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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38309/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], condannato per furto di arance da un frutteto, sono inammissibili, poiché manifestamente infondati oltre che diffusamente generici e formulati secondo linee di censLra sottratte al giudice di legittimità.

1.1. Invero, la Corte d'Appello ha ampiamente evidenziato le ragioni sulla base delle quali ha ritenuto di condannare il ricorrente (primo motivo), enunciando anche dettagliatamente gli elementi di fatto, al fine di giungere a fondare la condanna oltre ogni ragionevole dubbio.

Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della ricostruzione enunciata dal giudice di secondo grado, mentre è noto che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Infine, sulla questione giuridica evocata dal ricorrente, il contrasto giurisprudenziale risulta oramai non più attuale poiché questa Corte regolatrice, da anni, con un orientamento consolidato, ritiene che, in tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., non è necessaria la volontà del proprietario o possessore di esporre il bene alla pubblica fede, potendo tale esposizione derivare anche da una condizione originaria della cosa e non dall'opera dell'uomo (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 25042 del 6/4/2021, Lopreti, Rv. 281435).

1.2. Quanto al secondo motivo, che dubita della adeguatezza motivazionale del giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti, esso è manifestamente infondato, alla luce delle ragioni esposte dai giudici di merito.

2. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], condannato per furto di arance da un frutteto, sono inammissibili, poiché manifestamente infondati oltre che diffusamente generici e formulati secondo linee di censLra sottratte al giudice di legittimità. 1.1. Invero, la Corte d'Appello ha ampiamente evidenziato le ragioni sulla base delle quali ha ritenuto di condannare il ricorrente (primo motivo), enunciando anche dettagliatamente gli elementi di fatto, al fine di giungere a fondare la condanna oltre ogni ragionevole dubbio. Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della ricostruzione enunciata dal giudice di secondo grado, mentre è noto che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Infine, sulla questione giuridica evocata dal ricorrente, il contrasto giurisprudenziale risulta oramai non più attuale poiché questa Corte regolatrice, da anni, con un orientamento consolidato, ritiene che, in tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., non è necessaria la volontà del proprietario o possessore di esporre il bene alla pubblica fede, potendo tale esposizione derivare anche da una condizione originaria della cosa e non dall'opera dell'uomo (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 25042 del 6/4/2021, Lopreti, Rv. 281435). 1.2. Quanto al secondo motivo, che dubita della adeguatezza motivazionale del giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti, esso è manifestamente infondato, alla luce delle ragioni esposte dai giudici di merito. 2. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14
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