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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2018/2026

ECLI:EU:C:2026:388
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 4 maggio 2026 ( * ) « Domanda di pronuncia pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – [OSCURATO:PERSONA] – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Direttiva 2009/28/CE – Articolo 3 – Direttiva (UE) 2018/2001 – Articolo 4 – Incentivi a livello nazionale per la produzione di energia da impianti eolici onshore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dai processi di depurazione – Regime di sostegno – Aiuti di Stato – Articolo 108 TFUE – Competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] europea a pronunciarsi sulla compatibilità delle misure di aiuto con il mercato interno – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata la compatibilità di tale regime di sostegno con il mercato interno – Ricorso proposto dal beneficiario di un aiuto in base a detto regime, dinanzi ad un giudice nazionale, che contesta una modalità del medesimo regime indissolubilmente connessa al suo funzionamento – Irricevibilità, nell’ambito di tale ricorso, di una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione di dette disposizioni di tali direttive » Nella causa C‑66/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 30 gennaio 2024, pervenuta in cancelleria il 30 gennaio 2024, nel procedimento

[OSCURATO:SOCIETA]

contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] (GSE) SpA, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e della Sicurezza energetica, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Autorità di Regolazione per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ARERA), LA CORTE (Nona Sezione), composta da M. Condinanzi, presidente di sezione,

I. Jarukaitis (relatore) e R. Frendo, giudice, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:SOCIETA], da S. [OSCURATO:PERSONA], avvocato; – per la società [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] (GSE) SpA, da R. Lener, G. Pellegrino e A. Pugliese, avvocati; – per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da L.G.V.

Delbono, S. Fiorentino e P. Garofoli, avvocati dello Stato; – per il governo ellenico, da K. Boskovits e C. Kokkosi, in qualità di agenti; – per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da B. [OSCURATO:PERSONA] e A. Spina, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 2009, L 140, pag. 16), come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015 (GU 2015, L 239, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva 2009/28»), nonché dell’articolo 4 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU 2018, L 328, pag. 82). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la [OSCURATO:SOCIETA] e, dall’altro, la società [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] (GSE) SpA (in prosieguo: il «GSE»), la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Italia), il Consiglio dei Ministri (Italia), il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Italia), il Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e della Sicurezza energetica (Italia), il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Italia), e l’Autorità di Regolazione per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ARERA) (Italia) in merito alla legittimità di una modalità di incentivo alla produzione di energia elettrica, in particolare da impianti solari fotovoltaici.

Contesto normativo Diritto dell ’ Unione Trattato FUE 3 L’articolo 107 TFUE dispone quanto segue: «1.

Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. (…)

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: (…)

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; (…)». 4 L’articolo 108 TFUE prevede: «1. [OSCURATO:PERSONA] [europea] procede con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati.

Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno. (…)

3. [OSCURATO:PERSONA] sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti.

Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, la [OSCURATO:PERSONA] inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente.

Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale. (…)».

Regolamento (UE) 2015/1589 5 L’articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9), contiene le seguenti definizioni: «Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

a) “aiuti”: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE;

b) “aiuti esistenti”: (…) ii) gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] o dal Consiglio [dell’Unione europea]; (…)

c) “nuovi aiuti”: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti;

d) “regime di aiuti”: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell’atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l’aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito; (…)

f) “aiuti illegali”: i nuovi aiuti attuati in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE; (…)». 6 L’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento così dispone: «Salvo disposizione contraria dei regolamenti adottati a norma dell’articolo 109 TFUE o di altre disposizioni pertinenti dello stesso, qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla [OSCURATO:PERSONA] dallo Stato membro interessato (…)». 7 Ai sensi dell’articolo 3 di detto regolamento: «Agli aiuti soggetti a notifica, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, non può essere data esecuzione prima che la [OSCURATO:PERSONA] abbia adottato, o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dell’aiuto».

Regolamento (CE) n. 794/2004 8 L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 794/2004 della [OSCURATO:PERSONA], del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del [TFUE] (GU 2004, L 140, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2015/2282 della [OSCURATO:PERSONA], del 27 novembre 2015 (GU 2015, L 325, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 794/2004»), prevede che, ai fini dell’articolo 1, lettera c), del regolamento 2015/1589, «si intende per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato [interno]. (…)».

Decisione SA.53347 9 Con la decisione (2019) 4498 final, del 14 giugno 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.53347 (2019/N) – Italia – Sostegno all’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili 2019-2021 (in prosieguo: la «decisione SA.53347»), la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di non sollevare obiezioni al regime di sostegno al funzionamento per la produzione di energia elettrica da energia eolica onshore , solare fotovoltaica, idroelettrica e a gas residuati dai processi di depurazione, che le era stata notificata dalla Repubblica italiana, con la motivazione che esso è compatibile con il mercato interno in forza dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. 10 La parte 2 di tale decisione, intitolata «Descrizione della misura», contiene, nella sezione

2.1. di quest’ultima, dal titolo «Contesto e obiettivi», i considerando 7 e 8, del seguente tenore: «(7) Il regime notificato consiste in un sostegno al funzionamento per la produzione di energia elettrica da impianti che utilizzano le seguenti tecnologie rinnovabili: eolica onshore , solare fotovoltaica (PV), idroelettrica e a gas residuati dai processi di depurazione. (8) L’obiettivo della misura è aumentare il livello di tutela dell’ambiente grazie allo sviluppo delle tecnologie legate alle energie rinnovabili.

L’Italia ha spiegato che, date le attuali caratteristiche del mercato dell’energia, la produzione di energia elettrica dalle tecnologie rinnovabili summenzionate non è sufficientemente redditizia per coprire i loro costi di investimento e operativi.

È pertanto necessario concedere a tali tecnologie un premio in aggiunta al prezzo di mercato al fine di promuovere il loro sviluppo.

L’adozione della misura è necessaria per aiutare l’Italia a conseguire gli obiettivi dell’[Unione europea] per il 2020 e il 2030 in materia di energie rinnovabili». 11 Ai sensi dei considerando 11 e 13 di detta decisione, contenuti nella sezione 2.2 di quest’ultima, intitolata «Beneficiari»: «(11) I beneficiari del regime notificato sono gli impianti che producono energia elettrica da impianti eolici onshore , pannelli solari fotovoltaici, energia idroelettrica e a gas residuati dai processi di depurazione. (…) (…) (13) Il regime notificato prevede due procedure diverse per la selezione dei beneficiari, vale a dire aste al ribasso o iscrizione in appositi registri, in funzione delle dimensioni degli impianti. (…)». 12 I considerando 32, 33, 35, 37, 40 e 41 della medesima decisione, che figurano nella sezione 2.4 di quest’ultima, intitolata «Retribuzione», contengono le seguenti precisazioni: «(32) La remunerazione è concessa sotto forma di premio per ogni [kilowattora (kWh)] di energia elettrica prodotto e immesso nella rete.

Il premio corrisponde alla differenza tra la tariffa di riferimento adeguata in funzione del ristorno e il prezzo di mercato.

La misura prevede un “contratto bidirezionale per differenza”: i beneficiari riceveranno un premio di riscatto in aggiunta al prezzo di mercato oppure rimborseranno la differenza, se positiva, tra il prezzo di mercato e la tariffa di riferimento adeguata in funzione del ristorno. (33) La remunerazione sarà versata per un periodo corrispondente alla durata media di vita degli impianti coperti dal regime, (…) vale a dire fino all’ammortamento completo dell’impianto secondo le norme contabili ordinarie. (…) (35) Il pagamento del premio è sospeso se il prezzo di mercato dell’energia elettrica scende a zero o al di sotto (…) per più di sei ore consecutive.

I periodi durante i quali il pagamento del premio è sospeso non sono presi in considerazione ai fini del calcolo della durata dell’aiuto. (…) (37) Come spiegato nelle precedenti [sotto]sezioni 2.2.1 e 2.2.2, il punto di partenza per il calcolo del premio è costituito dalle tariffe di riferimento fissate dal regime notificato (…).

Nell’ambito della procedura d’asta, i partecipanti devono offrire un ristorno su tali tariffe.

Di conseguenza, i beneficiari selezionati riceveranno un premio corrispondente alla differenza tra il prezzo di mercato e la tariffa di riferimento adeguata in funzione del ristorno. (…) (…) (40) I produttori la cui capacità installata è inferiore a 250 [kilowatt (kW)] possono optare per una tariffa di riacquisto.

In tal caso, essi sono tenuti a vendere la loro energia elettrica al [GSE], che la rivende sul mercato.

La tariffa di riacquisto corrisponde alle tariffe di riferimento ed è concessa fino al completo ammortamento dell’impianto secondo le norme contabili ordinarie. (…) (41) Le tariffe di riferimento applicabili ai nuovi impianti ammissibili ai sensi del regime notificato sono indicate nelle tabelle 3, 4 e 5 (…).

Le tariffe sono calcolate sulla base di una stima del costo medio attualizzato dell’energia elettrica [( levelised cost of electricity ; in prosieguo: il “LCOE”)] della tecnologia di cui trattasi, compreso un equo rendimento dell’investimento. (…) (…)». 13 La sezione 2.7 della decisione SA.53347, intitolata «Quadro giuridico nazionale», contiene il considerando 54 di quest’ultima, il quale precisa che la misura sarà applicata solo dopo l’adozione di una decisione positiva da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 14 La parte 3 della decisione SA.53347, dedicata alla valutazione del regime di sostegno notificato, comprende i considerando da 76 a 145 della medesima decisione.

In tale parte 3, al titolo «Presenza di aiuti di Stato», la [OSCURATO:PERSONA] – in particolare al considerando 84 di tale decisione, che figura nella sottosezione 3.1.2, intitolata «Vantaggio selettivo», di quest’ultima – precisa quanto segue: «Il regime prevede un “contratto bidirezionale per differenza” (v. precedente considerando 32). [OSCURATO:PERSONA] osserva che la misura protegge i beneficiari selezionati dall’aleatorietà dei prezzi e garantisce loro la stabilità, in quanto riceveranno un premio di acquisto in aggiunta al prezzo di mercato che copre la differenza negativa tra tale prezzo e i LCOE.

Per contro, i beneficiari dovranno rimborsare la differenza positiva tra il prezzo di mercato e il premio quando il primo supera i LCOE. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, in assenza della misura, i beneficiari non avrebbero ricevuto la remunerazione percepita nell’ambito della misura e avrebbero continuato a funzionare in condizioni economiche normali, il che non avrebbe garantito loro entrate fisse, prevedibili e redditizie». 15 I considerando da 89 a 91, da 103 a 107, 111, 112, 117 e 132 di detta decisione, che figurano nella sezione 3.3 di quest’ultima, intitolata «Compatibilità con la politica in materia di aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente e l’energia 2014‑2020», enunciano quanto segue: «(89) [OSCURATO:PERSONA] osserva che la misura notificata mira a fornire un sostegno al funzionamento per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Per quanto riguarda il sostegno all’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, la misura notificata rientra nell’ambito di applicazione [della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] intitolata “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” (GU 2014, C 200, pag. 1; in prosieguo: la “disciplina 2014-2020”)]. (90) [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto valutato la misura notificata sulla base delle disposizioni generali di compatibilità della [disciplina 2014-2020] (previste alla sezione 3.2 della medesima) e sulla base dei criteri di compatibilità specifici applicabili agli aiuti al funzionamento a favore dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili (sezioni 3.3.1 e 3.3.2 della [disciplina 2014-2020]).

3.3.1. Obiettivo di interesse comune (91) La misura di aiuto notificata mira ad aiutare l’Italia a conseguire gli obiettivi a lungo termine in materia di cambiamenti climatici e sostenibilità energetica fissati dall’[Unione] nell’ambito della sua politica energetica.

Il regime aiuterà l’Italia a conseguire gli obiettivi dell’[Unione] per il 2020 e il 2030 in materia di energie rinnovabili.

Conformemente ai punti 30 e 31 della [disciplina 2014-2020], l’Italia ha definito l’obiettivo della misura e ha spiegato che essa contribuirà al conseguimento degli obiettivi della politica energetica europea (v. precedente considerando 8). (…)

3.3.3. Proporzionalità (103) Stando al punto 69 della [disciplina 2014-2020], gli aiuti a favore dell’ambiente e dell’energia sono considerati proporzionati se l’importo dell’aiuto per beneficiario è limitato al minimo necessario per ottenere il livello di tutela dell’ambiente perseguito. (104) [OSCURATO:PERSONA] ha valutato la proporzionalità degli aiuti alla luce delle disposizioni della sezione 3.3.2 della [disciplina 2014-2020] riguardante gli aiuti al funzionamento a favore dell’energia da fonti rinnovabili. (105) Ad eccezione dei produttori la cui capacità installata è inferiore a 250 kW, gli aiuti saranno concessi sotto forma di premio che si aggiunge al prezzo di mercato e i produttori venderanno la loro energia elettrica sul mercato (v. precedenti considerando 32 e 40).

I produttori saranno soggetti a responsabilità standard in materia di bilanciamento e non avranno alcun incentivo a vendere energia elettrica quando i prezzi di mercato sono nulli o negativi (v. precedente considerando 35). [OSCURATO:PERSONA] conclude pertanto che il regime è conforme alle disposizioni del punto 124 della [disciplina 2014-2020]. [OSCURATO:PERSONA] conclude inoltre che l’eccezione concessa ai produttori la cui capacità installata è inferiore a 250 kW è conforme al punto 125 [di tale disciplina], che esclude l’applicazione delle disposizioni del punto 124 [della suddetta disciplina] agli impianti la cui capacità elettrica installata è inferiore a 500 kW. (…) Aste (107) Conformemente al punto 126 della [disciplina 2014-2020], gli aiuti concessi nell’ambito di procedure di gara competitive non discriminatorie sono considerati proporzionati se tali procedure sono aperte a tutti i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili. (…) (111) Le autorità italiane hanno spiegato che il ristorno massimo di cui al considerando 24 è stato introdotto per evitare offerte irrealistiche volte ad acquisire la capacità disponibile nelle aste, in quanto ciò potrebbe compromettere l’obiettivo del regime. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il ristorno massimo rispetto alla tariffa di riferimento è nettamente inferiore al prezzo di mercato attuale o a qualsiasi prezzo mai registrato sul mercato italiano.

Di conseguenza, se le aste si concludono a tale livello, è molto improbabile che i beneficiari siano sovracompensati.

In tal caso, infatti, l’aiuto sarà nullo e i beneficiari saranno protetti solo contro riduzioni del prezzo di mercato a livelli che non sono mai stati osservati in passato e che non possono essere osservati nei prossimi anni.

Allo stesso tempo, tale protezione da un calo imprevisto e brusco del prezzo di mercato contribuisce a garantire che i progetti sostenuti da aiuti abbiano ragionevoli possibilità di ottenere finanziamenti e, pertanto, di essere completati in tempo utile per contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili per il 2020 e il 2030.

Sulla base dei risultati delle aste, le autorità italiane aumenteranno il ristorno massimo e quindi ridurranno ulteriormente i potenziali importi degli aiuti (v. precedente considerando 24). (112) [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il livello di sostegno corrispondente al ristorno massimo riduca al minimo gli aiuti alla luce degli obiettivi perseguiti, in particolare per consentire a diverse tecnologie di competere e per garantire un tasso di rendimento ragionevole in caso di condizioni di mercato molto sfavorevoli.

Ciò garantisce quindi che i progetti possano essere finanziati ( bankability ) e realizzati. [OSCURATO:PERSONA] rileva inoltre che l’aiuto è concesso solo fino al completo ammortamento dell’impianto (v. precedente considerando 33). [OSCURATO:PERSONA] conclude pertanto che i criteri di cui al punto 129 della [disciplina 2014-2020] sono soddisfatti. (…) Conclusione sulla proporzionalità (117) Sulla base delle considerazioni di cui sopra, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che gli aiuti concessi nell’ambito del regime sono proporzionati ai sensi del punto 69 della [disciplina 2014-2020]. (…)

3.3.6. Conclusioni sulla compatibilità della misura (132) [OSCURATO:PERSONA] luce di quanto precede, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il regime notificato persegua un obiettivo di interesse comune in modo necessario e proporzionato senza incidere indebitamente sulla concorrenza e sugli scambi e che pertanto gli aiuti siano compatibili con il mercato interno sulla base della [disciplina 2014-2020]».

Diritto italiano 16 Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico – Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici onshore , solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione, del 4 luglio 2019 (GURI n. 186, del 9 agosto 2019, pag. 43; in prosieguo: il «decreto del 4 luglio 2019»), si riferisce, nei suoi visti, in particolare alla direttiva 2009/28 e alla decisione SA.53347. 17 Il decreto del 4 luglio 2019 precisa che l’accesso al sistema di incentivazione da esso previsto avviene secondo due procedure diverse, in funzione della potenza e del tipo di impianto interessato, vale a dire o mediante l’iscrizione dell’impianto nel registro appropriato oppure mediante la partecipazione a procedure d’asta.

La tariffa dovuta è determinata per ciascun operatore tenendo conto, da un lato, delle tariffe di riferimento fissate per ciascun tipo di impianto e di intervento dalla legislazione nazionale applicabile e, dall’altro, delle riduzioni proposte al ribasso dall’operatore nell’ambito delle procedure d’asta o per l’iscrizione a registro. 18 Per quanto riguarda il versamento dell’incentivo, l’articolo 7, paragrafo 7, di tale decreto prevede, per gli impianti di potenza superiore a 250 kW, che «il GSE calcola la componente incentivo come differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario di mercato dell’energia elettrica e, ove tale differenza sia positiva, [eroghi] gli importi dovuti in riferimento alla produzione netta immessa in rete (…).

Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al soggetto responsabile la restituzione o corresponsione dei relativi importi.

In tutti i casi, l’energia prodotta da questi impianti resta nella disponibilità del produttore».

Gli impianti di potenza inferiore o pari a 250 kW possono optare per un versamento dell’incentivo o secondo tale modalità o mediante il riacquisto della loro energia elettrica da parte del GSE, che pagherà quindi loro la tariffa dovuta.

Procedimento principale e questione pregiudiziale 19 [OSCURATO:PERSONA] è titolare di un impianto fotovoltaico con potenza di 999,78 kW, costruito ed entrato in esercizio il 25 marzo 2022.

Con decisione del 7 giugno 2022, essa è stata ammessa al sistema di incentivi previsto dal decreto del 4 luglio 2019.

Il 16 giugno 2022, essa ha concluso un contratto con il GSE, ai fini della concessione di un incentivo nell’ambito di tale sistema. 20 Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), la [OSCURATO:SOCIETA] ha contestato tale delibera e tale contratto nella parte in cui prevedono, conformemente all’articolo 7, paragrafo 7, del decreto del 4 luglio 2019, che, se la componente incentivo, ottenuta come differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario di mercato dell’energia elettrica, risulta negativo, il GSE richiederà al soggetto responsabile la restituzione di tale differenza.

A sostegno di tale ricorso, essa ha dedotto in particolare che tale meccanismo non garantisce un’equa remunerazione dei costi, viola il principio di concorrenza assumendo la forma di imposizione di un reddito, è contrario all’obiettivo di garantire condizioni stabili, eque, favorevoli e trasparenti alle imprese che investono nelle energie rinnovabili e lede il diritto di proprietà. 21 Tale giudice ha respinto il ricorso in quanto tale articolo 7, paragrafo 7, non è irragionevole, poiché esso pone l’operatore interessato al riparo dall’aleatorietà del mercato, garantendogli un importo fisso che gli consente di recuperare quanto investito nell’impianto, e a fronte di tale vantaggio riconosce un «ristorno» al GSE quando il prezzo dell’energia aumenta. 22 [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Consiglio di Stato (Italia), giudice del rinvio, con una domanda diretta ad ottenere la riforma di tale sentenza, sostenendo che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha omesso di tener conto del fatto che il meccanismo c.d.

«a due vie» da essa contestato implica che, in caso di aumento del prezzo dell’energia, l’incentivo è ridotto a zero, escludendo così la remunerazione dei costi di investimento e di esercizio.

Ciò sarebbe contrario all’economia della normativa applicabile, sia nazionale che dell’Unione, che consisterebbe nel porre l’imprenditore che ha investito al riparo dall’aleatorietà del mercato dell’energia garantendogli un’entrata fissa.

Anche il principio di concorrenza sarebbe violato, in quanto un tale meccanismo svantaggerebbe le imprese che hanno avuto accesso agli incentivi. 23 Il giudice del rinvio indica che la decisione di ammissione al meccanismo incentivante si fonda sull’articolo 7, paragrafo 7, del decreto del 4 luglio 2019 e che tale decisione precisa in particolare che, «nel caso in cui il valore dell’incentivo, ottenuto come differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario, risulti negativo, il GSE provvederà a chiedere al soggetto responsabile la restituzione di tale differenza mediante compensazione su altre partite di competenza del medesimo soggetto responsabile o corresponsione diretta secondo le modalità specificate nell’articolato contrattuale». 24 Tale giudice osserva, inoltre, che, nel caso di specie, l’articolo 4 del contratto del 16 giugno 2022 prevede che, da un lato, se la differenza tra la tariffa incentivante prevista da tale contratto e il prezzo zonale orario risulta positiva, il GSE riconosce tale differenza all’operatore e, dall’altro, se detta differenza risulta negativa, il GSE la conguaglia o provvede a richiederla all’operatore.

Esso precisa altresì che, tenuto conto della potenza dell’impianto gestito dalla [OSCURATO:SOCIETA], quest’ultima ha potuto beneficiare di incentivi solo attraverso il meccanismo a due vie previsto da tale articolo 7, paragrafo

7. Detto giudice aggiunge che la [OSCURATO:SOCIETA] ha dimostrato che, avendo concluso tale contratto durante la crisi energetica del 2022, in un momento in cui il prezzo orario dell’energia era superiore alla tariffa dovuta, essa non ha ottenuto alcun incentivo, ma, al contrario, ha ricevuto richieste di pagamento da parte del GSE. 25 In tale contesto, il giudice del rinvio afferma di nutrire dubbi quanto alla compatibilità del meccanismo incentivante a due vie previsto all’articolo 7, paragrafo 7, del decreto del 4 luglio 2019 con l’articolo 3 della direttiva 2009/28, la quale era ancora in vigore al momento dell’adozione di tale decreto, nonché con l’articolo 4 della direttiva 2018/2001, che era in vigore al momento dell’adozione della decisione che ammetteva la [OSCURATO:SOCIETA] al beneficio dell’incentivo. 26 A tal riguardo, detto giudice ritiene, anzitutto, che, alla luce del diritto dell’Unione, un sistema di incentivi dovrebbe facilitare la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, favorendo l’investimento nella costruzione di nuovi impianti o l’ammodernamento di quelli esistenti, mediante aiuti pubblici a sostegno dei relativi costi.

Orbene, l’incentivo negativo previsto all’articolo 7, paragrafo 7, del decreto del 4 luglio 2019 implicherebbe che, in caso di aumento del prezzo zonale orario, le imprese, pur avendo realizzato investimenti, non ottengono alcuna sovvenzione che ne riduca il costo, ma devono invece rimborsare al GSE una parte delle entrate derivanti dalla vendita sul mercato dell’energia prodotta.

Ciò potrebbe indurli a rinunciare all’incentivo, il che rischierebbe di compromettere gli obiettivi perseguiti da tali direttive. 27 Inoltre, detto giudice ritiene che l’incentivo negativo non possa essere considerato una contropartita alla garanzia di una tariffa costante, dato che l’impresa che vende energia sul mercato è soggetta alla dinamica di quest’ultimo ed è esposta ai suoi rischi, cosicché l’obbligo di restituire al GSE la differenza tra il prezzo zonale orario e la tariffa dovuta potrebbe compromettere la sua capacità di reagire a tale dinamica.

Esso si interroga quindi sull’esistenza di un conflitto tra la normativa nazionale e il principio stabilito da dette direttive, secondo il quale i regimi di sostegno sono concepiti in modo da rispondere ai segnali del mercato, evitando distorsioni inutili. 28 Infine, lo stesso giudice rileva che la tariffa a due vie, la quale può comportare l’applicazione dell’incentivo negativo, è imposta quale unico meccanismo incentivante per tutti gli impianti di potenza pari o superiore a 250 kW, mentre i titolari di impianti di potenza inferiore possono optare per il ritiro dell’energia da parte del GSE con corresponsione della tariffa spettante a loro favore.

Esso dubita quindi che il requisito, posto dalle stesse direttive, di configurare regimi di sostegno non discriminatori sia rispettato. 29 In tali circostanze, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «(…) se i principi recati dall’articolo 3 della direttiva 2009/28/CE e dall’articolo 4 della direttiva 2018/2001/UE ostano o non ostano a una normativa interna, quale l’articolo 7, comma 7, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 luglio 2019, che, nell’ambito di un regime nazionale di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, preveda, con riferimento a fattispecie in cui i produttori vendono l’energia sul libero mercato, un meccanismo incentivante (c.d.

“a due vie”) in forza del quale, rispetto ai soli impianti di nuova costruzione di potenza pari o superiore a 250 kW, l’incentivo è calcolato come differenza tra la tariffa spettante all’impresa (determinata tenendo conto, da un lato, delle tariffe di riferimento previste per ciascuna tipologia d’impianto e d’intervento, dalla normativa applicabile e, dall’altro, delle riduzioni offerte al ribasso dall’operatore nell’ambito delle procedure di asta o registro, nonché delle ulteriori decurtazioni previste in via generale dalla normativa interna) e il prezzo zonale orario, con conseguente obbligo di riversare le somme eccedenti il valore della tariffa spettante quando il prezzo zonale orario sia a essa superiore (c.d.

“incentivo negativo”)».

Procedimento dinanzi alla Corte 30 Con decisione del presidente della Corte del 22 novembre 2024, il procedimento nella presente causa è stato sospeso fino alla pronuncia della sentenza del 1º agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑514/23, EU:C:2025:597). 31 Con lettera dell’11 agosto 2025 la cancelleria della Corte ha trasmesso tale sentenza al giudice del rinvio e lo ha invitato a comunicare se, alla luce di quest’ultima, intendesse mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale. 32 Nella sua risposta del 1º ottobre 2025, il giudice del rinvio ha informato la Corte che intendeva mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale in quanto nutre dubbi in merito alla compatibilità di detta sentenza con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché con taluni principi costituzionali italiani, in quanto dalla medesima sentenza risulterebbe che una misura nazionale che costituisce un aiuto di Stato dichiarato compatibile con il mercato interno dalla [OSCURATO:PERSONA], o una misura nazionale che attua un siffatto aiuto, sarebbe sottratta a qualsiasi controllo giurisdizionale.

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 33 Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. 34 Tale disposizione va applicata nella presente causa. 35 Secondo costante giurisprudenza, nell’ambito del procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte.

Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v. sentenze del 21 aprile 1988, Pardini, 338/85, EU:C:1988:194, punto 8, nonché del 22 ottobre 2024, Kolin Inşaat [OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret, C‑652/22, EU:C:2024:910, punto 36 e giurisprudenza citata). 36 Spetta tuttavia alla Corte esaminare le condizioni in presenza delle quali essa viene adita dal giudice nazionale, al fine di verificare la propria competenza o la ricevibilità della domanda ad essa sottoposta (sentenze del 22 ottobre 2024, Kolin Inşaat [OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret, C‑652/22, EU:C:2024:910, punto 37 e giurisprudenza citata, nonché del 1º agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑514/23, EU:C:2025:597, punto 34). 37 La Corte può, in particolare, essere chiamata a verificare se le disposizioni del diritto dell’Unione sulle quali vertono le questioni pregiudiziali siano applicabili dal giudice del rinvio per risolvere la controversia di cui al procedimento principale.

In caso negativo, tali disposizioni sono irrilevanti ai fini della soluzione di detta controversia e la decisione pregiudiziale richiesta non è necessaria al fine di consentire al giudice del rinvio di emanare la sua sentenza, cosicché tali questioni devono essere dichiarate irricevibili (sentenze del 22 ottobre 2024, Kolin Inşaat [OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret, C‑652/22, EU:C:2024:910, punto 38 e del 1º agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑514/23, EU:C:2025:597, punto 35). 38 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che, nell’ambito del ricorso proposto dinanzi al giudice del rinvio dalla [OSCURATO:SOCIETA], tale giudice si interroga sulla legittimità, alla luce dell’articolo 3 della direttiva 2009/28 e dell’articolo 4 della direttiva 2018/2001, del meccanismo di incentivo negativo previsto dal decreto del 4 luglio 2019, il quale costituisce una modalità di attuazione del regime di promozione dell’energia elettrica prodotta da impianti eolici onshore , solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione, istituito da tale decreto. 39 Inoltre, dal fascicolo di cui dispone la Corte nonché dalla risposta del giudice del rinvio del 1º ottobre 2025 risulta che è pacifico che tale regime di promozione dell’energia prodotta da impianti eolici onshore , solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione costituisce un regime di aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 107 TFUE, dell’articolo 2, lettera k), della direttiva 2009/28 nonché dell’articolo 2, secondo comma, punto 5, della direttiva 2018/2001, che è stato notificato dalle autorità italiane competenti alla [OSCURATO:PERSONA] e che è stato oggetto della decisione SA.53347.

Con tale decisione, detta istituzione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di tale regime, avendo ritenuto che esso sia compatibile con il mercato interno in forza dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. 40 Nella presente causa, occorre quindi verificare se un ricorso proposto dinanzi a un giudice nazionale da un operatore economico al fine di contestare una modalità di attuazione di un regime di aiuti di Stato volto a promuovere la produzione di energia elettrica da impianti che utilizzano talune fonti rinnovabili, di cui è beneficiario e che è oggetto di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che ne constata la compatibilità con il mercato interno, possa essere valutato da detto giudice alla luce delle disposizioni dell’articolo 3 della direttiva 2009/28 o dell’articolo 4 della direttiva 2018/2001, le quali sono oggetto della questione sollevata. 41 A tal riguardo, si deve ricordare che, come risulta da una giurisprudenza costante, nel sistema di controllo degli aiuti di Stato istituito dal Trattato FUE, i giudici nazionali e la [OSCURATO:PERSONA] svolgono ruoli complementari, ma distinti (sentenze del 2 maggio 2019, A-Fonds, C‑598/17, EU:C:2019:352, punto 45 e giurisprudenza citata, nonché del 1º agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑514/23, EU:C:2025:597, punto 39). 42 In particolare, i giudici nazionali provvedono alla salvaguardia, fino alla decisione definitiva della [OSCURATO:PERSONA], dei diritti dei singoli di fronte ad un’eventuale inosservanza, da parte delle autorità statali, del divieto previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

A tal fine, a detti giudici possono essere sottoposte controversie nelle quali essi sono tenuti a interpretare e ad applicare la nozione di «aiuto di Stato» di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, al fine di valutare se un provvedimento statale, adottato senza seguire il procedimento di controllo preventivo di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, debba o meno esservi soggetto.

Per contro, tali giudici non sono competenti a pronunciarsi sulla compatibilità con il mercato interno di misure di aiuto di Stato o di un regime di aiuti di Stato.

Infatti, secondo una giurisprudenza costante, tale valutazione rientra nella competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA], che agisce sotto il controllo dei giudici dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 15 settembre 2016, PGE, C‑574/14, EU:C:2016:686, punti 31 e 32, nonché del 2 maggio 2019, A‑Fonds, C‑598/17, EU:C:2019:352, punto 46 e giurisprudenza citata). 43 Inoltre, secondo una giurisprudenza consolidata, la procedura di cui all’articolo 108 TFUE non deve mai condurre a un risultato contrario alle disposizioni specifiche del Trattato FUE.

Pertanto, un aiuto che, in quanto tale o per talune sue modalità, violi disposizioni o principi generali del diritto dell’Unione non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

Infatti, quando le modalità di un aiuto o di un regime di sostegno sono a tal punto indissolubilmente legate all’oggetto dell’aiuto o del regime di sostegno, o al loro funzionamento, di modo che non sarebbe possibile valutarle isolatamente, il loro effetto sulla compatibilità o sull’incompatibilità dell’aiuto o del regime di sostegno nel suo insieme deve necessariamente essere valutato mediante la procedura di cui all’articolo 108 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 2 maggio 2019, A-Fonds, C‑598/17, EU:C:2019:352, punto 48 e giurisprudenza citata, nonché del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Braesch e a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, punti 96 e 97 e giurisprudenza citata). 44 La valutazione di siffatte modalità esula, pertanto, dalla competenza dei giudici nazionali (v., in tal senso, sentenze del 2 maggio 2019, A‑Fonds, C‑598/17, EU:C:2019:352, punto 47 e giurisprudenza citata, nonché del 1º agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑514/23, EU:C:2025:597, punto 42). 45 Occorre, altresì, ricordare che l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato si fonda su un obbligo di leale cooperazione tra, da un lato, i giudici nazionali e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione, nell’ambito della quale ciascuno agisce in funzione del ruolo assegnatogli dal Trattato FUE.

Nel contesto di tale cooperazione, i giudici nazionali devono adottare tutte le misure generali o particolari idonee ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione ed astenersi dall’adottare quelle che possono compromettere la realizzazione degli obiettivi del Trattato, come deriva dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

Pertanto, i giudici nazionali devono, in particolare, astenersi dal prendere decisioni in contrasto con una decisione della [OSCURATO:PERSONA] sulla compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno, la cui valutazione rientra nella competenza esclusiva di tale istituzione, che agisce sotto il controllo del giudice dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 15 settembre 2016, PGE, C‑574/14, EU:C:2016:686, punti 33 e 34 e giurisprudenza citata, e del 17 ottobre 2024, NFŠ, C‑28/23, EU:C:2024:893, punto 59). 46 Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte emerge che il meccanismo di incentivo negativo contestato nel procedimento principale costituisce una modalità di funzionamento del regime di sostegno di cui alla decisione SA.53347.

A tal riguardo, risulta, infatti, in particolare dai considerando 32, 84 e 105 della decisione SA.53347 che è tale meccanismo a determinare in definitiva l’importo dell’aiuto individualmente concesso agli operatori economici che beneficiano del regime di sostegno in questione.

È quindi segnatamente detto meccanismo che ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di concludere che tale regime soddisfa il requisito di proporzionalità. 47 Pertanto, tenuto conto della giurisprudenza ricordata al punto 43 della presente ordinanza, tale modalità, che è indissolubilmente legata al funzionamento del regime di sostegno di cui trattasi, non può essere valutata separatamente da quest’ultimo. 48 Inoltre, dalla medesima giurisprudenza discende che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva dichiarare il regime di aiuti di Stato oggetto della decisione SA.53347 compatibile con il mercato interno, in forza dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, senza essersi previamente assicurata che tale regime di sostegno non violasse, peraltro, altre disposizioni o principi generali pertinenti del diritto dell’Unione (v., per analogia, sentenze del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Braesch e a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, punto 100, nonché del 1º agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑514/23, EU:C:2025:597, punto 46). 49 Ne consegue, in primo luogo, che consentire a un giudice nazionale, nell’ambito dell’attuazione di tale regime di sostegno, di pronunciarsi a sua volta sulla legittimità, alla luce dell’articolo 3 della direttiva 2009/28, di tale meccanismo di incentivo negativo equivarrebbe, in sostanza, ad attribuire a tale giudice il potere di sostituire la propria valutazione a quella effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione SA.53347 e a consentirgli, in spregio alla giurisprudenza citata al punto 42 della presente ordinanza, di invadere competenze esclusive riservate a tale istituzione per quanto riguarda la valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno, nonché di violare il suo obbligo di leale cooperazione con le istituzioni dell’Unione, menzionato al punto 43 della presente ordinanza (v., per analogia, sentenze del 15 settembre 2016, PGE, C‑574/14, EU:C:2016:686, punti 36 e 37, nonché del 1º agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑514/23, EU:C:2025:597, punto 47). 50 Il fatto che la decisione SA.53347 non menzioni espressamente la direttiva 2009/28, in particolare l’articolo 3 di quest’ultima, oggetto della questione sollevata, è irrilevante al riguardo. 51 Il regime di sostegno oggetto di tale decisione mira precisamente, come risulta dai considerando 8, 89 e 91 di quest’ultima, ad aumentare il livello di tutela dell’ambiente grazie allo sviluppo delle tecnologie delle energie rinnovabili, fornendo un sostegno al funzionamento per la produzione di energia elettrica da talune fonti rinnovabili, la produzione di energia elettrica da tecnologie rinnovabili eoliche onshore , solari fotovoltaiche, idroelettriche e a gas residuati dai processi di depurazione, produzione che, tenuto conto delle caratteristiche del mercato dell’energia prevalenti al momento della sua realizzazione, non è sufficientemente redditizia per coprire i costi di investimento e di esercizio.

Inoltre, come indicato ai considerando 89 e 90 di detta decisione, il regime notificato, che corrisponde a quello di cui trattasi nel procedimento principale, è stato valutato in particolare alla luce della disciplina 2014-2020.

Orbene, il punto 107 di quest’ultima, che figura nella sua sezione 3.3.1 alla quale rinvia il considerando 90 della stessa decisione, ricorda che l’Unione si è prefissata di conseguire ambiziosi obiettivi di sostenibilità in materia di energia e cambiamenti climatici, che vari atti legislativi dell’Unione, quali la direttiva 2009/28, sostengono già la realizzazione di questi obiettivi e che, a determinate condizioni, gli aiuti di Stato possono rappresentare uno strumento adeguato per contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione e degli obiettivi nazionali connessi. 52 Pertanto, quando la [OSCURATO:PERSONA] ha valutato, nella decisione SA.53347, la compatibilità con il mercato interno di tale regime di sostegno, compresa la modalità di funzionamento di quest’ultimo costituita dal meccanismo di incentivo negativo, essa ha necessariamente tenuto conto della direttiva 2009/28. 53 In secondo luogo, per quanto riguarda la valutazione della conformità del meccanismo di incentivo negativo all’articolo 4 della direttiva 2018/2001, la Corte constata che è pur vero che tale direttiva è divenuta applicabile solo successivamente alla decisione SA.53347, cosicché non si può ritenere che, con tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] abbia necessariamente valutato detto meccanismo assicurandosi che esso non violi tale disposizione. 54 Tuttavia, da un lato, poiché il regime di sostegno istituito dal decreto del 4 luglio 2019 è stato autorizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] in forza di detta decisione, esso rientra nella nozione di «aiuti esistenti», ai sensi dell’articolo 1, lettera b), ii), del regolamento 2015/1589. 55 Orbene, l’articolo 108, paragrafo 1, TFUE attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] la competenza a procedere con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in tali Stati.

Tale esame può indurre la [OSCURATO:PERSONA] a proporre allo Stato membro interessato le opportune misure richieste dallo sviluppo progressivo o dal funzionamento del mercato interno e, se del caso, a decidere la soppressione o la modifica di un aiuto che essa ritenga incompatibile con tale mercato (sentenze del 18 luglio 2013, P, C‑6/12, EU:C:2013:525, punto 40 e giurisprudenza citata, nonché del 1º agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑514/23, EU:C:2025:597, punto 53). 56 Inoltre, nell’ambito dell’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti, la situazione giuridica non cambia fino all’eventuale accettazione da parte dello Stato membro interessato di proposte di opportune misure o fino all’adozione di una decisione finale da parte della [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenze del 9 ottobre 2001, Italia/[OSCURATO:PERSONA], C‑400/99, EU:C:2001:528, punto 61, nonché del 1º agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑514/23, EU:C:2025:597, punto 54). 57 La valutazione della compatibilità con il mercato interno di un regime di sostegno esistente continua quindi a rientrare nella competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA], che opera sotto il controllo dei giudici dell’Unione, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 42 della presente ordinanza. 58 Dall’altro lato, qualsiasi modifica apportata al meccanismo di incentivo negativo di cui trattasi nel procedimento principale potrebbe, a causa di un eventuale aumento dell’intensità dell’aiuto che potrebbe derivarne, alterare la valutazione della compatibilità con il mercato interno del regime di sostegno in questione.

Infatti, il meccanismo summenzionato è indissolubilmente legato al funzionamento di tale regime e, in mancanza di tale meccanismo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto ritenere che detto regime di sostegno non fosse proporzionato e, di conseguenza, avrebbe potuto dichiararlo incompatibile con il mercato interno.

Una siffatta modifica costituirebbe quindi, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 794/2004, una «modifica di un aiuto esistente» e, pertanto, un «nuov[o] aiut[o]», ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento 2015/1589, soggetto all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e la valutazione della cui compatibilità con il mercato interno rientra, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 42 della presente ordinanza, nella competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA], che opera sotto il controllo dei giudici dell’Unione. 59 La constatazione effettuata al punto precedente della presente ordinanza vale anche per l’ipotesi in cui una modifica di tale meccanismo sia effettuata unicamente a vantaggio di uno specifico beneficiario del regime di sostegno di cui trattasi, quale la [OSCURATO:SOCIETA].

Infatti, l’autorizzazione di attuazione di un regime di aiuti di Stato concessa dalla [OSCURATO:PERSONA] in una decisione di non sollevare obiezioni vale solo a condizione che tutti gli elementi presi in considerazione da tale istituzione in detta decisione ai fini della valutazione della compatibilità di tale regime con il mercato interno siano rispettati (v., per analogia, sentenza del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Braesch e a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, punto 83).

Pertanto, un regime di sostegno attuato, a livello individuale, senza corrispondere al regime di sostegno notificato e autorizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] potrebbe anche essere considerato un «nuov[o] aiut[o]», ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento 2015/1589 (v., per analogia, sentenza del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Braesch e a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, punto 86). 60 Orbene, la Corte ha già dichiarato che l’istituzione come tale di un aiuto di Stato non può derivare da una decisione giurisdizionale, ma rientra in una valutazione di opportunità che è estranea alle funzioni del giudice (v., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1, punto 76). 61 Peraltro, è vero che, ai punti 121 e 122 della sentenza del 12 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] (C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1), la Corte ha indicato che, nel caso in cui al giudice nazionale venga sottoposta una domanda intesa ad ottenere il versamento di un aiuto illegittimo, essendo mancata la notifica di quest’ultimo alla [OSCURATO:PERSONA], il compito di controllo degli aiuti di Stato che il diritto dell’Unione affida a detto giudice deve condurre quest’ultimo, in linea di principio, a rigettare tale domanda, pur riconoscendo che, nondimeno, una decisione del giudice nazionale che condanna il convenuto al versamento dell’aiuto, ma a condizione che quest’ultimo sia stato previamente notificato alla [OSCURATO:PERSONA] dalle autorità nazionali interessate e che tale istituzione esprima, o si presuma che abbia espresso, il proprio accordo, è parimenti idonea ad evitare che un aiuto nuovo venga versato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, nonché dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 3 del regolamento 2015/1589. 62 Tuttavia, contrariamente a quanto sembra ipotizzare il giudice del rinvio nella sua risposta del 1º ottobre 2025, tale giurisprudenza non è trasponibile al contesto del procedimento principale e non può, pertanto, mettere in discussione la constatazione che deriva dagli elementi esposti ai punti da 54 a 60 della presente ordinanza.

Nel procedimento principale, la competenza del giudice nazionale a conoscere del ricorso principale non è tale da evitare che sia erogato un nuovo aiuto in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, nonché dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 3 del regolamento 2015/1589.

Infatti, come risulta dal punto 58 della presente ordinanza, qualsiasi modifica apportata al meccanismo di incentivo negativo è soggetta all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e la valutazione della compatibilità di tale modifica con il mercato interno rientra nella competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA], che opera sotto il controllo dei giudici dell’Unione. 63 Da tutto quanto precede risulta che il diritto dell’Unione osta a che il giudice del rinvio valuti la conformità alle disposizioni dell’articolo 3 della direttiva 2009/28 o dell’articolo 4 della direttiva 2018/2001 del meccanismo di incentivo negativo di cui trattasi nel procedimento principale, poiché tale meccanismo è indissolubilmente legato al funzionamento del regime di aiuti di Stato che la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato compatibile con il mercato interno con la decisione SA.53347. 64 Di conseguenza, l’interpretazione dell’articolo 3 della direttiva 2009/28 o dell’articolo 4 della direttiva 2018/2001 non è pertinente ai fini della soluzione della controversia nel procedimento principale. 65 Ne consegue che, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere dichiarata manifestamente irricevibile. 66 A tal riguardo, tenuto conto dei dubbi espressi dal giudice del rinvio nella sua risposta del 1º ottobre 2025, occorre precisare che dall’irricevibilità manifesta della presente domanda di pronuncia pregiudiziale non risulta che le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] con le quali essa decide di non sollevare obiezioni nei confronti di un regime di sostegno che le è stato notificato in quanto quest’ultimo è compatibile con il mercato interno, o le modalità indissolubilmente legate all’oggetto o al funzionamento di un siffatto regime di sostegno, siano sottratte a qualsiasi controllo giurisdizionale. 67 Infatti, sebbene, conformemente alla giurisprudenza costante ricordata al punto 42 della presente ordinanza, la valutazione della compatibilità di misure di aiuto o di un regime di aiuti di Stato con il mercato interno rientri nella competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima agisce sotto il controllo dei giudici dell’Unione.

Pertanto, sebbene il giudice nazionale non sia competente a dichiarare esso stesso l’invalidità di una siffatta decisione, poiché la Corte è l’unica legittimata a dichiarare l’invalidità degli atti dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2007, Lucchini, C‑119/05, EU:C:2007:434, punto 53 e giurisprudenza citata), dalla giurisprudenza costante risulta che il rinvio per accertamento di validità costituisce, al pari del ricorso di annullamento, una modalità di controllo della legittimità degli atti dell’Unione e che, qualora un giudice nazionale ritenga che uno o più motivi di invalidità di un atto dell’Unione dedotti dalle parti o, eventualmente, sollevati d’ufficio, siano fondati, esso deve sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte un procedimento di rinvio pregiudiziale per accertamento di validità (v., in tal senso, sentenze del 3 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punti 95 e 96 nonché giurisprudenza citata, e del 16 gennaio 2025, Scai, C‑588/23, EU:C:2025:23, punto 53). 68 Pertanto, la manifesta irricevibilità della presente domanda di pronuncia pregiudiziale non osta a che un giudice nazionale, nell’ipotesi in cui sia investito di una controversia vertente sulla validità della decisione SA.53347, sottoponga alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale per accertamento di validità di detta decisione della [OSCURATO:PERSONA], nel rispetto delle condizioni di ricevibilità applicabili a un siffatto procedimento di rinvio pregiudiziale.

Sulle spese 69 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) così provvede: La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 30 gennaio 2024, è manifestamente irricevibile.

Lussemburgo, 4 maggio 2026 Il cancelliere Il presidente di sezione

A. [OSCURATO:PERSONA]

M. Condinanzi * Lingua processuale: l’italiano.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 4 maggio 2026 ( * ) « Domanda di pronuncia pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – [OSCURATO:PERSONA] – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Direttiva 2009/28/CE – Articolo 3 – Direttiva (UE) 2018/2001 – Articolo 4 – Incentivi a livello nazionale per la produzione di energia da impianti eolici onshore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dai processi di depurazione – Regime di sostegno – Aiuti di Stato – Articolo 108 TFUE – Competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] europea a pronunciarsi sulla compatibilità delle misure di aiuto con il mercato interno – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata la compatibilità di tale regime di sostegno con il mercato interno – Ricorso proposto dal beneficiario di un aiuto in base a detto regime, dinanzi ad un giudice nazionale, che contesta una modalità del medesimo regime indissolubilmente connessa al suo funzionamento – Irricevibilità, nell’ambito di tale ricorso, di una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione di dette disposizioni di tali direttive » Nella causa C‑66/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 30 gennaio 2024, pervenuta in cancelleria il 30 gennaio 2024, nel procedimento [OSCURATO:SOCIETA] contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] (GSE) SpA, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e della Sicurezza energetica, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Autorità di Regolazione per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ARERA), LA CORTE (Nona Sezione), composta da M. Condinanzi, presidente di sezione, I. Jarukaitis (relatore) e R. Frendo, giudice, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: –        per la [OSCURATO:SOCIETA], da S. [OSCURATO:PERSONA], avvocato; –        per la società [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] (GSE) SpA, da R. Lener, G. Pellegrino e A. Pugliese, avvocati; –        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da L.G.V. Delbono, S. Fiorentino e P. Garofoli, avvocati dello Stato; –        per il governo ellenico, da K. Boskovits e C. Kokkosi, in qualità di agenti; –        per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da B. [OSCURATO:PERSONA] e A. Spina, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 2009, L 140, pag. 16), come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015 (GU 2015, L 239, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva 2009/28»), nonché dell’articolo 4 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU 2018, L 328, pag. 82). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la [OSCURATO:SOCIETA] e, dall’altro, la società [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] (GSE) SpA (in prosieguo: il «GSE»), la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Italia), il Consiglio dei Ministri (Italia), il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Italia), il Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e della Sicurezza energetica (Italia), il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Italia), e l’Autorità di Regolazione per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ARERA) (Italia) in merito alla legittimità di una modalità di incentivo alla produzione di energia elettrica, in particolare da impianti solari fotovoltaici. Contesto normativo Diritto dell ’ Unione Trattato FUE 3 L’articolo 107 TFUE dispone quanto segue: «1.      Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. (…) 3.      Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: (…) c)      gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; (…)». 4 L’articolo 108 TFUE prevede: «1.      [OSCURATO:PERSONA] [europea] procede con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno. (…) 3.      [OSCURATO:PERSONA] sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, la [OSCURATO:PERSONA] inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale. (…)». Regolamento (UE) 2015/1589 5 L’articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9), contiene le seguenti definizioni: «Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: a)      “aiuti”: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE; b)      “aiuti esistenti”: (…) ii)      gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] o dal Consiglio [dell’Unione europea]; (…) c)      “nuovi aiuti”: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti; d)      “regime di aiuti”: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell’atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l’aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito; (…) f)      “aiuti illegali”: i nuovi aiuti attuati in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE; (…)». 6 L’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento così dispone: «Salvo disposizione contraria dei regolamenti adottati a norma dell’articolo 109 TFUE o di altre disposizioni pertinenti dello stesso, qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla [OSCURATO:PERSONA] dallo Stato membro interessato (…)». 7 Ai sensi dell’articolo 3 di detto regolamento: «Agli aiuti soggetti a notifica, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, non può essere data esecuzione prima che la [OSCURATO:PERSONA] abbia adottato, o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dell’aiuto». Regolamento (CE) n. 794/2004 8 L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 794/2004 della [OSCURATO:PERSONA], del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del [TFUE] (GU 2004, L 140, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2015/2282 della [OSCURATO:PERSONA], del 27 novembre 2015 (GU 2015, L 325, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 794/2004»), prevede che, ai fini dell’articolo 1, lettera c), del regolamento 2015/1589, «si intende per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato [interno]. (…)». Decisione SA.53347 9 Con la decisione (2019) 4498 final, del 14 giugno 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.53347 (2019/N) – Italia – Sostegno all’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili 2019-2021 (in prosieguo: la «decisione SA.53347»), la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di non sollevare obiezioni al regime di sostegno al funzionamento per la produzione di energia elettrica da energia eolica onshore , solare fotovoltaica, idroelettrica e a gas residuati dai processi di depurazione, che le era stata notificata dalla Repubblica italiana, con la motivazione che esso è compatibile con il mercato interno in forza dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. 10 La parte 2 di tale decisione, intitolata «Descrizione della misura», contiene, nella sezione 2.1. di quest’ultima, dal titolo «Contesto e obiettivi», i considerando 7 e 8, del seguente tenore: «(7)      Il regime notificato consiste in un sostegno al funzionamento per la produzione di energia elettrica da impianti che utilizzano le seguenti tecnologie rinnovabili: eolica onshore , solare fotovoltaica (PV), idroelettrica e a gas residuati dai processi di depurazione. (8)      L’obiettivo della misura è aumentare il livello di tutela dell’ambiente grazie allo sviluppo delle tecnologie legate alle energie rinnovabili. L’Italia ha spiegato che, date le attuali caratteristiche del mercato dell’energia, la produzione di energia elettrica dalle tecnologie rinnovabili summenzionate non è sufficientemente redditizia per coprire i loro costi di investimento e operativi. È pertanto necessario concedere a tali tecnologie un premio in aggiunta al prezzo di mercato al fine di promuovere il loro sviluppo. L’adozione della misura è necessaria per aiutare l’Italia a conseguire gli obiettivi dell’[Unione europea] per il 2020 e il 2030 in materia di energie rinnovabili». 11 Ai sensi dei considerando 11 e 13 di detta decisione, contenuti nella sezione 2.2 di quest’ultima, intitolata «Beneficiari»: «(11)      I beneficiari del regime notificato sono gli impianti che producono energia elettrica da impianti eolici onshore , pannelli solari fotovoltaici, energia idroelettrica e a gas residuati dai processi di depurazione. (…) (…) (13)      Il regime notificato prevede due procedure diverse per la selezione dei beneficiari, vale a dire aste al ribasso o iscrizione in appositi registri, in funzione delle dimensioni degli impianti. (…)». 12 I considerando 32, 33, 35, 37, 40 e 41 della medesima decisione, che figurano nella sezione 2.4 di quest’ultima, intitolata «Retribuzione», contengono le seguenti precisazioni: «(32)      La remunerazione è concessa sotto forma di premio per ogni [kilowattora (kWh)] di energia elettrica prodotto e immesso nella rete. Il premio corrisponde alla differenza tra la tariffa di riferimento adeguata in funzione del ristorno e il prezzo di mercato. La misura prevede un “contratto bidirezionale per differenza”: i beneficiari riceveranno un premio di riscatto in aggiunta al prezzo di mercato oppure rimborseranno la differenza, se positiva, tra il prezzo di mercato e la tariffa di riferimento adeguata in funzione del ristorno. (33)      La remunerazione sarà versata per un periodo corrispondente alla durata media di vita degli impianti coperti dal regime, (…) vale a dire fino all’ammortamento completo dell’impianto secondo le norme contabili ordinarie. (…) (35)      Il pagamento del premio è sospeso se il prezzo di mercato dell’energia elettrica scende a zero o al di sotto (…) per più di sei ore consecutive. I periodi durante i quali il pagamento del premio è sospeso non sono presi in considerazione ai fini del calcolo della durata dell’aiuto. (…) (37)      Come spiegato nelle precedenti [sotto]sezioni 2.2.1 e 2.2.2, il punto di partenza per il calcolo del premio è costituito dalle tariffe di riferimento fissate dal regime notificato (…). Nell’ambito della procedura d’asta, i partecipanti devono offrire un ristorno su tali tariffe. Di conseguenza, i beneficiari selezionati riceveranno un premio corrispondente alla differenza tra il prezzo di mercato e la tariffa di riferimento adeguata in funzione del ristorno. (…) (…) (40)      I produttori la cui capacità installata è inferiore a 250 [kilowatt (kW)] possono optare per una tariffa di riacquisto. In tal caso, essi sono tenuti a vendere la loro energia elettrica al [GSE], che la rivende sul mercato. La tariffa di riacquisto corrisponde alle tariffe di riferimento ed è concessa fino al completo ammortamento dell’impianto secondo le norme contabili ordinarie. (…) (41)      Le tariffe di riferimento applicabili ai nuovi impianti ammissibili ai sensi del regime notificato sono indicate nelle tabelle 3, 4 e 5 (…). Le tariffe sono calcolate sulla base di una stima del costo medio attualizzato dell’energia elettrica [( levelised cost of electricity ; in prosieguo: il “LCOE”)] della tecnologia di cui trattasi, compreso un equo rendimento dell’investimento. (…) (…)». 13 La sezione 2.7 della decisione SA.53347, intitolata «Quadro giuridico nazionale», contiene il considerando 54 di quest’ultima, il quale precisa che la misura sarà applicata solo dopo l’adozione di una decisione positiva da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 14 La parte 3 della decisione SA.53347, dedicata alla valutazione del regime di sostegno notificato, comprende i considerando da 76 a 145 della medesima decisione. In tale parte 3, al titolo «Presenza di aiuti di Stato», la [OSCURATO:PERSONA] – in particolare al considerando 84 di tale decisione, che figura nella sottosezione 3.1.2, intitolata «Vantaggio selettivo», di quest’ultima – precisa quanto segue: «Il regime prevede un “contratto bidirezionale per differenza” (v. precedente considerando 32). [OSCURATO:PERSONA] osserva che la misura protegge i beneficiari selezionati dall’aleatorietà dei prezzi e garantisce loro la stabilità, in quanto riceveranno un premio di acquisto in aggiunta al prezzo di mercato che copre la differenza negativa tra tale prezzo e i LCOE. Per contro, i beneficiari dovranno rimborsare la differenza positiva tra il prezzo di mercato e il premio quando il primo supera i LCOE. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, in assenza della misura, i beneficiari non avrebbero ricevuto la remunerazione percepita nell’ambito della misura e avrebbero continuato a funzionare in condizioni economiche normali, il che non avrebbe garantito loro entrate fisse, prevedibili e redditizie». 15 I considerando da 89 a 91, da 103 a 107, 111, 112, 117 e 132 di detta decisione, che figurano nella sezione 3.3 di quest’ultima, intitolata «Compatibilità con la politica in materia di aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente e l’energia 2014‑2020», enunciano quanto segue: «(89)       [OSCURATO:PERSONA] osserva che la misura notificata mira a fornire un sostegno al funzionamento per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Per quanto riguarda il sostegno all’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, la misura notificata rientra nell’ambito di applicazione [della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] intitolata “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” (GU 2014, C 200, pag. 1; in prosieguo: la “disciplina 2014-2020”)]. (90)      [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto valutato la misura notificata sulla base delle disposizioni generali di compatibilità della [disciplina 2014-2020] (previste alla sezione 3.2 della medesima) e sulla base dei criteri di compatibilità specifici applicabili agli aiuti al funzionamento a favore dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili (sezioni 3.3.1 e 3.3.2 della [disciplina 2014-2020]). 3.3.1. Obiettivo di interesse comune (91)      La misura di aiuto notificata mira ad aiutare l’Italia a conseguire gli obiettivi a lungo termine in materia di cambiamenti climatici e sostenibilità energetica fissati dall’[Unione] nell’ambito della sua politica energetica. Il regime aiuterà l’Italia a conseguire gli obiettivi dell’[Unione] per il 2020 e il 2030 in materia di energie rinnovabili. Conformemente ai punti 30 e 31 della [disciplina 2014-2020], l’Italia ha definito l’obiettivo della misura e ha spiegato che essa contribuirà al conseguimento degli obiettivi della politica energetica europea (v. precedente considerando 8). (…) 3.3.3.       Proporzionalità (103)       Stando al punto 69 della [disciplina 2014-2020], gli aiuti a favore dell’ambiente e dell’energia sono considerati proporzionati se l’importo dell’aiuto per beneficiario è limitato al minimo necessario per ottenere il livello di tutela dell’ambiente perseguito. (104)       [OSCURATO:PERSONA] ha valutato la proporzionalità degli aiuti alla luce delle disposizioni della sezione 3.3.2 della [disciplina 2014-2020] riguardante gli aiuti al funzionamento a favore dell’energia da fonti rinnovabili. (105) Ad eccezione dei produttori la cui capacità installata è inferiore a 250 kW, gli aiuti saranno concessi sotto forma di premio che si aggiunge al prezzo di mercato e i produttori venderanno la loro energia elettrica sul mercato (v. precedenti considerando 32 e 40). I produttori saranno soggetti a responsabilità standard in materia di bilanciamento e non avranno alcun incentivo a vendere energia elettrica quando i prezzi di mercato sono nulli o negativi (v. precedente considerando 35). [OSCURATO:PERSONA] conclude pertanto che il regime è conforme alle disposizioni del punto 124 della [disciplina 2014-2020]. [OSCURATO:PERSONA] conclude inoltre che l’eccezione concessa ai produttori la cui capacità installata è inferiore a 250 kW è conforme al punto 125 [di tale disciplina], che esclude l’applicazione delle disposizioni del punto 124 [della suddetta disciplina] agli impianti la cui capacità elettrica installata è inferiore a 500 kW. (…) Aste (107)       Conformemente al punto 126 della [disciplina 2014-2020], gli aiuti concessi nell’ambito di procedure di gara competitive non discriminatorie sono considerati proporzionati se tali procedure sono aperte a tutti i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili. (…) (111)      Le autorità italiane hanno spiegato che il ristorno massimo di cui al considerando 24 è stato introdotto per evitare offerte irrealistiche volte ad acquisire la capacità disponibile nelle aste, in quanto ciò potrebbe compromettere l’obiettivo del regime. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il ristorno massimo rispetto alla tariffa di riferimento è nettamente inferiore al prezzo di mercato attuale o a qualsiasi prezzo mai registrato sul mercato italiano. Di conseguenza, se le aste si concludono a tale livello, è molto improbabile che i beneficiari siano sovracompensati. In tal caso, infatti, l’aiuto sarà nullo e i beneficiari saranno protetti solo contro riduzioni del prezzo di mercato a livelli che non sono mai stati osservati in passato e che non possono essere osservati nei prossimi anni. Allo stesso tempo, tale protezione da un calo imprevisto e brusco del prezzo di mercato contribuisce a garantire che i progetti sostenuti da aiuti abbiano ragionevoli possibilità di ottenere finanziamenti e, pertanto, di essere completati in tempo utile per contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili per il 2020 e il 2030. Sulla base dei risultati delle aste, le autorità italiane aumenteranno il ristorno massimo e quindi ridurranno ulteriormente i potenziali importi degli aiuti (v. precedente considerando 24). (112)      [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il livello di sostegno corrispondente al ristorno massimo riduca al minimo gli aiuti alla luce degli obiettivi perseguiti, in particolare per consentire a diverse tecnologie di competere e per garantire un tasso di rendimento ragionevole in caso di condizioni di mercato molto sfavorevoli. Ciò garantisce quindi che i progetti possano essere finanziati ( bankability ) e realizzati. [OSCURATO:PERSONA] rileva inoltre che l’aiuto è concesso solo fino al completo ammortamento dell’impianto (v. precedente considerando 33). [OSCURATO:PERSONA] conclude pertanto che i criteri di cui al punto 129 della [disciplina 2014-2020] sono soddisfatti. (…) Conclusione sulla proporzionalità (117)      Sulla base delle considerazioni di cui sopra, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che gli aiuti concessi nell’ambito del regime sono proporzionati ai sensi del punto 69 della [disciplina 2014-2020]. (…) 3.3.6. Conclusioni sulla compatibilità della misura (132)      [OSCURATO:PERSONA] luce di quanto precede, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il regime notificato persegua un obiettivo di interesse comune in modo necessario e proporzionato senza incidere indebitamente sulla concorrenza e sugli scambi e che pertanto gli aiuti siano compatibili con il mercato interno sulla base della [disciplina 2014-2020]». Diritto italiano 16 Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico – Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici onshore , solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione, del 4 luglio 2019 (GURI n. 186, del 9 agosto 2019, pag. 43; in prosieguo: il «decreto del 4 luglio 2019»), si riferisce, nei suoi visti, in particolare alla direttiva 2009/28 e alla decisione SA.53347. 17 Il decreto del 4 luglio 2019 precisa che l’accesso al sistema di incentivazione da esso previsto avviene secondo due procedure diverse, in funzione della potenza e del tipo di impianto interessato, vale a dire o mediante l’iscrizione dell’impianto nel registro appropriato oppure mediante la partecipazione a procedure d’asta. La tariffa dovuta è determinata per ciascun operatore tenendo conto, da un lato, delle tariffe di riferimento fissate per ciascun tipo di impianto e di intervento dalla legislazione nazionale applicabile e, dall’altro, delle riduzioni proposte al ribasso dall’operatore nell’ambito delle procedure d’asta o per l’iscrizione a registro. 18 Per quanto riguarda il versamento dell’incentivo, l’articolo 7, paragrafo 7, di tale decreto prevede, per gli impianti di potenza superiore a 250 kW, che «il GSE calcola la componente incentivo come differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario di mercato dell’energia elettrica e, ove tale differenza sia positiva, [eroghi] gli importi dovuti in riferimento alla produzione netta immessa in rete (…). Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al soggetto responsabile la restituzione o corresponsione dei relativi importi. In tutti i casi, l’energia prodotta da questi impianti resta nella disponibilità del produttore». Gli impianti di potenza inferiore o pari a 250 kW possono optare per un versamento dell’incentivo o secondo tale modalità o mediante il riacquisto della loro energia elettrica da parte del GSE, che pagherà quindi loro la tariffa dovuta. Procedimento principale e questione pregiudiziale 19 [OSCURATO:PERSONA] è titolare di un impianto fotovoltaico con potenza di 999,78 kW, costruito ed entrato in esercizio il 25 marzo 2022. Con decisione del 7 giugno 2022, essa è stata ammessa al sistema di incentivi previsto dal decreto del 4 luglio 2019. Il 16 giugno 2022, essa ha concluso un contratto con il GSE, ai fini della concessione di un incentivo nell’ambito di tale sistema. 20 Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), la [OSCURATO:SOCIETA] ha contestato tale delibera e tale contratto nella parte in cui prevedono, conformemente all’articolo 7, paragrafo 7, del decreto del 4 luglio 2019, che, se la componente incentivo, ottenuta come differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario di mercato dell’energia elettrica, risulta negativo, il GSE richiederà al soggetto responsabile la restituzione di tale differenza. A sostegno di tale ricorso, essa ha dedotto in particolare che tale meccanismo non garantisce un’equa remunerazione dei costi, viola il principio di concorrenza assumendo la forma di imposizione di un reddito, è contrario all’obiettivo di garantire condizioni stabili, eque, favorevoli e trasparenti alle imprese che investono nelle energie rinnovabili e lede il diritto di proprietà. 21 Tale giudice ha respinto il ricorso in quanto tale articolo 7, paragrafo 7, non è irragionevole, poiché esso pone l’operatore interessato al riparo dall’aleatorietà del mercato, garantendogli un importo fisso che gli consente di recuperare quanto investito nell’impianto, e a fronte di tale vantaggio riconosce un «ristorno» al GSE quando il prezzo dell’energia aumenta. 22 [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Consiglio di Stato (Italia), giudice del rinvio, con una domanda diretta ad ottenere la riforma di tale sentenza, sostenendo che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha omesso di tener conto del fatto che il meccanismo c.d. «a due vie» da essa contestato implica che, in caso di aumento del prezzo dell’energia, l’incentivo è ridotto a zero, escludendo così la remunerazione dei costi di investimento e di esercizio. Ciò sarebbe contrario all’economia della normativa applicabile, sia nazionale che dell’Unione, che consisterebbe nel porre l’imprenditore che ha investito al riparo dall’aleatorietà del mercato dell’energia garantendogli un’entrata fissa. Anche il principio di concorrenza sarebbe violato, in quanto un tale meccanismo svantaggerebbe le imprese che hanno avuto accesso agli incentivi. 23 Il giudice del rinvio indica che la decisione di ammissione al meccanismo incentivante si fonda sull’articolo 7, paragrafo 7, del decreto del 4 luglio 2019 e che tale decisione precisa in particolare che, «nel caso in cui il valore dell’incentivo, ottenuto come differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario, risulti negativo, il GSE provvederà a chiedere al soggetto responsabile la restituzione di tale differenza mediante compensazione su altre partite di competenza del medesimo soggetto responsabile o corresponsione diretta secondo le modalità specificate nell’articolato contrattuale». 24 Tale giudice osserva, inoltre, che, nel caso di specie, l’articolo 4 del contratto del 16 giugno 2022 prevede che, da un lato, se la differenza tra la tariffa incentivante prevista da tale contratto e il prezzo zonale orario risulta positiva, il GSE riconosce tale differenza all’operatore e, dall’altro, se detta differenza risulta negativa, il GSE la conguaglia o provvede a richiederla all’operatore. Esso precisa altresì che, tenuto conto della potenza dell’impianto gestito dalla [OSCURATO:SOCIETA], quest’ultima ha potuto beneficiare di incentivi solo attraverso il meccanismo a due vie previsto da tale articolo 7, paragrafo 7. Detto giudice aggiunge che la [OSCURATO:SOCIETA] ha dimostrato che, avendo concluso tale contratto durante la crisi energetica del 2022, in un momento in cui il prezzo orario dell’energia era superiore alla tariffa dovuta, essa non ha ottenuto alcun incentivo, ma, al contrario, ha ricevuto richieste di pagamento da parte del GSE. 25 In tale contesto, il giudice del rinvio afferma di nutrire dubbi quanto alla compatibilità del meccanismo incentivante a due vie previsto all’articolo 7, paragrafo 7, del decreto del 4 luglio 2019 con l’articolo 3 della direttiva 2009/28, la quale era ancora in vigore al momento dell’adozione di tale decreto, nonché con l’articolo 4 della direttiva 2018/2001, che era in vigore al momento dell’adozione della decisione che ammetteva la [OSCURATO:SOCIETA] al beneficio dell’incentivo. 26 A tal riguardo, detto giudice ritiene, anzitutto, che, alla luce del diritto dell’Unione, un sistema di incentivi dovrebbe facilitare la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, favorendo l’investimento nella costruzione di nuovi impianti o l’ammodernamento di quelli esistenti, mediante aiuti pubblici a sostegno dei relativi costi. Orbene, l’incentivo negativo previsto all’articolo 7, paragrafo 7, del decreto del 4 luglio 2019 implicherebbe che, in caso di aumento del prezzo zonale orario, le imprese, pur avendo realizzato investimenti, non ottengono alcuna sovvenzione che ne riduca il costo, ma devono invece rimborsare al GSE una parte delle entrate derivanti dalla vendita sul mercato dell’energia prodotta. Ciò potrebbe indurli a rinunciare all’incentivo, il che rischierebbe di compromettere gli obiettivi perseguiti da tali direttive. 27 Inoltre, detto giudice ritiene che l’incentivo negativo non possa essere considerato una contropartita alla garanzia di una tariffa costante, dato che l’impresa che vende energia sul mercato è soggetta alla dinamica di quest’ultimo ed è esposta ai suoi rischi, cosicché l’obbligo di restituire al GSE la differenza tra il prezzo zonale orario e la tariffa dovuta potrebbe compromettere la sua capacità di reagire a tale dinamica. Esso si interroga quindi sull’esistenza di un conflitto tra la normativa nazionale e il principio stabilito da dette direttive, secondo il quale i regimi di sostegno sono concepiti in modo da rispondere ai segnali del mercato, evitando distorsioni inutili. 28 Infine, lo stesso giudice rileva che la tariffa a due vie, la quale può comportare l’applicazione dell’incentivo negativo, è imposta quale unico meccanismo incentivante per tutti gli impianti di potenza pari o superiore a 250 kW, mentre i titolari di impianti di potenza inferiore possono optare per il ritiro dell’energia da parte del GSE con corresponsione della tariffa spettante a loro favore. Esso dubita quindi che il requisito, posto dalle stesse direttive, di configurare regimi di sostegno non discriminatori sia rispettato. 29 In tali circostanze, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «(…) se i principi recati dall’articolo 3 della direttiva 2009/28/CE e dall’articolo 4 della direttiva 2018/2001/UE ostano o non ostano a una normativa interna, quale l’articolo 7, comma 7, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 luglio 2019, che, nell’ambito di un regime nazionale di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, preveda, con riferimento a fattispecie in cui i produttori vendono l’energia sul libero mercato, un meccanismo incentivante (c.d. “a due vie”) in forza del quale, rispetto ai soli impianti di nuova costruzione di potenza pari o superiore a 250 kW, l’incentivo è calcolato come differenza tra la tariffa spettante all’impresa (determinata tenendo conto, da un lato, delle tariffe di riferimento previste per ciascuna tipologia d’impianto e d’intervento, dalla normativa applicabile e, dall’altro, delle riduzioni offerte al ribasso dall’operatore nell’ambito delle procedure di asta o registro, nonché delle ulteriori decurtazioni previste in via generale dalla normativa interna) e il prezzo zonale orario, con conseguente obbligo di riversare le somme eccedenti il valore della tariffa spettante quando il prezzo zonale orario sia a essa superiore (c.d. “incentivo negativo”)». Procedimento dinanzi alla Corte 30 Con decisione del presidente della Corte del 22 novembre 2024, il procedimento nella presente causa è stato sospeso fino alla pronuncia della sentenza del 1º agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑514/23, EU:C:2025:597). 31 Con lettera dell’11 agosto 2025 la cancelleria della Corte ha trasmesso tale sentenza al giudice del rinvio e lo ha invitato a comunicare se, alla luce di quest’ultima, intendesse mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale. 32 Nella sua risposta del 1º ottobre 2025, il giudice del rinvio ha informato la Corte che intendeva mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale in quanto nutre dubbi in merito alla compatibilità di detta sentenza con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché con taluni principi costituzionali italiani, in quanto dalla medesima sentenza risulterebbe che una misura nazionale che costituisce un aiuto di Stato dichiarato compatibile con il mercato interno dalla [OSCURATO:PERSONA], o una misura nazionale che attua un siffatto aiuto, sarebbe sottratta a qualsiasi controllo giurisdizionale. Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 33 Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. 34 Tale disposizione va applicata nella presente causa. 35 Secondo costante giurisprudenza, nell’ambito del procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v. sentenze del 21 aprile 1988, Pardini, 338/85, EU:C:1988:194, punto 8, nonché del 22 ottobre 2024, Kolin Inşaat [OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret, C‑652/22, EU:C:2024:910, punto 36 e giurisprudenza citata). 36 Spetta tuttavia alla Corte esaminare le condizioni in presenza delle quali essa viene adita dal giudice nazionale, al fine di verificare la propria competenza o la ricevibilità della domanda ad essa sottoposta (sentenze del 22 ottobre 2024, Kolin Inşaat [OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret, C‑652/22, EU:C:2024:910, punto 37 e giurisprudenza citata, nonché del 1º agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑514/23, EU:C:2025:597, punto 34). 37 La Corte può, in particolare, essere chiamata a verificare se le disposizioni del diritto dell’Unione sulle quali vertono le questioni pregiudiziali siano applicabili dal giudice del rinvio per risolvere la controversia di cui al procedimento principale. In caso negativo, tali disposizioni sono irrilevanti ai fini della soluzione di detta controversia e la decisione pregiudiziale richiesta non è necessaria al fine di consentire al giudice del rinvio di emanare la sua sentenza, cosicché tali questioni devono essere dichiarate irricevibili (sentenze del 22 ottobre 2024, Kolin Inşaat [OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret, C‑652/22, EU:C:2024:910, punto 38 e del 1º agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑514/23, EU:C:2025:597, punto 35). 38 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che, nell’ambito del ricorso proposto dinanzi al giudice del rinvio dalla [OSCURATO:SOCIETA], tale giudice si interroga sulla legittimità, alla luce dell’articolo 3 della direttiva 2009/28 e dell’articolo 4 della direttiva 2018/2001, del meccanismo di incentivo negativo previsto dal decreto del 4 luglio 2019, il quale costituisce una modalità di attuazione del regime di promozione dell’energia elettrica prodotta da impianti eolici onshore , solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione, istituito da tale decreto. 39 Inoltre, dal fascicolo di cui dispone la Corte nonché dalla risposta del giudice del rinvio del 1º ottobre 2025 risulta che è pacifico che tale regime di promozione dell’energia prodotta da impianti eolici onshore , solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione costituisce un regime di aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 107 TFUE, dell’articolo 2, lettera k), della direttiva 2009/28 nonché dell’articolo 2, secondo comma, punto 5, della direttiva 2018/2001, che è stato notificato dalle autorità italiane competenti alla [OSCURATO:PERSONA] e che è stato oggetto della decisione SA.53347. Con tale decisione, detta istituzione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di tale regime, avendo ritenuto che esso sia compatibile con il mercato interno in forza dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. 40 Nella presente causa, occorre quindi verificare se un ricorso proposto dinanzi a un giudice nazionale da un operatore economico al fine di contestare una modalità di attuazione di un regime di aiuti di Stato volto a promuovere la produzione di energia elettrica da impianti che utilizzano talune fonti rinnovabili, di cui è beneficiario e che è oggetto di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che ne constata la compatibilità con il mercato interno, possa essere valutato da detto giudice alla luce delle disposizioni dell’articolo 3 della direttiva 2009/28 o dell’articolo 4 della direttiva 2018/2001, le quali sono oggetto della questione sollevata. 41 A tal riguardo, si deve ricordare che, come risulta da una giurisprudenza costante, nel sistema di controllo degli aiuti di Stato istituito dal Trattato FUE, i giudici nazionali e la [OSCURATO:PERSONA] svolgono ruoli complementari, ma distinti (sentenze del 2 maggio 2019, A-Fonds, C‑598/17, EU:C:2019:352, punto 45 e giurisprudenza citata, nonché del 1º agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑514/23, EU:C:2025:597, punto 39). 42 In particolare, i giudici nazionali provvedono alla salvaguardia, fino alla decisione definitiva della [OSCURATO:PERSONA], dei diritti dei singoli di fronte ad un’eventuale inosservanza, da parte delle autorità statali, del divieto previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. A tal fine, a detti giudici possono essere sottoposte controversie nelle quali essi sono tenuti a interpretare e ad applicare la nozione di «aiuto di Stato» di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, al fine di valutare se un provvedimento statale, adottato senza seguire il procedimento di controllo preventivo di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, debba o meno esservi soggetto. Per contro, tali giudici non sono competenti a pronunciarsi sulla compatibilità con il mercato interno di misure di aiuto di Stato o di un regime di aiuti di Stato. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, tale valutazione rientra nella competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA], che agisce sotto il controllo dei giudici dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 15 settembre 2016, PGE, C‑574/14, EU:C:2016:686, punti 31 e 32, nonché del 2 maggio 2019, A‑Fonds, C‑598/17, EU:C:2019:352, punto 46 e giurisprudenza citata). 43 Inoltre, secondo una giurisprudenza consolidata, la procedura di cui all’articolo 108 TFUE non deve mai condurre a un risultato contrario alle disposizioni specifiche del Trattato FUE. Pertanto, un aiuto che, in quanto tale o per talune sue modalità, violi disposizioni o principi generali del diritto dell’Unione non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno. Infatti, quando le modalità di un aiuto o di un regime di sostegno sono a tal punto indissolubilmente legate all’oggetto dell’aiuto o del regime di sostegno, o al loro funzionamento, di modo che non sarebbe possibile valutarle isolatamente, il loro effetto sulla compatibilità o sull’incompatibilità dell’aiuto o del regime di sostegno nel suo insieme deve necessariamente essere valutato mediante la procedura di cui all’articolo 108 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 2 maggio 2019, A-Fonds, C‑598/17, EU:C:2019:352, punto 48 e giurisprudenza citata, nonché del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Braesch e a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, punti 96 e 97 e giurisprudenza citata). 44 La valutazione di siffatte modalità esula, pertanto, dalla competenza dei giudici nazionali (v., in tal senso, sentenze del 2 maggio 2019, A‑Fonds, C‑598/17, EU:C:2019:352, punto 47 e giurisprudenza citata, nonché del 1º agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑514/23, EU:C:2025:597, punto 42). 45 Occorre, altresì, ricordare che l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato si fonda su un obbligo di leale cooperazione tra, da un lato, i giudici nazionali e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione, nell’ambito della quale ciascuno agisce in funzione del ruolo assegnatogli dal Trattato FUE. Nel contesto di tale cooperazione, i giudici nazionali devono adottare tutte le misure generali o particolari idonee ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione ed astenersi dall’adottare quelle che possono compromettere la realizzazione degli obiettivi del Trattato, come deriva dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE. Pertanto, i giudici nazionali devono, in particolare, astenersi dal prendere decisioni in contrasto con una decisione della [OSCURATO:PERSONA] sulla compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno, la cui valutazione rientra nella competenza esclusiva di tale istituzione, che agisce sotto il controllo del giudice dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 15 settembre 2016, PGE, C‑574/14, EU:C:2016:686, punti 33 e 34 e giurisprudenza citata, e del 17 ottobre 2024, NFŠ, C‑28/23, EU:C:2024:893, punto 59). 46 Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte emerge che il meccanismo di incentivo negativo contestato nel procedimento principale costituisce una modalità di funzionamento del regime di sostegno di cui alla decisione SA.53347. A tal riguardo, risulta, infatti, in particolare dai considerando 32, 84 e 105 della decisione SA.53347 che è tale meccanismo a determinare in definitiva l’importo dell’aiuto individualmente concesso agli operatori economici che beneficiano del regime di sostegno in questione. È quindi segnatamente detto meccanismo che ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di concludere che tale regime soddisfa il requisito di proporzionalità. 47 Pertanto, tenuto conto della giurisprudenza ricordata al punto 43 della presente ordinanza, tale modalità, che è indissolubilmente legata al funzionamento del regime di sostegno di cui trattasi, non può essere valutata separatamente da quest’ultimo. 48 Inoltre, dalla medesima giurisprudenza discende che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva dichiarare il regime di aiuti di Stato oggetto della decisione SA.53347 compatibile con il mercato interno, in forza dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, senza essersi previamente assicurata che tale regime di sostegno non violasse, peraltro, altre disposizioni o principi generali pertinenti del diritto dell’Unione (v., per analogia, sentenze del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Braesch e a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, punto 100, nonché del 1º agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑514/23, EU:C:2025:597, punto 46). 49 Ne consegue, in primo luogo, che consentire a un giudice nazionale, nell’ambito dell’attuazione di tale regime di sostegno, di pronunciarsi a sua volta sulla legittimità, alla luce dell’articolo 3 della direttiva 2009/28, di tale meccanismo di incentivo negativo equivarrebbe, in sostanza, ad attribuire a tale giudice il potere di sostituire la propria valutazione a quella effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione SA.53347 e a consentirgli, in spregio alla giurisprudenza citata al punto 42 della presente ordinanza, di invadere competenze esclusive riservate a tale istituzione per quanto riguarda la valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno, nonché di violare il suo obbligo di leale cooperazione con le istituzioni dell’Unione, menzionato al punto 43 della presente ordinanza (v., per analogia, sentenze del 15 settembre 2016, PGE, C‑574/14, EU:C:2016:686, punti 36 e 37, nonché del 1º agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑514/23, EU:C:2025:597, punto 47). 50 Il fatto che la decisione SA.53347 non menzioni espressamente la direttiva 2009/28, in particolare l’articolo 3 di quest’ultima, oggetto della questione sollevata, è irrilevante al riguardo. 51 Il regime di sostegno oggetto di tale decisione mira precisamente, come risulta dai considerando 8, 89 e 91 di quest’ultima, ad aumentare il livello di tutela dell’ambiente grazie allo sviluppo delle tecnologie delle energie rinnovabili, fornendo un sostegno al funzionamento per la produzione di energia elettrica da talune fonti rinnovabili, la produzione di energia elettrica da tecnologie rinnovabili eoliche onshore , solari fotovoltaiche, idroelettriche e a gas residuati dai processi di depurazione, produzione che, tenuto conto delle caratteristiche del mercato dell’energia prevalenti al momento della sua realizzazione, non è sufficientemente redditizia per coprire i costi di investimento e di esercizio. Inoltre, come indicato ai considerando 89 e 90 di detta decisione, il regime notificato, che corrisponde a quello di cui trattasi nel procedimento principale, è stato valutato in particolare alla luce della disciplina 2014-2020. Orbene, il punto 107 di quest’ultima, che figura nella sua sezione 3.3.1 alla quale rinvia il considerando 90 della stessa decisione, ricorda che l’Unione si è prefissata di conseguire ambiziosi obiettivi di sostenibilità in materia di energia e cambiamenti climatici, che vari atti legislativi dell’Unione, quali la direttiva 2009/28, sostengono già la realizzazione di questi obiettivi e che, a determinate condizioni, gli aiuti di Stato possono rappresentare uno strumento adeguato per contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione e degli obiettivi nazionali connessi. 52 Pertanto, quando la [OSCURATO:PERSONA] ha valutato, nella decisione SA.53347, la compatibilità con il mercato interno di tale regime di sostegno, compresa la modalità di funzionamento di quest’ultimo costituita dal meccanismo di incentivo negativo, essa ha necessariamente tenuto conto della direttiva 2009/28. 53 In secondo luogo, per quanto riguarda la valutazione della conformità del meccanismo di incentivo negativo all’articolo 4 della direttiva 2018/2001, la Corte constata che è pur vero che tale direttiva è divenuta applicabile solo successivamente alla decisione SA.53347, cosicché non si può ritenere che, con tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] abbia necessariamente valutato detto meccanismo assicurandosi che esso non violi tale disposizione. 54 Tuttavia, da un lato, poiché il regime di sostegno istituito dal decreto del 4 luglio 2019 è stato autorizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] in forza di detta decisione, esso rientra nella nozione di «aiuti esistenti», ai sensi dell’articolo 1, lettera b), ii), del regolamento 2015/1589. 55 Orbene, l’articolo 108, paragrafo 1, TFUE attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] la competenza a procedere con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in tali Stati. Tale esame può indurre la [OSCURATO:PERSONA] a proporre allo Stato membro interessato le opportune misure richieste dallo sviluppo progressivo o dal funzionamento del mercato interno e, se del caso, a decidere la soppressione o la modifica di un aiuto che essa ritenga incompatibile con tale mercato (sentenze del 18 luglio 2013, P, C‑6/12, EU:C:2013:525, punto 40 e giurisprudenza citata, nonché del 1º agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑514/23, EU:C:2025:597, punto 53). 56 Inoltre, nell’ambito dell’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti, la situazione giuridica non cambia fino all’eventuale accettazione da parte dello Stato membro interessato di proposte di opportune misure o fino all’adozione di una decisione finale da parte della [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenze del 9 ottobre 2001, Italia/[OSCURATO:PERSONA], C‑400/99, EU:C:2001:528, punto 61, nonché del 1º agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑514/23, EU:C:2025:597, punto 54). 57 La valutazione della compatibilità con il mercato interno di un regime di sostegno esistente continua quindi a rientrare nella competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA], che opera sotto il controllo dei giudici dell’Unione, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 42 della presente ordinanza. 58 Dall’altro lato, qualsiasi modifica apportata al meccanismo di incentivo negativo di cui trattasi nel procedimento principale potrebbe, a causa di un eventuale aumento dell’intensità dell’aiuto che potrebbe derivarne, alterare la valutazione della compatibilità con il mercato interno del regime di sostegno in questione. Infatti, il meccanismo summenzionato è indissolubilmente legato al funzionamento di tale regime e, in mancanza di tale meccanismo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto ritenere che detto regime di sostegno non fosse proporzionato e, di conseguenza, avrebbe potuto dichiararlo incompatibile con il mercato interno. Una siffatta modifica costituirebbe quindi, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 794/2004, una «modifica di un aiuto esistente» e, pertanto, un «nuov[o] aiut[o]», ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento 2015/1589, soggetto all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e la valutazione della cui compatibilità con il mercato interno rientra, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 42 della presente ordinanza, nella competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA], che opera sotto il controllo dei giudici dell’Unione. 59 La constatazione effettuata al punto precedente della presente ordinanza vale anche per l’ipotesi in cui una modifica di tale meccanismo sia effettuata unicamente a vantaggio di uno specifico beneficiario del regime di sostegno di cui trattasi, quale la [OSCURATO:SOCIETA]. Infatti, l’autorizzazione di attuazione di un regime di aiuti di Stato concessa dalla [OSCURATO:PERSONA] in una decisione di non sollevare obiezioni vale solo a condizione che tutti gli elementi presi in considerazione da tale istituzione in detta decisione ai fini della valutazione della compatibilità di tale regime con il mercato interno siano rispettati (v., per analogia, sentenza del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Braesch e a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, punto 83). Pertanto, un regime di sostegno attuato, a livello individuale, senza corrispondere al regime di sostegno notificato e autorizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] potrebbe anche essere considerato un «nuov[o] aiut[o]», ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento 2015/1589 (v., per analogia, sentenza del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Braesch e a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, punto 86). 60 Orbene, la Corte ha già dichiarato che l’istituzione come tale di un aiuto di Stato non può derivare da una decisione giurisdizionale, ma rientra in una valutazione di opportunità che è estranea alle funzioni del giudice (v., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1, punto 76). 61 Peraltro, è vero che, ai punti 121 e 122 della sentenza del 12 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] (C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1), la Corte ha indicato che, nel caso in cui al giudice nazionale venga sottoposta una domanda intesa ad ottenere il versamento di un aiuto illegittimo, essendo mancata la notifica di quest’ultimo alla [OSCURATO:PERSONA], il compito di controllo degli aiuti di Stato che il diritto dell’Unione affida a detto giudice deve condurre quest’ultimo, in linea di principio, a rigettare tale domanda, pur riconoscendo che, nondimeno, una decisione del giudice nazionale che condanna il convenuto al versamento dell’aiuto, ma a condizione che quest’ultimo sia stato previamente notificato alla [OSCURATO:PERSONA] dalle autorità nazionali interessate e che tale istituzione esprima, o si presuma che abbia espresso, il proprio accordo, è parimenti idonea ad evitare che un aiuto nuovo venga versato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, nonché dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 3 del regolamento 2015/1589. 62 Tuttavia, contrariamente a quanto sembra ipotizzare il giudice del rinvio nella sua risposta del 1º ottobre 2025, tale giurisprudenza non è trasponibile al contesto del procedimento principale e non può, pertanto, mettere in discussione la constatazione che deriva dagli elementi esposti ai punti da 54 a 60 della presente ordinanza. Nel procedimento principale, la competenza del giudice nazionale a conoscere del ricorso principale non è tale da evitare che sia erogato un nuovo aiuto in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, nonché dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 3 del regolamento 2015/1589. Infatti, come risulta dal punto 58 della presente ordinanza, qualsiasi modifica apportata al meccanismo di incentivo negativo è soggetta all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e la valutazione della compatibilità di tale modifica con il mercato interno rientra nella competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA], che opera sotto il controllo dei giudici dell’Unione. 63 Da tutto quanto precede risulta che il diritto dell’Unione osta a che il giudice del rinvio valuti la conformità alle disposizioni dell’articolo 3 della direttiva 2009/28 o dell’articolo 4 della direttiva 2018/2001 del meccanismo di incentivo negativo di cui trattasi nel procedimento principale, poiché tale meccanismo è indissolubilmente legato al funzionamento del regime di aiuti di Stato che la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato compatibile con il mercato interno con la decisione SA.53347. 64 Di conseguenza, l’interpretazione dell’articolo 3 della direttiva 2009/28 o dell’articolo 4 della direttiva 2018/2001 non è pertinente ai fini della soluzione della controversia nel procedimento principale. 65 Ne consegue che, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere dichiarata manifestamente irricevibile. 66 A tal riguardo, tenuto conto dei dubbi espressi dal giudice del rinvio nella sua risposta del 1º ottobre 2025, occorre precisare che dall’irricevibilità manifesta della presente domanda di pronuncia pregiudiziale non risulta che le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] con le quali essa decide di non sollevare obiezioni nei confronti di un regime di sostegno che le è stato notificato in quanto quest’ultimo è compatibile con il mercato interno, o le modalità indissolubilmente legate all’oggetto o al funzionamento di un siffatto regime di sostegno, siano sottratte a qualsiasi controllo giurisdizionale. 67 Infatti, sebbene, conformemente alla giurisprudenza costante ricordata al punto 42 della presente ordinanza, la valutazione della compatibilità di misure di aiuto o di un regime di aiuti di Stato con il mercato interno rientri nella competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima agisce sotto il controllo dei giudici dell’Unione. Pertanto, sebbene il giudice nazionale non sia competente a dichiarare esso stesso l’invalidità di una siffatta decisione, poiché la Corte è l’unica legittimata a dichiarare l’invalidità degli atti dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2007, Lucchini, C‑119/05, EU:C:2007:434, punto 53 e giurisprudenza citata), dalla giurisprudenza costante risulta che il rinvio per accertamento di validità costituisce, al pari del ricorso di annullamento, una modalità di controllo della legittimità degli atti dell’Unione e che, qualora un giudice nazionale ritenga che uno o più motivi di invalidità di un atto dell’Unione dedotti dalle parti o, eventualmente, sollevati d’ufficio, siano fondati, esso deve sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte un procedimento di rinvio pregiudiziale per accertamento di validità (v., in tal senso, sentenze del 3 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punti 95 e 96 nonché giurisprudenza citata, e del 16 gennaio 2025, Scai, C‑588/23, EU:C:2025:23, punto 53). 68 Pertanto, la manifesta irricevibilità della presente domanda di pronuncia pregiudiziale non osta a che un giudice nazionale, nell’ipotesi in cui sia investito di una controversia vertente sulla validità della decisione SA.53347, sottoponga alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale per accertamento di validità di detta decisione della [OSCURATO:PERSONA], nel rispetto delle condizioni di ricevibilità applicabili a un siffatto procedimento di rinvio pregiudiziale. Sulle spese 69 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) così provvede: La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 30 gennaio 2024, è manifestamente irricevibile. Lussemburgo, 4 maggio 2026 Il cancelliere Il presidente di sezione A. [OSCURATO:PERSONA] M. Condinanzi * Lingua processuale: l’italiano.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2018/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris