CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 novembre 1959
Cassazione n. 27008/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/11/1959 avverso l'ordinanza del 20/09/2022 del TRIBUNALE di FORLI' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato nel preambolo, il Tribunale di Forlì, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza pronunciata il 20 aprile 2021, divenuta irrevocabile in data 6 luglio 2021. A ragione osserva che il condannato non aveva provveduto all'adempimento dell'obbligazione risarcitoria in favore della parte civile cui era stato subordinato, ai sensi dell'art. 165 cod. pen., il godimento del beneficio e che le indagini eseguite dalla Guardia di finanza in merito all'effettiva condizione reddituale e patrimoniale del condannato nel periodo successivo alla data di emissione della sentenza non avevano dimostrato l'inesigibilità dell'obbligazione pecuniaria. 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, articolando più censure, Lamenta che il Tribunale, in violazione del contraddittorio, abbia posto a fondamento del rigetto gli accertamenti eseguiti dopo l'udienza camerale del 7 luglio 2022. Tali evidenze, peraltro, non rispecchiano la reale situazione, reddituale e patrimoniale, di Napoleoni e, comunque, non sono state oggetto di puntuali controdeduzioni perché acquisite di ufficio dopo l'udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1. È fondata ed assorbente la questione, di natura processuale, relativa all'utilizzabilità per la decisione di prove acquisite in assenza di preventivo contraddittorio con le parti. 1.1. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il giudice dell'esecuzione può porre a base della decisione soltanto le prove che siano state formalmente ammesse, eventualmente anche si sensi dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., prima delle conclusioni delle parti; ne consegue che è affetta da nullità ex art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio, la decisione assunta sulla base di documenti acquisiti fuori udienza, mediante ordinanza, successivamente alla riserva della decisione (Sez. 1, n. 8585 del 11/2/2015, Bazzocchi, Rv. 262555); il giudice, ove disponga siffatta integrfizione istruttoria, è tenuto a fissare una nuova udienza camerale al fine di consentire alle parti di esaminare i nuovi documenti e rassegnare, all'esito, eventuali diverse o ulteriori (Sez. 1, n. 52620 del 8/11/2017, Gallone, Rv. 271814 - 01). 1.2. Il Tribunale di Forlì, discostandosi da tali consolidati principi, nel verificare la fondatezza dell'allegazione difensiva sull'inesigibilità della prestazione cui era subordinato il godimento della sospensione condizionale della pena, ha disposto, in esito all'udienza di discussione, indagini patrimoniali, successivamente acquisite al fascicolo e poste a fondamento della decisione impugnata, senza previamente porle a disposizione delle parti così da consentire, nel pieno contradditorio, la formulazione di rilievi e deduzioni. 3. Consegue alle considerazioni svolte l'ineludibile annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Forlì che, nel nuovo giudizio, provvederà ad esaminare la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena uniformandosi al principio di diritto innanzi indicato, così garantendo il contraddittorio tra le parti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Forlì. Così deciso, in Roma il 28 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]