra i plurimi episodi in contestazione, ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione, quelli più gravi sono quelli contestati come avvenuti in Prato perché aggravati ex art. 80, comma 2 lett. g) D.P.R. 309/1990 per la vicinanza all'Università degli Studi di Firenze, sede di Prato e, quindi, la competenza appartiene al Tribunale di Prato a norma dell'art.16 cod. proc. pen. 4.

Deve poi aggiungersi che la circostanza che, sulla questione, questa Corte si sia già pronunciata con la sentenza n.45420 del 12 ottobre 2021, non porta a conclusioni differenti, considerato che l'imputazione a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esclude il reato associativo rispetto al quale, invece, era intervenuta la citata sentenza rispetto alle misura cautelari.

5. Ne consegue che deve essere dichiarata la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Prato, cui vanno trasmessi gli atti.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Prato, cui dispone trasmett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Prato di Cosenza con ordinanza del 25/05/2022, nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti e l'ordinanza con la quale è stato sollevato il conflitto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la competenza del Tribunale di Pistoia; lette le memorie degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori, rispettivamente di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con le quali hanno insistito per la dichiarazione di competenza del Tribunale di Prato per la posizione dei loro assistiti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato ha sollevato conflitto negativo di competenza rispetto alle posizioni processuali degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i quali il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, con sentenza in data 22 febbraio 2020, aveva a sua volta declinato la propria Ocompetenza territoriale in ordine ai reati, rispettivamente ascritti, al capo c) ed al capo d) della rubrica, ritenendo competente il Tribunale di Prato in quanto, per entrambi gli imputati, la condotta più grave era costituita dallo spaccio di stupefacenti, aggravato dal luogo di commissione, ai sensi dell'art.80 d.P.R. n.309/90, vale a dire la sede dell'Università sita in Prato, piazza Ciardi. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Prato, invece, con la ordinanza sopra indicata ha evidenziato che, sullo stesso profilo della incompetenza del Tribunale di Pistoia, sollevato dalla difesa degli imputati, si era già pronunciata la Corte di cassazione con la sentenza n.45420 del 12 ottobre 2021, con la quale era stata affermata la competenza del Tribunale di Pistoia anche per i due imputati in questione, di talché il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia non poteva più declinare la propria competenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Anzitutto va dichiarata l'ammissibilità del conflitto in quanto entrambi i giudici hanno espressamente ricusato di procedere al giudizio, nei confronti dei due imputati, in ordine ai reati loro contestati, e da ciò consegue una stasi del procedimento che può essere superata solo con la decisione di questa Corte. 2. Così circoscritto il conflitto quanto al suo oggetto, esso deve essere risolto, nel merito, con l'affermazione della competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Prato /tenuto conto che reati contestati ai due imputati non riguardano l'ipotesi associativa. 3. Al riguardo deve, infatti, rilevarsi che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono imputati del reato di cui agli artt. 81,110 cod. pen. e 73 comma 1 e 1-bis e, 80 comma 1 lett. g) d.P.R. n.309/1990 in relazione a plurimi episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente di tipo eroina contestati come posti in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso in Agliana, Montecatini e Prato dal 21 dicembre 2018 sino al 4 febbraio 2019, con l'aggravante di cui all'art. 80 comma 1 lett. g) d.P.R. n.309/1990, per avere spacciato stupefacente nei pressi dell'Università degli Studi di Firenze, sede di Prato - [OSCURATO:PERSONA] (così il capo D dell'imputazione). Da ciò consegue che tra i plurimi episodi in contestazione, ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione, quelli più gravi sono quelli contestati come avvenuti in Prato perché aggravati ex art. 80, comma 2 lett. g) D.P.R. 309/1990 per la vicinanza all'Università degli Studi di Firenze, sede di Prato e, quindi, la competenza appartiene al Tribunale di Prato a norma dell'art.16 cod. proc. pen. 4. Deve poi aggiungersi che la circostanza che, sulla questione, questa Corte si sia già pronunciata con la sentenza n.45420 del 12 ottobre 2021, non porta a conclusioni differenti, considerato che l'imputazione a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esclude il reato associativo rispetto al quale, invece, era intervenuta la citata sentenza rispetto alle misura cautelari. 5. Ne consegue che deve essere dichiarata la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Prato, cui vanno trasmessi gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Prato, cui dispone trasmett
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