CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16888/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ne ha confermato la condanna per il delitto previsto dagli artt. 61, n. 11-quater e 495 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione cli legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per non avere la Corte territoriale rilevato il carattere grossolano del falso alla luce dell'inidoneità dell'azione ad ingannare gli agenti - non è consentito in sede di legittimità, poiché si limita a reiterare, attraverso doglianze versate in fatto, profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, il quale ha evidenziato, con corretti argomenti giuridici, l'irrilevanza della idoneità ingannatoria o meno della condotta ai fini dell'integrazione del reato per cui è processo (si vedano, in particolare, pag. 2 e 4 della sentenza impugnata e pag. 4 e 5 della sentenza di primo grado, la cui motivazione è richiamata della Corte di Appello) ed è altresì manifestamente infondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di falso, la valutazione dell'inidoneità assoluta dell'azione, che dà luogo al reato impossibile, dev'essere fatta ex ante, vale a dire sulla base delle circostanze di fatto conosciute al momento in cui l'azione viene posta in essere, indipendentemente dai risultati (Sez. 2, n. 36631 del 15/05/2013, Procopio, Rv. 257063), a nulla rilevando che dalla condotta non sia scaturito un effettivo inganno (Sez. 6, n. 12175 del 21/01/2005, Tarricone, Rv. 231485); - che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 56, comma IL, cod. pen., è indeducibile in questa sede, in quanto riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e congruamente disattese dai giudici di merito, i quali, con corretti argomenti giuridici non scanditi da specifica critica, hanno ritenuto integrata l'ipotesi consumata del delitto di cui all'art. 495 cod. pen. sulla base della considerazione per cui, trattandosi di reato istantaneo di pericolo, esso si consuma nel momento in cui si rendono false dichiarazioni, a nulla rilevando il verificarsi o meno dell'evento ingannatorio (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e carenza motivazionale in ordine al mancato riconoscimento della desistenza volontaria dell'imputato, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Il motivo è anche manifestamente infondato in quanto il citato passaggio della motivazione della sentenza di primo grado non riconosce in alcun modo la desistenza volontaria dell'imputato, ma attiene alla dimostrazione della sussistenza del dolo (si veda pag. 5 della sentenza di primo grado). - che il quarto motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della loro prevalenza sull'aggravante contestata, lamentando l'eccessività della pena, è manifestamente infondato, poiché la sentenza di appello presenta una motivazione esente da evidenti illogicità e sufficiente, in quanto sorretta da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), alla luce altresì del consolidato principio di legittimità secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato - come è, nel caso di specie, il corrispondente motivo di gravame - non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, Tannoia, Rv. 256314); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d