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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02639/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città in composizione monocratica del 05/03/2024, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 76 comma 4 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 — perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non ottemperava all'ordine di versare la cauzione di euro duemila, entro dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione della misura - e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di arresto.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento all'art. 76 comma 4 d.lgs. n. 159 del 2011, oltre che in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 3.

La doglianza non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente reiterativa di profili di censura già congruamente vagliati dal giudice di merito; invero, dalla motivazione della sentenza impugnata non emergono le dedotte contraddittorietà, né è dato riscontrare alcuna violazione di legge.

Quanto all'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., laddove si tratti di elemento considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).

Ebbene, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio de quo, in ragione sia dell'intensità del dolo riscontrabile nella condotta tenuta dall'imputato, sia della natura non occasionale del fatto, trattandosi di soggetto già gravato da precedenti penali; tale ultimo aspetto, in particolare, non viene aggredito dalle deduzioni difensive.

La motivazione, in definitiva, risulta articolata, esaustiva e priva di profili di contraddittorietà o illogicità; la sentenza impugnata è destinata, pertanto, a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 08

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città in composizione monocratica del 05/03/2024, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 76 comma 4 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 — perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non ottemperava all'ordine di versare la cauzione di euro duemila, entro dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione della misura - e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di arresto. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento all'art. 76 comma 4 d.lgs. n. 159 del 2011, oltre che in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 3. La doglianza non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente reiterativa di profili di censura già congruamente vagliati dal giudice di merito; invero, dalla motivazione della sentenza impugnata non emergono le dedotte contraddittorietà, né è dato riscontrare alcuna violazione di legge. Quanto all'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., laddove si tratti di elemento considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Ebbene, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio de quo, in ragione sia dell'intensità del dolo riscontrabile nella condotta tenuta dall'imputato, sia della natura non occasionale del fatto, trattandosi di soggetto già gravato da precedenti penali; tale ultimo aspetto, in particolare, non viene aggredito dalle deduzioni difensive. La motivazione, in definitiva, risulta articolata, esaustiva e priva di profili di contraddittorietà o illogicità; la sentenza impugnata è destinata, pertanto, a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08
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