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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 10771/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 10 gennaio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 20 novembre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di assegni bancari rideterminava il trattamento sanzionatorio.

Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con cui si censura genericamente il difetto della motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato ed alle prove poste a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dello stesso per il delitto contestato, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria poiché non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; considerato, peraltro, che la Corte di appello, con motivazione priva di vizi logici e giuridici, ha puntualmente evidenziato gli elementi di prova a sostegno dell'identificazione dell'imputato quale autore della condotta ascrittagli (vedi pagg. 2/3); osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato, è anch'esso generico e, comunque, manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale, con motivazione esente da criticità, nell'esercizio del potere discrezionale che le è proprio e nel pieno rispetto dei criteri normativi, ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all'art. 648, cpv. cod. pen., tenendo conto dei numerosi precedenti penali a carico del ricorrente, del suo comportamento processuale, della gravità del fatto e dell'importo degli assegni, riducendo, comunque, la pena in considerazione della disciplina applicabile all'aumento per la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale contestata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 10 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 10 gennaio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 20 novembre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di assegni bancari rideterminava il trattamento sanzionatorio. Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con cui si censura genericamente il difetto della motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato ed alle prove poste a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dello stesso per il delitto contestato, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria poiché non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; considerato, peraltro, che la Corte di appello, con motivazione priva di vizi logici e giuridici, ha puntualmente evidenziato gli elementi di prova a sostegno dell'identificazione dell'imputato quale autore della condotta ascrittagli (vedi pagg. 2/3); osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato, è anch'esso generico e, comunque, manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale, con motivazione esente da criticità, nell'esercizio del potere discrezionale che le è proprio e nel pieno rispetto dei criteri normativi, ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all'art. 648, cpv. cod. pen., tenendo conto dei numerosi precedenti penali a carico del ricorrente, del suo comportamento processuale, della gravità del fatto e dell'importo degli assegni, riducendo, comunque, la pena in considerazione della disciplina applicabile all'aumento per la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale contestata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] P
Sentenza Cassazione n. 10771/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris