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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2025

Cassazione n. 08801/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81, 110 e 614, comma 1, cod. pen. (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 29.01.2018); - che avverso detta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo di comune difensore e con un unico atto di impugnativa, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che censura l'operata graduazione della pena e il diniego di riconoscimento in favore degli imputati ricorrenti dei benefici di legge, è manifestamente infondato, posto che, avuto riguardo alla misura della pena base, già fissata in un importo prossimo al minimo edittale, e all'esiguo aumento stabilito a titolo di continuazione, il giudice di merito non era tenuto a illustrare specificamente le ragioni della sua decisione: vale, infatti, il principio secondo il quale, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402), e che, con riferimento ai benefici di legge, la Corte territoriale ha correttamente motivato circa l'assenza di prognosi favorevole e la mancanza di presa di distanza dal fatto da parte degli imputati (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81, 110 e 614, comma 1, cod. pen. (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 29.01.2018); - che avverso detta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo di comune difensore e con un unico atto di impugnativa, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che censura l'operata graduazione della pena e il diniego di riconoscimento in favore degli imputati ricorrenti dei benefici di legge, è manifestamente infondato, posto che, avuto riguardo alla misura della pena base, già fissata in un importo prossimo al minimo edittale, e all'esiguo aumento stabilito a titolo di continuazione, il giudice di merito non era tenuto a illustrare specificamente le ragioni della sua decisione: vale, infatti, il principio secondo il quale, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402), e che, con riferimento ai benefici di legge, la Corte territoriale ha correttamente motivato circa l'assenza di prognosi favorevole e la mancanza di presa di distanza dal fatto da parte degli imputati (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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