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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 03132/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33305/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 725/2019 pubblicata il 17/05/2019, R.G. n. 1635/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che, accedete la illegittimità del demansionamento di [OSCURATO:PERSONA], ha condannato la datrice di lavoro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a riassegnare al lavoratore le mansioni in precedenza svolte, o compatibili con la qualifica rivestita, e al risarcimento del danno quantificato in € 609,55 per ogni mese di demansionamento a decorrere dal 1 novembre 2015 sino all'effettiva riassegnazione;

2. il giudice di appello, premesso che la sentenza di prime cure aveva fondato la illegittimità dell'assegnazione a mansioni inferiori sulla carenza di prova del requisito della effettività della modifica organizzativa coinvolgente la posizione di lavoro del Rondelli, requisito prescritto a tal fine dall'art. 2013 cod. civ. comma 2, nel testo applicabile ratione temporis risultante dalla modifica introdotta dall'art. 3 d.

Igs n. 81/2015, ha ritenuto, sulla base del principio della ragione più liquida, che la controversia potesse essere decisa alla luce del fatto che il demansionamento non aveva comportato l'assegnazione in concreto di mansioni riconducibili al livello immediatamente inferiore (IV livello) rispetto a quello rivestito dal Rondelli all'atto del demansionamento ( Vlivello), ma ad un livello ulteriormente inferiore (III livello) e quindi determinato un "salto" di ben due livelli rispetto a quello di appartenenza, come non consentito dalla previsione di legge; ha quindi respinto il motivo di gravame incentrato sulla condanna al risarcimento del danno osservando che l'adibizione alle nuove mansioni aveva fatto venir meno gli elementi caratterizzanti la professionalità acquisita dal lavoratore nel livello anteriore alla modifica e che tanto giustificava il ristoro del pregiudizio subito mediante determinazione equitativa del relativo importo commisurata ad una quota percentuale della retribuzione spettante ; ha ritenuto assorbiti gli altri profili di censura;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di un unico motivo; la parte intimata ha resistito con controricorso; Considerato che

1. con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 23 c.c.n.l. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione; denunzia l'errore del giudice di appello nella valutazione del materiale probatorio per avere ritenuto che il demansionamento operato ai sensi dell'art. 2103, comma 2, cod. civ., non concernesse il livello di inquadramento immediatamente inferiore ma quello successivo; richiama a tal fine il contenuto della declaratoria corrispondente al IV livello del contratto collettivo applicabile, formalmente attribuito al Rondelli, evidenziando che nell'ambito della medesima declaratoria si collocavano le figure professionali di operatore di call center/customer care assegnate al Rondelli; si duole in relazione alla domanda risarcitoria dell'errata considerazione del carattere essenziale del requisito della gestione delle risorse umane che assume alternativo al fine della riconducibilità dei compiti svolti a quelli propri della declaratoria immediatamente inferiore a quella originaria;

2. il motivo di ricorso è inammissibile;

2.1. occorre premettere che la interpretazione della sentenza impugnata, secondo la quale il comma 2 dell'art. 2013 cod. civ. (nel testo, applicabile ratione temporis, risultante dal testo risultante dalla novella di cui all'art. 3 d.

Igs n. 81/2015) consente, in presenza di modifica degli assetti aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, il demansionamento di questi solo nel limite del livello di inquadramento immediatamente inferiore a quello rivestito al momento del demansionamento, risulta corretta; tale approdo interpretativo è sorretto infatti sia dal dato testuale, come reso palese dall'uso del sostantivo singolare per indicare il livello in relazione al quale può operarsi il demansionamento, sia dalla necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma in esame, fondata sulla esigenza di contenere in un limite definito la facoltà datoriale di demansionare il dipendente in ragione anche degli interessi di rilievo costituzionali coinvolti in relazione all'ambito di svolgimento della prestazione lavorativa ( Cass. n. 14443 del 2006);

2.3. ciò posto non sussiste il denunziato errore di diritto in quanto la sentenza impugnata ha espressamente dato atto che la declaratoria relativa al IV livello comprendeva anche la figura professionale di operatore di cali center/customer care, corrispondente alle mansioni formalmente assegnate al Rondelli, ma ha riscontrato che tuttavia i compiti ai quali era stato in concreto adibito il lavoratore, sostanzialmente compiti di back office, non presentavano le caratteristiche proprie della declaratoria relativa al livello attribuito, per difetto di quei compiti tecnico operativi di adeguata complessità e di quelle attività di coordinamento e/o supporto professionale di altri lavoratori, ovvero di compiti di natura specialistica, proprio del IV livello; tale accertamento di fatto non risulta validamente incrinato dall'odierna ricorrente in difetto di deduzione di vizio motivazionale, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. ;

2.4. analogamente deve ritenersi in relazione alla conferma della statuizione risarcitoria, che si pone su un piano diverso e conseguenziale rispetto alla verifica del demansionamento ed è frutto dello specifico accertamento di fatto - non oggetto di censura - della perdita di professionalità connessa all'adibizione a compiti inferiori; non sussiste il denunziato errore di diritto in quanto il giudice di merito si è limitato a rilevare la concreta perdita di professionalità connessa al venir mendo della gestione e del coordinamento di sottoposti, caratterizzanti il precedente impiego, ma non ha mostrato di ritenere, come viceversa sostenuto di ricorrente, che tale gestione e coordinamento si configurassero quali elementi essenziali ed imprescindibili nell'ambito della declaratoria corrispondente al IV livello;

3. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza;4. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del, ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art.13 d.

P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez.

Un. n. 23535/2019); P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 5.000,00 per compensi professionali C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33305/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 725/2019 pubblicata il 17/05/2019, R.G. n. 1635/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che, accedete la illegittimità del demansionamento di [OSCURATO:PERSONA], ha condannato la datrice di lavoro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a riassegnare al lavoratore le mansioni in precedenza svolte, o compatibili con la qualifica rivestita, e al risarcimento del danno quantificato in € 609,55 per ogni mese di demansionamento a decorrere dal 1 novembre 2015 sino all'effettiva riassegnazione; 2. il giudice di appello, premesso che la sentenza di prime cure aveva fondato la illegittimità dell'assegnazione a mansioni inferiori sulla carenza di prova del requisito della effettività della modifica organizzativa coinvolgente la posizione di lavoro del Rondelli, requisito prescritto a tal fine dall'art. 2013 cod. civ. comma 2, nel testo applicabile ratione temporis risultante dalla modifica introdotta dall'art. 3 d. Igs n. 81/2015, ha ritenuto, sulla base del principio della ragione più liquida, che la controversia potesse essere decisa alla luce del fatto che il demansionamento non aveva comportato l'assegnazione in concreto di mansioni riconducibili al livello immediatamente inferiore (IV livello) rispetto a quello rivestito dal Rondelli all'atto del demansionamento ( Vlivello), ma ad un livello ulteriormente inferiore (III livello) e quindi determinato un "salto" di ben due livelli rispetto a quello di appartenenza, come non consentito dalla previsione di legge; ha quindi respinto il motivo di gravame incentrato sulla condanna al risarcimento del danno osservando che l'adibizione alle nuove mansioni aveva fatto venir meno gli elementi caratterizzanti la professionalità acquisita dal lavoratore nel livello anteriore alla modifica e che tanto giustificava il ristoro del pregiudizio subito mediante determinazione equitativa del relativo importo commisurata ad una quota percentuale della retribuzione spettante ; ha ritenuto assorbiti gli altri profili di censura; 3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di un unico motivo; la parte intimata ha resistito con controricorso; Considerato che 1. con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 23 c.c.n.l. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione; denunzia l'errore del giudice di appello nella valutazione del materiale probatorio per avere ritenuto che il demansionamento operato ai sensi dell'art. 2103, comma 2, cod. civ., non concernesse il livello di inquadramento immediatamente inferiore ma quello successivo; richiama a tal fine il contenuto della declaratoria corrispondente al IV livello del contratto collettivo applicabile, formalmente attribuito al Rondelli, evidenziando che nell'ambito della medesima declaratoria si collocavano le figure professionali di operatore di call center/customer care assegnate al Rondelli; si duole in relazione alla domanda risarcitoria dell'errata considerazione del carattere essenziale del requisito della gestione delle risorse umane che assume alternativo al fine della riconducibilità dei compiti svolti a quelli propri della declaratoria immediatamente inferiore a quella originaria; 2. il motivo di ricorso è inammissibile; 2.1. occorre premettere che la interpretazione della sentenza impugnata, secondo la quale il comma 2 dell'art. 2013 cod. civ. (nel testo, applicabile ratione temporis, risultante dal testo risultante dalla novella di cui all'art. 3 d. Igs n. 81/2015) consente, in presenza di modifica degli assetti aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, il demansionamento di questi solo nel limite del livello di inquadramento immediatamente inferiore a quello rivestito al momento del demansionamento, risulta corretta; tale approdo interpretativo è sorretto infatti sia dal dato testuale, come reso palese dall'uso del sostantivo singolare per indicare il livello in relazione al quale può operarsi il demansionamento, sia dalla necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma in esame, fondata sulla esigenza di contenere in un limite definito la facoltà datoriale di demansionare il dipendente in ragione anche degli interessi di rilievo costituzionali coinvolti in relazione all'ambito di svolgimento della prestazione lavorativa ( Cass. n. 14443 del 2006); 2.3. ciò posto non sussiste il denunziato errore di diritto in quanto la sentenza impugnata ha espressamente dato atto che la declaratoria relativa al IV livello comprendeva anche la figura professionale di operatore di cali center/customer care, corrispondente alle mansioni formalmente assegnate al Rondelli, ma ha riscontrato che tuttavia i compiti ai quali era stato in concreto adibito il lavoratore, sostanzialmente compiti di back office, non presentavano le caratteristiche proprie della declaratoria relativa al livello attribuito, per difetto di quei compiti tecnico operativi di adeguata complessità e di quelle attività di coordinamento e/o supporto professionale di altri lavoratori, ovvero di compiti di natura specialistica, proprio del IV livello; tale accertamento di fatto non risulta validamente incrinato dall'odierna ricorrente in difetto di deduzione di vizio motivazionale, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. ; 2.4. analogamente deve ritenersi in relazione alla conferma della statuizione risarcitoria, che si pone su un piano diverso e conseguenziale rispetto alla verifica del demansionamento ed è frutto dello specifico accertamento di fatto - non oggetto di censura - della perdita di professionalità connessa all'adibizione a compiti inferiori; non sussiste il denunziato errore di diritto in quanto il giudice di merito si è limitato a rilevare la concreta perdita di professionalità connessa al venir mendo della gestione e del coordinamento di sottoposti, caratterizzanti il precedente impiego, ma non ha mostrato di ritenere, come viceversa sostenuto di ricorrente, che tale gestione e coordinamento si configurassero quali elementi essenziali ed imprescindibili nell'ambito della declaratoria corrispondente al IV livello; 3. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza;4. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del, ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 5.000,00 per compensi professionali C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per
Sentenza Cassazione n. 03132/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris