CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00665/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo, l'annullamento con rinvio limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] per il terzo motivo di ricorso e l'inammissibilità nel resto, nonché l'annullamento con rinvio per le altre posizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 21 maggio 2020 dalla Corte di appello di Firenze, che ha riformato parzialmente la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno che — all'esito di rito abbreviato — aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta documentale semplice in relazione alle società Impianti elettrici M.V.M. (capo A) e [OSCURATO:SOCIETA]. (capo B), dichiarate fallite dal Tribunale di Livorno rispettivamente il 10 aprile 2013 ed il 9 aprile 2014. Più precisamente: in primo grado — riqualificate entrambe le originarie contestazioni di bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta documentale semplice — [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per entrambi i reati, [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo A) e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo B); per l'addebito di bancarotta fraudolenta distrattiva, il Giudice dell'udienza preliminare aveva assolto gli imputati con la formula 'perché il fatto non sussiste'; in appello, [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dalla bancarotta documentale relativa alla società [OSCURATO:SOCIETA]. (capo B) per non aver commesso il fatto e la pena, per tutti gli imputati, è stata modificata. 2. Contro l'anzidetta sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del comune difensore di fiducia, ricorso che conta tre motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso — espressamente riferito alle sole posizioni di Martina e [OSCURATO:PERSONA] — deduce violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. perché, a dispetto della pena di mesi sei di reclusione inflitta ai due prevenuti dal Giudice di prime cure e nonostante non vi fosse appello della parte pubblica, la Corte di appello ha riformato in malam partem il trattamento sanzionatorio, infliggendo ai ricorrenti la pena di mesi dieci di reclusione. 2.2. Il secondo motivo di ricorso — riferito nell'impugnativa a tutti gli imputati — lamenta violazione dell'art. 217 legge fall. e vizio di motivazione quanto al giudizio di riferibilità soggettiva del fatto benché i ricorrenti non fossero più amministratori delle società al momento del fallimento. 2.3. Il terzo motivo di ricorso — riferito al solo [OSCURATO:PERSONA], che risponde del solo reato sub A) — denunzia vizio di motivazione in quanto, pur avendo la Corte territoriale affermato che [OSCURATO:PERSONA] era stata amministratore della MVM fino al 31 ottobre 2012 (informazione evincibile anche dalla sentenza di primo grado), aveva poi contraddittoriamente sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] era stato amministratore della società dall'epoca di costituzione e fino alla data anzidetta. La svista è essenziale in quanto, avendo la Corte territoriale escluso il ruolo di amministratore di fatto della MVM, l'imputato doveva essere mandato assolto. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono parzialmente fondati.1. Non è fondato ma è, anzi, inammissibile il secondo motivo di ricorso riferito nell'impugnativa a tutti gli imputati che lamenta violazione dell'art. 217 legge fall. e vizio di motivazione quanto al giudizio di riferibilità soggettiva del fatto ai ricorrenti, benché i medesimi non fossero più amministratori delle società al momento del fallimento. Detto argomento di censura è manifestamente infondato in quanto, sia che la contabilità non fosse stata tenuta, sia che fosse stata tenuta in maniera irregolare, ne deve rispondere anche l'amministratore di diritto del periodo a cui si riferiscono l'omissione o l'irregolarità a prescindere da chi gli succeda nella carica e rivesta l'incarico gestorio al momento della dichiarazione di fallimento. La sentenza evocata dal ricorrente riguarda il caso di bancarotta fraudolenta documentale da occultamento o distruzione della contabilità, attività che ben potrebbero essere state compiute dall'amministratore subentrato, mentre, nel nostro caso, si tratta di vizi originari della tenuta della contabilità che vanno certamente ascritti a chi rivestiva la carica all'epoca in cui si riferiscono. 2. Come anticipato, vi sono altre censure che hanno colto nel segno. In particolare, il Collegio deve rilevare che il motivo il primo sulla reformatio in peius proposto nell'interesse di Manuel e [OSCURATO:PERSONA] è fondato in quanto, benché la motivazione della sentenza di primo grado sul trattamento sanzionatorio sia monca e sembri non corrispondere al dispositivo, quest'ultimo reca l'indicazione che Martina e [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente riconosciuti responsabili per le bancarotte semplici di cui ai capi A) e B) — sono stati condannati alla pena di sei mesi di reclusione; donde l'inflizione di dieci mesi di reclusione in appello viola il divieto di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., non essendovi stata impugnazione della parte pubblica. La fondatezza del motivo di ricorso in esame impone di prendere atto che, per [OSCURATO:PERSONA], è decorso, il 10 ottobre 2020, il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, giacché la data di consumazione del reato sub A), che si identifica con quella della sentenza dichiarativa di fallimento della Impianti elettrici MVM, è 10 aprile 2013. Lo stesso non può dirsi per [OSCURATO:PERSONA], in quanto il reato sub B) per cui il ricorrente è stato condannato è stato commesso il 9 aprile 2014, tale essendo la data della dichiarazione di fallimento della VIRM s.r.I.; ne consegue che, con specifico riferimento a questa posizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio quanto al trattamento sanzionatorio, che ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. — va rettificato da questa Corte, portando la pena a quella individuata dal primo Giudice ed illegittimamente aumentata, quindi a mesi sei di reclusione. 3. Il terzo motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] lamenta contraddittorietà della motivazione quanto alla data in cui ha rivestito la carica amministrativa nella MVM — non è manifestamente infondato. A pag. 4, infatti, la Corte distrettuale scrive che [OSCURATO:PERSONA] era stato amministratore della società predetta dalla data di costituzione fino al 30 giugno 2002 ed al subingresso di [OSCURATO:PERSONA] e poi, alle pagg. 5 e 6, offre un dato diverso, vale a dire che Rossi era stato amministratore fino al 30 ottobre 2012, insieme a [OSCURATO:PERSONA]. Potrebbe trattarsi di un mero errore materiale poi rettificato nella medesima sentenza, ma ciò rende equivoca la ricostruzione di un dato essenziale ai fini del giudizio di penale responsabilità, dal momento che proprio alla carica amministrativa degli ultimi tre anni la Corte di merito ha collegato la responsabilità per la bancarotta semplice della MVM (avendo escluso, invece, il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente). Occorre, infine aggiungere che, dalla sentenza di primo grado, non si evincono dati più precisi. Orbene, la non manifesta infondatezza del motivo di ricorso in esame impone di prendere atto anche per [OSCURATO:PERSONA], così come è stato per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al medesimo reato sub A), della maturazione, ad oggi, del termine massimo di prescrizione. Non vi è spazio, di contro, per un proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] osserva, a tale riguardo, che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il Giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu °cui'', che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, escluso che il secondo motivo di ricorso contenga censure dotate della suindicata portata demolitoria, la doglianza di cui al terzo motivo riguarda un vizio di motivazione che, ove ritenuto, al più avrebbe determinato un annullamento con rinvio della sentenza impugnata, rinvio tuttavia inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per essersi il reato estinto per prescrizione. Annulla senza rinvio la medesima sentenza per il reato di cui al capo b) per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in mesi sei di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Così deci