CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03309/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che la doglianza articolata — che è circoscritta alla revoca della sospensione condizionale della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 10 dicembre 2020 — è manifestamente infondata, atteso che il giudice dell'esecuzione ha espressamente dato atto che quel giudice, al momento della decisione, disponeva di un certificato del casellario giudiziale dell'imputato che, in quanto non aggiornato, non recava traccia della pregressa condanna, costituente causa ostativa alla ulteriore concessione del beneficio; che, al cospetto della descritta situazione, il giudice dell'esecuzione ha provveduto alla revoca della sospensione condizionale in perfetto ossequio al principio di diritto, consacrato dal massimo consesso nomofilattico, secondo cui «Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio» (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de