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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 22859/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Marocco il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Venezia in data 5/7/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Venezia, riformava quoad poenam la decisione del Tribunale di Verona, che aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di rapina aggravata, furto aggravato, lesioni e resistenza a p.u., rideterminando la pena nella misura di anni sei, mesi uno, giorni quindici di reclusione ed euro 1300,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione dell'art. 133 cod.pen. 3.

Il ricorso è inammissibile.

Infatti il difensore si è limitato ad enunziare il vizio sopra cennato senza illustrare le ragioni di fatto e di diritto che sostanziano la censura, così incorrendo nella violazione, sanzionata a pena di inammissibilità, dell'art. 581 lett. d) cod.proc.pen. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] f DEPOSFrATO !N [OSCURATO:PERSONA]!A 02gi, 611.121i 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Marocco il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Venezia in data 5/7/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Venezia, riformava quoad poenam la decisione del Tribunale di Verona, che aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di rapina aggravata, furto aggravato, lesioni e resistenza a p.u., rideterminando la pena nella misura di anni sei, mesi uno, giorni quindici di reclusione ed euro 1300,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione dell'art. 133 cod.pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Infatti il difensore si è limitato ad enunziare il vizio sopra cennato senza illustrare le ragioni di fatto e di diritto che sostanziano la censura, così incorrendo nella violazione, sanzionata a pena di inammissibilità, dell'art. 581 lett. d) cod.proc.pen. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] f DEPOSFrATO !N [OSCURATO:PERSONA]!A 02gi, 611.121i 1
Sentenza Cassazione n. 22859/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris