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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17126/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso attraverso cui si deduce l'intervenuta prescrizione è manifestamente infondato in considerazione della sua maturazione solo in data successiva alla decisione di secondo grado (intervenuta il 2 febbraio 2022) e segnatamente il 15 maggio 2022 (sei anni oltre all'interruzione di un anno e sei mesi a partire dal 16 novembre 2014, data del commesso reato); rilevato che i motivi secondo, terzo e quarto che censurano l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, il complessivo trattamento sanzionatorio anche con riferimento agli aumenti per la ritenuta continuazione e l'entità della somma liquidata a titolo di risarcimento risultano riproduttivi di identiche doglianze correttamente confutate dalla Corte territoriale che: 1) quanto alla decisione di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche, ha apprezzato l'integrale condotta che aveva portato all'aggressione avvenuta con "furia incontrollata" del medico in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA] proprio allorché si occupava della salute della compagna del ricorrente; 2) quanto alla determinazione della pena, la Corte di merito ha ritenuto la stessa adeguata, anche in ragione della sua sospensione condizionale, facendo pertinente riferimento alla protrazione nel tempo della condotta posta in essere senza alcun autocontrollo; 3) in merito all'entità della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, la decisione ha evidenziato - contrariamente da quanto genericamente dedotto - i plurimi elementi che facevano ritenere la determinazione del danno morale e materiale di euro 6.000 congrua alla luce dell'aggressione, per come sopra descritta, nei confronti del medico in servizio presso la guardia medica in tempo di notte, prendendo in considerazione l'entità delle lesioni (guaribili in dieci giorni) e l'azione violenta che ha interessato il medico ed i locali, compresa la dotazione degli uffici della [OSCURATO:PERSONA]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso attraverso cui si deduce l'intervenuta prescrizione è manifestamente infondato in considerazione della sua maturazione solo in data successiva alla decisione di secondo grado (intervenuta il 2 febbraio 2022) e segnatamente il 15 maggio 2022 (sei anni oltre all'interruzione di un anno e sei mesi a partire dal 16 novembre 2014, data del commesso reato); rilevato che i motivi secondo, terzo e quarto che censurano l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, il complessivo trattamento sanzionatorio anche con riferimento agli aumenti per la ritenuta continuazione e l'entità della somma liquidata a titolo di risarcimento risultano riproduttivi di identiche doglianze correttamente confutate dalla Corte territoriale che: 1) quanto alla decisione di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche, ha apprezzato l'integrale condotta che aveva portato all'aggressione avvenuta con "furia incontrollata" del medico in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA] proprio allorché si occupava della salute della compagna del ricorrente; 2) quanto alla determinazione della pena, la Corte di merito ha ritenuto la stessa adeguata, anche in ragione della sua sospensione condizionale, facendo pertinente riferimento alla protrazione nel tempo della condotta posta in essere senza alcun autocontrollo; 3) in merito all'entità della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, la decisione ha evidenziato - contrariamente da quanto genericamente dedotto - i plurimi elementi che facevano ritenere la determinazione del danno morale e materiale di euro 6.000 congrua alla luce dell'aggressione, per come sopra descritta, nei confronti del medico in servizio presso la guardia medica in tempo di notte, prendendo in considerazione l'entità delle lesioni (guaribili in dieci giorni) e l'azione violenta che ha interessato il medico ed i locali, compresa la dotazione degli uffici della [OSCURATO:PERSONA]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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