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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19973/2023

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] la sentenza n. 3256 della Corte di appello di Venezia del 16 settembre 2021; [I, 210 Lua letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sentito, altresì, per i ricorrenti, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 23 gennaio 2013, il Tribunale di Venezia ha dichiarato V.M. e B.P. , in qualità di gestori del locale notturno Paradise, responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 3, comma 2, nn. 4) e 8), e 4, comma 1, nn. 5) e 7), della legge n. 75 del 1958, condannandoli, concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, e ritenuta la continuazione fra i reati commessi, alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa.

Con sentenza emessa il successivo 16 settembre 2021 la Corte territoriale di Venezia, rigettata la impugnazione dei due imputati, ha confermato la sentenza del giudice di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia ha interposto ricorso per cassazione la difesa dei due imputati, articolando 6 motivi di ricorso.

Con il primo di essi è stata dedotta la violazione di legge, con riferimento alla disposizione precettiva in ipotesi violata; la condotta incriminata consisterebbe in un'opera, oltre che di persuasione, di intermediazione tra la vittima del reato e colui che intende trarre vantaggio dall'attività di meretricio, restando il reclutamento assorbito nel reato di cui all'art. 3, comma 2, n. 8) della legge n. 75 del 1958, in cui rientrerebbe il caso in esame, in cui è stato direttamente lo sfruttatore a contattare la vittima del reato.

Con il secondo motivo di impugnazione è stato dedotto, sempre con riferimento alla fattispecie del reclutamento, il vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove raccolte; la teste, le cui dichiarazioni sono state valorizzate dal giudice di secondo grado al fini di affermare la responsabilità degli imputati, sarebbe stata contattata da "una donna", senza che questa sia stata individuata; tali indicazioni porterebbero ad escludere la responsabilità del V.M.

Sarebbe stato, altresì, illogico attribuire maggior credito alla teste s. , rispetto alle altre ragazze operanti nel locale notturno, sul presupposto che costei fosse l'unica a non temere di essere esclusa da ambienti lavorativi simili a quello ora in esame; a seguito, infatti, della irruzione della Pg, tutte le ragazze non erano più utilizzabili nei night dubs.Con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie di reclutamento, la difesa degli imputati ha lamentato, formulando al riguardo uno specifico motivo di ricorso, la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte di appello non avrebbe affrontato il tema, mentre dall'istruttoria dibattimentale non sarebbe emersa alcuna prova in relazione al dolo specifico, la cui insussistenza anzi risulterebbe dalle stesse dichiarazioni della S. 1, Quanto alla fattispecie di cui all'art. 3, comma 2, n. 8, della legge n. 75 del 1958, con riferimento alla quale gli imputati sono stati riconosciuti responsabili della condotta di sfruttamento della prostituzione, gli stessi hanno lamentato la violazione di legge poiché difetterebbe la prova della loro partecipazione ai proventi dell'attività di meretricio che si sarebbe svolta all'interno del loro locale.

Ad avviso dei ricorrenti, sulla base delle dichiarazioni dell'unico teste escusso sul punto, le loro condotte sarebbero semmai qualificabili come favoreggiamento della prostituzione, ma tale fattispecie non è stata loro contestata.

Con il quanto motivo di impugnazione, sempre in ordine al reato di sfruttamento della prostituzione, è stata dedotto il vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove, in quanto il giudice di secondo grado avrebbe ritenuto provato che i proventi della prostituzione erano divisi, per decisione dei gestori del locale, in parti variabili, ma sempre ddseguali; ciò, tuttavia è stato affermato in assenza di dichiarazioni testimoniali al riguardo, essendo l'elemento dichiarativo rilevante sul punto cosl:ituito dalla dichiarazione del teste R. , che è, però, il frutto di una sua deduzione.

Neppure varrebbe ad inficiare la attendibilità delle dichiarazioni rese dati testi la preoccupazione, .per i clienti, di essere coinvolti nei traffici in questione, e per le ragazze di non potere più svolgere altrove la propria attività.

Con l'ultimo motivo di impugnazione, i ricorrenti hanno dedotto, in relazione alla quantificazione della pena, l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione; il giudice del gravame avrebbe, infatti, omesso di motivare su tale aspetto, anche in relazione agli aumenti di pena relativi alla continuazione; avrebbe, inoltre, escluso la rilevanza della incensuratezza degli imputati ai fini della prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, ritendo tale aspetto già valorizzato ai fini del giudizio di equivalenza; in realtà, ad avviso dei ricorrenti il Tribunale avrebbe riconosciuto le attenuanl:i generiche equivalenti per adeguare la pena al fatto, risultato che avrebbe dovuto raggiungere piuttosto attraverso l'applicazione degli ordinari criteri per la determinazione della pena base. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, pur nella loro articolata presentazione, sono risultati inammissibili.

Gli stessi, sebbene concernano due soggetti diversi, presentano sostanzialmente le stesse argomentazioni a contestuale sostegno della posizione di entrambi i ricorrenti, di tal che essi possono essere congiuntamente esaminati.

Prendendo le mosse dal primo motivo di impugnazione, il quale ha ad oggetto la pretesa impossibilità di concorso fra la ipotesi di reclutamento di persona da adibire alla prostituzione e quella di sfruttamento della prostituzione del medesimo individuo, si osserva che la tesi in tale modo esposta è erronea.

Come è noto la disciplina di cui all'art. :3 della legge n. 75 del 1958 prevede nel suo interno una serie, assai minuziosamente descritta, di condotte penalmente rilevanti, la cui introduzione, storicamente connessa, tramite, appunto, la emanazione della legge n. 75 del 1958 (abitualmente nota come "legge Merlin" dal nome della parlamentare che se ne fece strenua promotrice", alla contestuale abrogazione della normativa in materia di regolamentazione del funzionamento delle "case di prostituzione") è destinata /47 a reprimere le forme sia di organizzazione che di induzione o di avviamento o di ausilio alla prostituzione altrui oppure le forme di parassitaria locupletazione da parte di terzi connesse al fenomeno, degradante per la dignità umana, della prostituzione.

Ora, se è ben vero che nella casistica descrittiva contenuta nel citato art. 3 della legge n. 75 del 1958 sono effettivamente contenute delle ipotesi che fra loro, essendo in rapporto di sussidiarietà o di consunzione, non possono effettivamente concorrere (tale è ad esempio il rapporto che lega la ipotesi di cui al n. 2 con la ipotesi di cui al n. 8, cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 27 ottobre 2011, n. 38941, così come è stato ritenuto assorbito nel reato di reclutamento di persona al fine di svolgimento della prostituzione con quello di esercizio di una casa di prostituzione, cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 31 maggio 1995, n. 6353), una tale caratteristica non è però conseguenza derivante dalla contestazione di altre ipotesi di violazione delittuose previste dalla norma in questione, potendo, in determinati casi, le medesime perfettamente concorrere, realizzandosi in tale modo una pluralità di condotte penalmente sanzionabili (sebbene, per lo più, logicamente avvinte dal legame della continuazione).

E' questo, infatti, il caso delle fattispecie contemporaneamente contestate ai due ricorrenti.

A costoro è, infatti, stata contestata la condottot di avere, per un verso, reclutato una serie di persone onde fare loro esercitare la prostituzione e, per altro verso, quella di avere sfruttato la prostituzione delle medesime, avendo conseguito una parte dei compensi che venivano da tali persone riscossi quale prezzo del mercimonio dei loro corpi.

Si tratte di condotte che possono indubbiamente concorrere fra loro, come correttamente ritenuto dalla Corte di merito.

E ciò sia per la evidente differenza dell'elemento oggettive del reato, trattandosi di condotte fra loro del tutto eterogenee dal punto di vista naturalistico e funzionale - una essendo preordinata ad un successivo esercizio della prostituzione mentre l'altra concerne comportamenti susseguenti ad atti di meretricio già posti in essere - sia per la differente ratio della rilevanza penale delle due fattispecie, in quanto, pur essendo ambedue volte a reprimere il fenomeno del prosperare del meretricio, tuttavia l'una persegue tale fine attraverso la sanzione comminata a chi recluti determinati soggetti onde fare esercitare loro la prostituzione; l'altra persegue il detto fine punendo chi consapevolmente tragga un guadagno, economicamente valutabile, direttamente dal fatto che altri eserciti la prostituzione.

Passando al secondo motivo di ricorso, col quale è censurato il fatto che la prova dell'avvenuto reclutamento delle ragazze che cedevano, a fronte di un corrispettivo pecuniario, le loro prestazioni sessuali all'interno del locale gestito dai due imputati sia stata ritenuta raggiunta sulla base delle dichiarazioni testimoniali - peraltro equivoche ad avviso dei ricorrenti - rilasciate della teste S , ritenuta più attendibile delle altre ragazze ascoltate, rileva il Collegio - premesso che la S. è persona che, rispondendo ad un annuncio pubblicitario afferente ad una richiesta di reclutamento di personale disponibile a lavorare presso una discoteca, si era recata presso il locale gestito dagli imputati e lì aveva potuto rendersi conto che l'attività che veniva richiesta alle ragazze che ivi operavano era, sostanzialmente, quella di indurre i clienti, con la lusinga di una prestazione di carattere sessuale che esse avrebbero fornito a costoro (irrilevante essendo il fatto che la stessa non si concludeva con una vera e propria copula, posto che, una volta che alle ragazze erano fatto capire che le stesse si sarebbero dovute spogliare degli abiti indossati e in tali condizioni manipolare i clienti e farsi manipolare fisicamente dai medesimi, non vi è dubbio che, stante il corrispettivo economico. per tali comportamenti, essi non possono essere collocati altrimenti che nell'esercizio della prostituzione), a recarsi presso gli ambienti definiti prive ed a farsi ivi portare una bottiglia di vino spumante il cui prezzo (150 euro per ognuna) era evidentemente fuori mercato e priva di giustificazione, ove la "consumazione" non avesse previsto anche altro genere di soddisfazioni per il cliente - che il fatto che la ragazza non abbia indicato specificamente la B.P. come la persona che la aveva contattata telefonicamente e con la quale la stessa aveva trattato in merito alla sua assunzione - avendo la teste genericamente parlato di "una donna" - e fattore che non vale a scagionare la imputata dalla propria responsabilità, posto che la inferenza logica operata dai giudici del merito, secondo la quale, essendo la B.P. la persona di sesso femminile che si occupava della gestione del locale (nessuna altra indicazione soggettiva essendo venuta da parte dei ricorrenti), era certamente costei la persona con la quale la S. si era relazionata.

Che tale relazione fosse stata intessuta anche con partecipazione del V.M. è, anch'essa inferenza logicamente del tullto condivisibile, atteso che i due conducevano il locale notturno condividendone tutti gli aspetti gestionali ed organizzativi, di tal che non è revocabile in dubbio che la B.P. avesse intrapreso la iniziativa di reclutare la S. senza che ciò non rientrasse nel complessivo programma di gestione dell'attività commerciae che era congiuntamente riconducibile ad entrambi gli imputati.

Quanto alla maggiore attendibilità del narrato della teste a carico, cioè la s. , piuttosto di quella delle altre ragazze impegnate nel locale, essa è, prioritariamente, giustificata sulla palese incongruità di quanto dichiarato da costoro.

Tali testi hanno, infatti, riferito che all'interno dei privò non era svolta alcuna attività sessualmente rilevante, ma una tale risultanza appare del tutto inattendibile se confrontato con il dato di fatto che molte delle stesse svolgevano la loro attività recando con sé dei condom, la cui immediata c(5 disponibilità, peraltro in numero non logicamente conciliabile con un uso, per così dire, "personale" e non "professionale" dello strumento, apparirebbe inspiegabile ove non giustificata dal fatto che nei locali in questione venivano compiuti atti sessuali.

Solo in via subordinata la inattendibilità di tali testi è desunta dalla circostanza che, a differenza della S. (la quale è risultata estranea all'attività prostitutiva, essendosi recata presso il locale notturno proprio il giorno in cui vi è stata la irruzione delle forze dell'ordine in esso), le altre esercitavano con continuità la prostituzione e, pertanto, una loro disponibilità a impaniare con le dichiarazioni accusatorie i propri datori di lavoro avrebbe potuto rendere più difficile per le medesime trovare un'altra analoga sistemazione; né una tale considerazione è privata di valenza, come vorrebbero i ricorrenti, dal fatto che "una volta operato l'arresto, tutte le ragazze ormai erano fuori da quel 'giro', ben potendo, invece, esse ricollocarsi in altri analoghi locali, la cui presenza non è certo purtroppo isolata, ma ciò avrebbero potuto fare più facilmente e certamente godendo di maggiore considerazione in occasione della ricerca di un nuovo impiego ove avessero potuto spendere la loro provata "affidabilità" nel non rivelare i "segreti aziendali" dei datori di lavoro.

Con riferimento al terzo motivo di impugnazione, il cui contenuto fa riferimento alla ritenuta mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo proprio della fattispecie di reclutamento di persone da adibire alla prostituzione, osserva il Collegio che - per quanto effettivamente la previsione normativa in ipotesi violata dai due imputati, contemplando la responsabilità penale in quanto il reclutamento sia realizzato "al fine di far(I)e esercitare la prostituzione" sia tale che il reato in tal modo descritto si caratterizzi per essere un reato a dolo specifico - non per questo la motivazione della sentenza impugnata deve intendersi quanto alla ricorrenza di tale elemento soggettivo carente.

In detta motivazione, infatti, è adeguatamente chiarito che, sebbene la specifica finalità del reclutamento delle ragazze zill'interno della discoteca non fosse dichiaratamente quella di adibirle al commercio del proprio corpo nell'interesse, anche, degli imputati, tuttavia essa traspare chiaramente dalla circostanza che i prezzi praticati per l'acquisto delle bevande da assumere all'interno dei prive" - locali che per la loro riservatezza consentivano la resa delle prestazioni sessuali - erano segnatamente più elevati rispetto a quelli ordinariamente praticati nella sala comune (a poco valendo le dichiarazioni di segno opposto rese dal I V.M.

I, il quale afferma che in ambedue le circostanza il costo della bottiglia di vino prosecco fosse pari a 150,00 euro, salvo poi, chiaramente smentirsi, laddove ha affermato che, se assunta la medesima bevanda a singolo calice nella sala comune, la consumazione aveva il costo di soli 5 euro); la maggiorazione del prezzo viene giustificata dai giudici del merito, con motivazione del tutto congrua sotto il profilo logico, tramite l'affermazione che il sovrapprezzo, di cui anche le ragazze assunte come figuranti erano ben consapevoli, era dovuto al fatto, confermato da uno dei testi escussi, che all'interno del prive la tipologia del servizio commerciale che il locale notturno offriva variava sostanzialmente rispetto a quella fornita nella sala comune, virando decisamente verso il settore delle prestazioni sessuali, il cui costo si aggiungeva a quello della bevanda.

Venendo, quindi, al quarto motivo di impugnazione, con il quale è contestata, sotto il profilo della violazione di legge, la sussunzione del comportamento degli imputati entro il solco dello sfruttamento della prostituzione - qualificazione giuridica posta in discussione dai ricorrenti in quanto costoro, secondo la loro prospettazione, non erano partecipi dei guadagni conseguiti dalle ragazze attraverso il loro meretricio, posto che il cliente al momento di regolare il conto alla cassa del locale pagava solo la consumazione delle bevande e non altro - osserva il Collegio come la nozione di sfruttamento della prostituzione che, con tale censura, la difesa dei ricorrenti intende veicolare in giurisdizione sia del tutto riduttiva ed erronea.

Invero, costituisce condotta integrante lo sfruttamento della prostituzione la partecipazione, anche occasionale ai proventi derivanti da tale attività a chi si prostituisce, nonché il trarre una qualche utilità, anche di natura non economica, dall'attività sessuale della prostituta (Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 gennaio 2019, n. 741).

Integra, pertanto, tale reato non solamente l'eventuale percezione da parte del lenone di una parte delle somme che la meretrix riceve da chi si giova delle sue prestazioni, ma anche l'eventuale utilità„ altrettanto parassitaria, che deriva dalla maggiorazione dei prezzi praticati per eventuali servizi resi sia nei confronti di chi si prostituisca (si immagini l'affitto nei confronti di un soggetto che si prostituisca ad un canone esuberante rispetto ai prezzi abitualmente praticati, di un appartamento adibito, nella consapevolezza anche del locatore, a sede del lupanare) sia nei confronti di chi, onde godere dei favori del meretricio, debba, tuttavia, accedere a taluni servizi accessori (si immagini il soggetto che eserciti l'attività di affittacamere, il quale incrementi il prezzo della pigione nel caso in cui il locale serva per attività sessuali a pagamento, dovendosi distinguere questa fattispecie da quella, contermine, di chi abitualmente tolleri l'esercizio del meretricio nel locale da lui gestito, proprio in funzione del fatto che vi sia o non vi sia una indebita locupletazione da parte di costui).

Nel caso di specie, come abbiamo visto, il corrispettivo per la consumazione della bottiglia di vino prosecco, se corredato dalla prestazione sessuale, era di un importo sensibilmente superiore a quello ordinariamente praticato, costituendo tale sovrapprezzo il prodotto dello sfruttamento della altrui prostituzione.

In ordine al quinto motivo di ricorso, afferente alla mancanza dell'elemento soggettivo dello sfruttamento della prostituzione, valgono le medesime considerazione svolte in occasione della trattazione del motivo riguardante l'elemento soggettivo del reato di reclutamento, con la semplificazione accertativa che, a differenza del reato dianzi esaminato, quello di sfruttamento della prostituzione è reato a dolo generico, in ordine al quale è sufficiente, senza che occorrano finalità estranee alla immediata direzione della condotta, la mera consapevolezza che il beneficio, finanziario o semplicemente patrimoniale, illecitamente ricavato dall'agente sia derivante dall'altrui esercizio della prostituzione.

Cosa che, per le ragioni appena dianzi illustrate, è indubbia nella fattispecie.

Venendo a questo punto all'esame dell'ultimo motivo di impugnazione, riguardante la determinazione della pena ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate e non di sola equivalenza, si rileva che si tratta anche in questo caso di doglianze prive dì pregio.

Quanto alla determinazione della pena, è ben vero che la quantificazione di questa è stata motivata in termini sintetici, ma è altrettanto vero che, allorchè la sanzione è determinata in misura prossima al minimo edittale o, comunque, contenuta al di sotto del medio edittale, l'onere motivazionale è soddisfatto anche attraverso il richiamo alle previsioni normative che regolano questa fase del giudizio e tramite la indicazione della ritenuta congruità della pena per come inflitta (Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 luglio 2019, n. 29968); lo stesso vale anche per i singoli aumenti relativi ai reati considerati in continuazione esterna con quello ritenuto più grave, laddove Qf l'aumento di pena per essi rivesta i caratteri delle esiguit:à (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 22 novembre 2022, n. 44428).

Per quanto attiene, infine, al giudizio di equivalenza e non di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate, è sufficiente rilevare che si tratta di una valutazione rimessa alla prudente discrezionalità del giudice del merito, suscettibile di essere sindacata di fronte a questa Corte o se ritenuta non conforme alla legge ovvero se manifestamente illogica (fra le altre: Corte di cassazione, Sezione II penale, 26 giugno 2017, n. 31543); cosa che in questo caso, non ricorre all'evidenza, posto che la scelta di valorizzare l'elevato numero di persone convolte dagli imputati nella vicenda delittuosa è fattore che, evidenziando un elevato radicamento del dolo - inteso come consapevole volontà di porsi al di fuori delle regole del diritto - incide indubbiamente sulla gravità del fatto e, pertanto, sulla entità della pena che risulta adeguata ad esso.

Conclusivamente, i due ricorsi presentati dagli imputati debbono essere dichiarati inammissibili e, pertanto, visto l'art. 616 cod. proc. pen., i due ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di curo 1000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] la sentenza n. 3256 della Corte di appello di Venezia del 16 settembre 2021; [I, 210 Lua letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sentito, altresì, per i ricorrenti, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 23 gennaio 2013, il Tribunale di Venezia ha dichiarato V.M. e B.P. , in qualità di gestori del locale notturno Paradise, responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 3, comma 2, nn. 4) e 8), e 4, comma 1, nn. 5) e 7), della legge n. 75 del 1958, condannandoli, concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, e ritenuta la continuazione fra i reati commessi, alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa. Con sentenza emessa il successivo 16 settembre 2021 la Corte territoriale di Venezia, rigettata la impugnazione dei due imputati, ha confermato la sentenza del giudice di primo grado. Avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia ha interposto ricorso per cassazione la difesa dei due imputati, articolando 6 motivi di ricorso. Con il primo di essi è stata dedotta la violazione di legge, con riferimento alla disposizione precettiva in ipotesi violata; la condotta incriminata consisterebbe in un'opera, oltre che di persuasione, di intermediazione tra la vittima del reato e colui che intende trarre vantaggio dall'attività di meretricio, restando il reclutamento assorbito nel reato di cui all'art. 3, comma 2, n. 8) della legge n. 75 del 1958, in cui rientrerebbe il caso in esame, in cui è stato direttamente lo sfruttatore a contattare la vittima del reato. Con il secondo motivo di impugnazione è stato dedotto, sempre con riferimento alla fattispecie del reclutamento, il vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove raccolte; la teste, le cui dichiarazioni sono state valorizzate dal giudice di secondo grado al fini di affermare la responsabilità degli imputati, sarebbe stata contattata da "una donna", senza che questa sia stata individuata; tali indicazioni porterebbero ad escludere la responsabilità del V.M. Sarebbe stato, altresì, illogico attribuire maggior credito alla teste s. , rispetto alle altre ragazze operanti nel locale notturno, sul presupposto che costei fosse l'unica a non temere di essere esclusa da ambienti lavorativi simili a quello ora in esame; a seguito, infatti, della irruzione della Pg, tutte le ragazze non erano più utilizzabili nei night dubs.Con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie di reclutamento, la difesa degli imputati ha lamentato, formulando al riguardo uno specifico motivo di ricorso, la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte di appello non avrebbe affrontato il tema, mentre dall'istruttoria dibattimentale non sarebbe emersa alcuna prova in relazione al dolo specifico, la cui insussistenza anzi risulterebbe dalle stesse dichiarazioni della S. 1, Quanto alla fattispecie di cui all'art. 3, comma 2, n. 8, della legge n. 75 del 1958, con riferimento alla quale gli imputati sono stati riconosciuti responsabili della condotta di sfruttamento della prostituzione, gli stessi hanno lamentato la violazione di legge poiché difetterebbe la prova della loro partecipazione ai proventi dell'attività di meretricio che si sarebbe svolta all'interno del loro locale. Ad avviso dei ricorrenti, sulla base delle dichiarazioni dell'unico teste escusso sul punto, le loro condotte sarebbero semmai qualificabili come favoreggiamento della prostituzione, ma tale fattispecie non è stata loro contestata. Con il quanto motivo di impugnazione, sempre in ordine al reato di sfruttamento della prostituzione, è stata dedotto il vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove, in quanto il giudice di secondo grado avrebbe ritenuto provato che i proventi della prostituzione erano divisi, per decisione dei gestori del locale, in parti variabili, ma sempre ddseguali; ciò, tuttavia è stato affermato in assenza di dichiarazioni testimoniali al riguardo, essendo l'elemento dichiarativo rilevante sul punto cosl:ituito dalla dichiarazione del teste R. , che è, però, il frutto di una sua deduzione. Neppure varrebbe ad inficiare la attendibilità delle dichiarazioni rese dati testi la preoccupazione, .per i clienti, di essere coinvolti nei traffici in questione, e per le ragazze di non potere più svolgere altrove la propria attività. Con l'ultimo motivo di impugnazione, i ricorrenti hanno dedotto, in relazione alla quantificazione della pena, l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione; il giudice del gravame avrebbe, infatti, omesso di motivare su tale aspetto, anche in relazione agli aumenti di pena relativi alla continuazione; avrebbe, inoltre, escluso la rilevanza della incensuratezza degli imputati ai fini della prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, ritendo tale aspetto già valorizzato ai fini del giudizio di equivalenza; in realtà, ad avviso dei ricorrenti il Tribunale avrebbe riconosciuto le attenuanl:i generiche equivalenti per adeguare la pena al fatto, risultato che avrebbe dovuto raggiungere piuttosto attraverso l'applicazione degli ordinari criteri per la determinazione della pena base. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, pur nella loro articolata presentazione, sono risultati inammissibili. Gli stessi, sebbene concernano due soggetti diversi, presentano sostanzialmente le stesse argomentazioni a contestuale sostegno della posizione di entrambi i ricorrenti, di tal che essi possono essere congiuntamente esaminati. Prendendo le mosse dal primo motivo di impugnazione, il quale ha ad oggetto la pretesa impossibilità di concorso fra la ipotesi di reclutamento di persona da adibire alla prostituzione e quella di sfruttamento della prostituzione del medesimo individuo, si osserva che la tesi in tale modo esposta è erronea. Come è noto la disciplina di cui all'art. :3 della legge n. 75 del 1958 prevede nel suo interno una serie, assai minuziosamente descritta, di condotte penalmente rilevanti, la cui introduzione, storicamente connessa, tramite, appunto, la emanazione della legge n. 75 del 1958 (abitualmente nota come "legge Merlin" dal nome della parlamentare che se ne fece strenua promotrice", alla contestuale abrogazione della normativa in materia di regolamentazione del funzionamento delle "case di prostituzione") è destinata /47 a reprimere le forme sia di organizzazione che di induzione o di avviamento o di ausilio alla prostituzione altrui oppure le forme di parassitaria locupletazione da parte di terzi connesse al fenomeno, degradante per la dignità umana, della prostituzione. Ora, se è ben vero che nella casistica descrittiva contenuta nel citato art. 3 della legge n. 75 del 1958 sono effettivamente contenute delle ipotesi che fra loro, essendo in rapporto di sussidiarietà o di consunzione, non possono effettivamente concorrere (tale è ad esempio il rapporto che lega la ipotesi di cui al n. 2 con la ipotesi di cui al n. 8, cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 27 ottobre 2011, n. 38941, così come è stato ritenuto assorbito nel reato di reclutamento di persona al fine di svolgimento della prostituzione con quello di esercizio di una casa di prostituzione, cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 31 maggio 1995, n. 6353), una tale caratteristica non è però conseguenza derivante dalla contestazione di altre ipotesi di violazione delittuose previste dalla norma in questione, potendo, in determinati casi, le medesime perfettamente concorrere, realizzandosi in tale modo una pluralità di condotte penalmente sanzionabili (sebbene, per lo più, logicamente avvinte dal legame della continuazione). E' questo, infatti, il caso delle fattispecie contemporaneamente contestate ai due ricorrenti. A costoro è, infatti, stata contestata la condottot di avere, per un verso, reclutato una serie di persone onde fare loro esercitare la prostituzione e, per altro verso, quella di avere sfruttato la prostituzione delle medesime, avendo conseguito una parte dei compensi che venivano da tali persone riscossi quale prezzo del mercimonio dei loro corpi. Si tratte di condotte che possono indubbiamente concorrere fra loro, come correttamente ritenuto dalla Corte di merito. E ciò sia per la evidente differenza dell'elemento oggettive del reato, trattandosi di condotte fra loro del tutto eterogenee dal punto di vista naturalistico e funzionale - una essendo preordinata ad un successivo esercizio della prostituzione mentre l'altra concerne comportamenti susseguenti ad atti di meretricio già posti in essere - sia per la differente ratio della rilevanza penale delle due fattispecie, in quanto, pur essendo ambedue volte a reprimere il fenomeno del prosperare del meretricio, tuttavia l'una persegue tale fine attraverso la sanzione comminata a chi recluti determinati soggetti onde fare esercitare loro la prostituzione; l'altra persegue il detto fine punendo chi consapevolmente tragga un guadagno, economicamente valutabile, direttamente dal fatto che altri eserciti la prostituzione. Passando al secondo motivo di ricorso, col quale è censurato il fatto che la prova dell'avvenuto reclutamento delle ragazze che cedevano, a fronte di un corrispettivo pecuniario, le loro prestazioni sessuali all'interno del locale gestito dai due imputati sia stata ritenuta raggiunta sulla base delle dichiarazioni testimoniali - peraltro equivoche ad avviso dei ricorrenti - rilasciate della teste S , ritenuta più attendibile delle altre ragazze ascoltate, rileva il Collegio - premesso che la S. è persona che, rispondendo ad un annuncio pubblicitario afferente ad una richiesta di reclutamento di personale disponibile a lavorare presso una discoteca, si era recata presso il locale gestito dagli imputati e lì aveva potuto rendersi conto che l'attività che veniva richiesta alle ragazze che ivi operavano era, sostanzialmente, quella di indurre i clienti, con la lusinga di una prestazione di carattere sessuale che esse avrebbero fornito a costoro (irrilevante essendo il fatto che la stessa non si concludeva con una vera e propria copula, posto che, una volta che alle ragazze erano fatto capire che le stesse si sarebbero dovute spogliare degli abiti indossati e in tali condizioni manipolare i clienti e farsi manipolare fisicamente dai medesimi, non vi è dubbio che, stante il corrispettivo economico. per tali comportamenti, essi non possono essere collocati altrimenti che nell'esercizio della prostituzione), a recarsi presso gli ambienti definiti prive ed a farsi ivi portare una bottiglia di vino spumante il cui prezzo (150 euro per ognuna) era evidentemente fuori mercato e priva di giustificazione, ove la "consumazione" non avesse previsto anche altro genere di soddisfazioni per il cliente - che il fatto che la ragazza non abbia indicato specificamente la B.P. come la persona che la aveva contattata telefonicamente e con la quale la stessa aveva trattato in merito alla sua assunzione - avendo la teste genericamente parlato di "una donna" - e fattore che non vale a scagionare la imputata dalla propria responsabilità, posto che la inferenza logica operata dai giudici del merito, secondo la quale, essendo la B.P. la persona di sesso femminile che si occupava della gestione del locale (nessuna altra indicazione soggettiva essendo venuta da parte dei ricorrenti), era certamente costei la persona con la quale la S. si era relazionata. Che tale relazione fosse stata intessuta anche con partecipazione del V.M. è, anch'essa inferenza logicamente del tullto condivisibile, atteso che i due conducevano il locale notturno condividendone tutti gli aspetti gestionali ed organizzativi, di tal che non è revocabile in dubbio che la B.P. avesse intrapreso la iniziativa di reclutare la S. senza che ciò non rientrasse nel complessivo programma di gestione dell'attività commerciae che era congiuntamente riconducibile ad entrambi gli imputati. Quanto alla maggiore attendibilità del narrato della teste a carico, cioè la s. , piuttosto di quella delle altre ragazze impegnate nel locale, essa è, prioritariamente, giustificata sulla palese incongruità di quanto dichiarato da costoro. Tali testi hanno, infatti, riferito che all'interno dei privò non era svolta alcuna attività sessualmente rilevante, ma una tale risultanza appare del tutto inattendibile se confrontato con il dato di fatto che molte delle stesse svolgevano la loro attività recando con sé dei condom, la cui immediata c(5 disponibilità, peraltro in numero non logicamente conciliabile con un uso, per così dire, "personale" e non "professionale" dello strumento, apparirebbe inspiegabile ove non giustificata dal fatto che nei locali in questione venivano compiuti atti sessuali. Solo in via subordinata la inattendibilità di tali testi è desunta dalla circostanza che, a differenza della S. (la quale è risultata estranea all'attività prostitutiva, essendosi recata presso il locale notturno proprio il giorno in cui vi è stata la irruzione delle forze dell'ordine in esso), le altre esercitavano con continuità la prostituzione e, pertanto, una loro disponibilità a impaniare con le dichiarazioni accusatorie i propri datori di lavoro avrebbe potuto rendere più difficile per le medesime trovare un'altra analoga sistemazione; né una tale considerazione è privata di valenza, come vorrebbero i ricorrenti, dal fatto che "una volta operato l'arresto, tutte le ragazze ormai erano fuori da quel 'giro', ben potendo, invece, esse ricollocarsi in altri analoghi locali, la cui presenza non è certo purtroppo isolata, ma ciò avrebbero potuto fare più facilmente e certamente godendo di maggiore considerazione in occasione della ricerca di un nuovo impiego ove avessero potuto spendere la loro provata "affidabilità" nel non rivelare i "segreti aziendali" dei datori di lavoro. Con riferimento al terzo motivo di impugnazione, il cui contenuto fa riferimento alla ritenuta mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo proprio della fattispecie di reclutamento di persone da adibire alla prostituzione, osserva il Collegio che - per quanto effettivamente la previsione normativa in ipotesi violata dai due imputati, contemplando la responsabilità penale in quanto il reclutamento sia realizzato "al fine di far(I)e esercitare la prostituzione" sia tale che il reato in tal modo descritto si caratterizzi per essere un reato a dolo specifico - non per questo la motivazione della sentenza impugnata deve intendersi quanto alla ricorrenza di tale elemento soggettivo carente. In detta motivazione, infatti, è adeguatamente chiarito che, sebbene la specifica finalità del reclutamento delle ragazze zill'interno della discoteca non fosse dichiaratamente quella di adibirle al commercio del proprio corpo nell'interesse, anche, degli imputati, tuttavia essa traspare chiaramente dalla circostanza che i prezzi praticati per l'acquisto delle bevande da assumere all'interno dei prive" - locali che per la loro riservatezza consentivano la resa delle prestazioni sessuali - erano segnatamente più elevati rispetto a quelli ordinariamente praticati nella sala comune (a poco valendo le dichiarazioni di segno opposto rese dal I V.M. I, il quale afferma che in ambedue le circostanza il costo della bottiglia di vino prosecco fosse pari a 150,00 euro, salvo poi, chiaramente smentirsi, laddove ha affermato che, se assunta la medesima bevanda a singolo calice nella sala comune, la consumazione aveva il costo di soli 5 euro); la maggiorazione del prezzo viene giustificata dai giudici del merito, con motivazione del tutto congrua sotto il profilo logico, tramite l'affermazione che il sovrapprezzo, di cui anche le ragazze assunte come figuranti erano ben consapevoli, era dovuto al fatto, confermato da uno dei testi escussi, che all'interno del prive la tipologia del servizio commerciale che il locale notturno offriva variava sostanzialmente rispetto a quella fornita nella sala comune, virando decisamente verso il settore delle prestazioni sessuali, il cui costo si aggiungeva a quello della bevanda. Venendo, quindi, al quarto motivo di impugnazione, con il quale è contestata, sotto il profilo della violazione di legge, la sussunzione del comportamento degli imputati entro il solco dello sfruttamento della prostituzione - qualificazione giuridica posta in discussione dai ricorrenti in quanto costoro, secondo la loro prospettazione, non erano partecipi dei guadagni conseguiti dalle ragazze attraverso il loro meretricio, posto che il cliente al momento di regolare il conto alla cassa del locale pagava solo la consumazione delle bevande e non altro - osserva il Collegio come la nozione di sfruttamento della prostituzione che, con tale censura, la difesa dei ricorrenti intende veicolare in giurisdizione sia del tutto riduttiva ed erronea. Invero, costituisce condotta integrante lo sfruttamento della prostituzione la partecipazione, anche occasionale ai proventi derivanti da tale attività a chi si prostituisce, nonché il trarre una qualche utilità, anche di natura non economica, dall'attività sessuale della prostituta (Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 gennaio 2019, n. 741). Integra, pertanto, tale reato non solamente l'eventuale percezione da parte del lenone di una parte delle somme che la meretrix riceve da chi si giova delle sue prestazioni, ma anche l'eventuale utilità„ altrettanto parassitaria, che deriva dalla maggiorazione dei prezzi praticati per eventuali servizi resi sia nei confronti di chi si prostituisca (si immagini l'affitto nei confronti di un soggetto che si prostituisca ad un canone esuberante rispetto ai prezzi abitualmente praticati, di un appartamento adibito, nella consapevolezza anche del locatore, a sede del lupanare) sia nei confronti di chi, onde godere dei favori del meretricio, debba, tuttavia, accedere a taluni servizi accessori (si immagini il soggetto che eserciti l'attività di affittacamere, il quale incrementi il prezzo della pigione nel caso in cui il locale serva per attività sessuali a pagamento, dovendosi distinguere questa fattispecie da quella, contermine, di chi abitualmente tolleri l'esercizio del meretricio nel locale da lui gestito, proprio in funzione del fatto che vi sia o non vi sia una indebita locupletazione da parte di costui). Nel caso di specie, come abbiamo visto, il corrispettivo per la consumazione della bottiglia di vino prosecco, se corredato dalla prestazione sessuale, era di un importo sensibilmente superiore a quello ordinariamente praticato, costituendo tale sovrapprezzo il prodotto dello sfruttamento della altrui prostituzione. In ordine al quinto motivo di ricorso, afferente alla mancanza dell'elemento soggettivo dello sfruttamento della prostituzione, valgono le medesime considerazione svolte in occasione della trattazione del motivo riguardante l'elemento soggettivo del reato di reclutamento, con la semplificazione accertativa che, a differenza del reato dianzi esaminato, quello di sfruttamento della prostituzione è reato a dolo generico, in ordine al quale è sufficiente, senza che occorrano finalità estranee alla immediata direzione della condotta, la mera consapevolezza che il beneficio, finanziario o semplicemente patrimoniale, illecitamente ricavato dall'agente sia derivante dall'altrui esercizio della prostituzione. Cosa che, per le ragioni appena dianzi illustrate, è indubbia nella fattispecie. Venendo a questo punto all'esame dell'ultimo motivo di impugnazione, riguardante la determinazione della pena ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate e non di sola equivalenza, si rileva che si tratta anche in questo caso di doglianze prive dì pregio. Quanto alla determinazione della pena, è ben vero che la quantificazione di questa è stata motivata in termini sintetici, ma è altrettanto vero che, allorchè la sanzione è determinata in misura prossima al minimo edittale o, comunque, contenuta al di sotto del medio edittale, l'onere motivazionale è soddisfatto anche attraverso il richiamo alle previsioni normative che regolano questa fase del giudizio e tramite la indicazione della ritenuta congruità della pena per come inflitta (Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 luglio 2019, n. 29968); lo stesso vale anche per i singoli aumenti relativi ai reati considerati in continuazione esterna con quello ritenuto più grave, laddove Qf l'aumento di pena per essi rivesta i caratteri delle esiguit:à (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 22 novembre 2022, n. 44428). Per quanto attiene, infine, al giudizio di equivalenza e non di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate, è sufficiente rilevare che si tratta di una valutazione rimessa alla prudente discrezionalità del giudice del merito, suscettibile di essere sindacata di fronte a questa Corte o se ritenuta non conforme alla legge ovvero se manifestamente illogica (fra le altre: Corte di cassazione, Sezione II penale, 26 giugno 2017, n. 31543); cosa che in questo caso, non ricorre all'evidenza, posto che la scelta di valorizzare l'elevato numero di persone convolte dagli imputati nella vicenda delittuosa è fattore che, evidenziando un elevato radicamento del dolo - inteso come consapevole volontà di porsi al di fuori delle regole del diritto - incide indubbiamente sulla gravità del fatto e, pertanto, sulla entità della pena che risulta adeguata ad esso. Conclusivamente, i due ricorsi presentati dagli imputati debbono essere dichiarati inammissibili e, pertanto, visto l'art. 616 cod. proc. pen., i due ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di curo 1000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente