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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 1967

Cassazione n. 03080/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/07/1967 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile: in quanto si tratta di doglianze (in tema di responsabilità penale e recidiva) manifestamente infondate, in quanto meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e non viziati dai giudici di merito; vertendosi in caso di c.d.

"doppia conforme", le due sentenze di merito possono essere infatti lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr. in tema di tra le tante, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16/12/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/07/1967 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile: in quanto si tratta di doglianze (in tema di responsabilità penale e recidiva) manifestamente infondate, in quanto meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e non viziati dai giudici di merito; vertendosi in caso di c.d. "doppia conforme", le due sentenze di merito possono essere infatti lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr. in tema di tra le tante, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il
Sentenza Cassazione n. 03080/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris