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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35665/2022

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iesame di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]„ The chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] i.

Con l'ordinariLa impugnata, il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l'istanza ex art. 309 cod proc. peri. di [OSCURATO:PERSONA] avverso l ordinanza dei (, i.p. di Roma dei 9 maggio 2022, applicativa della misura della a istoffia cautelare in carcere, in relazione al reato di cui al capo 63) di inmIpazione, i er avere, in concorso rT.on conndagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] detenuto a fini di spaccio e ceduto a terzi, in più di trenta occasioni, sostanza stupefacente di tipo cocaina, consegnandola sulla piazza di spaccio di via Adro (gestita dalla famiglia Costanzo), in un periodo di tempo compreso tra 1'11 agosto ed il 22 settembre 2020.

Il compendio indiziario è costituito dall'esito dell'attività intercettiva, dalle immagini riprese dalle telecamere e dai servizi di osservazione, pedinamento e controllo della polizia giudiziaria, spesso corroborati da sequestri della sostanza o dall'arresto del singolo acquirente.

Il Tribunale del riesame sulla base di tale materiale ha ritenuto l'esistenza di una continua attività di spaccio nei pressi di una casa popolare in via Andro, che costituiva, appunto, "la piazza di spaccio".

2. Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione la difesa del [OSCURATO:PERSONA] deducendo i seguenti motivi:

2.1. Illogicità dell'ordinanza con riguardo alla erronea qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 1, anziché dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90, Gli elementi probatori evidenzierebbero un'attività di cessione di sostanza stupefacente di ridotto allarme sociale, con singole cessioni di sostanza stupefacente di modica quantità, peraltro dilazionate nel tempo.

La perquisizione nei confronti dell'indagato ha avuto esito negativo, non essendo stato trovato in possesso di sostanza :-Aupefacente.

Sarebbero stati unicamente valorizzati precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA].

La destinazione dello stupefacente diretto a circolare nella piazza di spaccio di via Adro non sarebbe provata.

Nel periodo di indagine l'indagato avrebbe rifornito un unico soggetto senza mai gestire il luogo dello spaccio.

Il requisito della continuatività dell'attività di spaccio sarebbe circoscritto a pochissime dosi alla volta e non sarebbe state accertate modalità particolarmente allarmanti di tale attività.

La diversa qualificazione del fatto inciderebbe sulla proporzionalità della misura, considerato che l'indagato era regolare sul territorio nazionale, disponendo di un'abitazione, concessa in locazione a sua moglie.

2.2. Con il secondo motivo, il difensore deduce l'illogicità dell'ordinanza e la erronea interpretazione della legge penale con riguardo alla attualità delle esigenze cautelari.

L'ordinanza cautelare faceva riferimento ad esigenze probatorie oramai risalenti a circa due anni prima ed ometteva di valutare le mutate condizioni di vita del [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel frattempo, si era sposato con la cittadina italiana [OSCURATO:PERSONA], con la quale conviveva in Roma e dalla quale aveva avuto un figlio, ed aveva un'attività lavorativa preso l'autolavaggio di proprietà della stessa.

Misura cautelare più adeguata appare essere quella degli arresti domiciliari presso la propria compagna con l'autorizzazione a recarsi sul posto di lavoro.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato. 2.11 primo motivo di ricorso deve essere rigettato.

La pronuncia impugnata ha fatto corretta applicazione del principio, confermato dalle Sezioni unite della Cassazione, secondo il quale il giudice, nel verificare la sussistenza della fattispecie di lieve entità deve valutare i relativi indici complessivamente e, quindi, va abbandonata l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri.

Con l'ulteriore conseguenza per cui è possibile che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo.

In altri termini l'individuazione della fattispecie implica anche la possibilità che tra i vari elementi da considerare si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie.

Egualmente, l'elaborazione della valutazione di tutti gli indici rilevanti ai fini in esame non esclude che uno di essi assuma in c.oncreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri.

Ed è altrettanto necessario che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, dimostrare -come emerge nel caso di specie -di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. (cfr. in motivazione, Sez.

U, n. 51063 dei 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076).

Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha rinvenuto e valorizzato peculiari modalità e circostanze proprie di tutte le condotte, la cessione, che avveniva attraverso i coindagati Ferranti e [OSCURATO:PERSONA], di cocaina dietro il pagamento di denaro o dello scambio di hashish, in un ristretto ambito temporale e territoriale, tutte riguardanti droga destinata a circolare su una piazza di spaccio già esistente in via Adro e, in particolare, in favore di un gruppo di soggetti tra loro collegati, così da ricostruire congruamente una comune cornice complessiva che incide su tutte le fattispecie in termini di non lieve entità; cosicc.hè è sotto tale profilo, che non pregiudica l'autonomia delle singole condotte in continuazione ma nel contempo è coerente con la necessaria valutazione di tutte le modalità e circostanze con Cui SI realizzano le azioni criminali, senza escludere aspetti comuni o che comunque rilevino reciprocamente nella definizione di un pericolo sociale allarmante, che anche in caso di continuazione tra reati è possibile valorizzare, nel caso concreto, le loro reciproche eventuali implicazioni in punto di offensività, ossia sotto il profilo della sussistenza o meno della lieve entità delle condotte.

La Corte di cassazione, al riguardo, già ha evidenziato che mezzi, modalità o circostanze dell'azione impongono una valutazione non atomistica della singola condotta, che deve, invece, essere contestualizzata e considerata, appunto, nel suo concreto divenire.

Se la singola cessione costituisce manifestazione effettiva della ben più ampia (e comprovata) capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico né occasionale sostanza stupefacente, la valutazione della sua offensività non può essere ancorata al solo dato della quantità di volta in volta ceduta, ma deve essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga, appunto, ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva.

Anche l'utilizzo di altre persone (e, in generale, il concorso nel reato), quale specifica modalità della condotta, può essere utilmente valutato quale espressione del maggior potenziale offensivo del fatto.

La condotta insomma non può essere valutata quale frammento di vita avulso dalla realtà; quando i dati a disposizione lo consentono, il giudice deve utilizzarli per valutare in modo complessivo la potenzialità offensiva che il fatto esprime, senza arrestarsi ai dato ponderale.

Sicché, sostenere che la pluralità di condotte di cessione della droga reiterate nel tempo non è incompatibile con una valutazione di lieve entità del fatto, non equivale ad affermare il contrario (cfr, in motivazione, Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 14/02/2017, Bandera, Rv. 269149; Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529).

Pertanto, se la continuazione tra reati in materia di stupefacenti non osta di per sé ad un giudizio di lieve entità per ciascuno di essi, egualmente le peculiarità delle singole condotte, per la comunanza di dati significativi oppure per le eventuali reciproche correlazioni fattuali possono, nel caso concreto, essere valorizzate sul piano della sussistenza o meno della lieve entità delle condotte medesime.

Sulla base di queste considerazioni l'interfacciarsi del ricorrente, unitamente ad altri complici, in modo stabile con una piazza di spaccio o comunque con un luogo di abituale luogo di smercio di sostanze stupefacenti, operato da un gruppo individuato, induce a ritenere esente da vizi logici la valutazione operata dal Tribunale del Riesame.

3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

Al riguardo, in modo del tutto congruo, il Tribunale ha valorizzato i precedenti penali anche specifici del [OSCURATO:PERSONA] e, inoltre, il suo recente arresto, avvenuto nel dicembre 2021, sempre per reati in materia di droghe pesanti, episodio nel corso del quale l'indagato non ha esitato a sguinzagliare dei cani feroci, opponendo così resistenza ai militari intervenuti per sottoporlo a perquisizione.

Proprio sulla base di tale significativa circostanza, il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenie il concreto ed attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa indole.

Correttamente il Tribunale ha rilevato che a fronte dell'asserito cambiamento di stile di vita dell'imputato, la sua pervicace continuità nel comportamento violativo delle regole, dalla condanna del 2015 a quattro anni di reclusione per detenzione di sostanze stupefacenti, ai fatti oggetto del presente procedimento e, infine, a quelli del dicembre 2021, appare dimostrativa dell'attualità delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura applicata.

4. Alla dichiarazione di rigetto consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iesame di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]„ The chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] i. Con l'ordinariLa impugnata, il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l'istanza ex art. 309 cod proc. peri. di [OSCURATO:PERSONA] avverso l ordinanza dei (, i.p. di Roma dei 9 maggio 2022, applicativa della misura della a istoffia cautelare in carcere, in relazione al reato di cui al capo 63) di inmIpazione, i er avere, in concorso rT.on conndagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] detenuto a fini di spaccio e ceduto a terzi, in più di trenta occasioni, sostanza stupefacente di tipo cocaina, consegnandola sulla piazza di spaccio di via Adro (gestita dalla famiglia Costanzo), in un periodo di tempo compreso tra 1'11 agosto ed il 22 settembre 2020. Il compendio indiziario è costituito dall'esito dell'attività intercettiva, dalle immagini riprese dalle telecamere e dai servizi di osservazione, pedinamento e controllo della polizia giudiziaria, spesso corroborati da sequestri della sostanza o dall'arresto del singolo acquirente. Il Tribunale del riesame sulla base di tale materiale ha ritenuto l'esistenza di una continua attività di spaccio nei pressi di una casa popolare in via Andro, che costituiva, appunto, "la piazza di spaccio". 2. Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione la difesa del [OSCURATO:PERSONA] deducendo i seguenti motivi: 2.1. Illogicità dell'ordinanza con riguardo alla erronea qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 1, anziché dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90, Gli elementi probatori evidenzierebbero un'attività di cessione di sostanza stupefacente di ridotto allarme sociale, con singole cessioni di sostanza stupefacente di modica quantità, peraltro dilazionate nel tempo. La perquisizione nei confronti dell'indagato ha avuto esito negativo, non essendo stato trovato in possesso di sostanza :-Aupefacente. Sarebbero stati unicamente valorizzati precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA]. La destinazione dello stupefacente diretto a circolare nella piazza di spaccio di via Adro non sarebbe provata. Nel periodo di indagine l'indagato avrebbe rifornito un unico soggetto senza mai gestire il luogo dello spaccio. Il requisito della continuatività dell'attività di spaccio sarebbe circoscritto a pochissime dosi alla volta e non sarebbe state accertate modalità particolarmente allarmanti di tale attività. La diversa qualificazione del fatto inciderebbe sulla proporzionalità della misura, considerato che l'indagato era regolare sul territorio nazionale, disponendo di un'abitazione, concessa in locazione a sua moglie. 2.2. Con il secondo motivo, il difensore deduce l'illogicità dell'ordinanza e la erronea interpretazione della legge penale con riguardo alla attualità delle esigenze cautelari. L'ordinanza cautelare faceva riferimento ad esigenze probatorie oramai risalenti a circa due anni prima ed ometteva di valutare le mutate condizioni di vita del [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel frattempo, si era sposato con la cittadina italiana [OSCURATO:PERSONA], con la quale conviveva in Roma e dalla quale aveva avuto un figlio, ed aveva un'attività lavorativa preso l'autolavaggio di proprietà della stessa. Misura cautelare più adeguata appare essere quella degli arresti domiciliari presso la propria compagna con l'autorizzazione a recarsi sul posto di lavoro.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2.11 primo motivo di ricorso deve essere rigettato. La pronuncia impugnata ha fatto corretta applicazione del principio, confermato dalle Sezioni unite della Cassazione, secondo il quale il giudice, nel verificare la sussistenza della fattispecie di lieve entità deve valutare i relativi indici complessivamente e, quindi, va abbandonata l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Con l'ulteriore conseguenza per cui è possibile che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo. In altri termini l'individuazione della fattispecie implica anche la possibilità che tra i vari elementi da considerare si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie. Egualmente, l'elaborazione della valutazione di tutti gli indici rilevanti ai fini in esame non esclude che uno di essi assuma in c.oncreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri. Ed è altrettanto necessario che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, dimostrare -come emerge nel caso di specie -di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. (cfr. in motivazione, Sez. U, n. 51063 dei 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha rinvenuto e valorizzato peculiari modalità e circostanze proprie di tutte le condotte, la cessione, che avveniva attraverso i coindagati Ferranti e [OSCURATO:PERSONA], di cocaina dietro il pagamento di denaro o dello scambio di hashish, in un ristretto ambito temporale e territoriale, tutte riguardanti droga destinata a circolare su una piazza di spaccio già esistente in via Adro e, in particolare, in favore di un gruppo di soggetti tra loro collegati, così da ricostruire congruamente una comune cornice complessiva che incide su tutte le fattispecie in termini di non lieve entità; cosicc.hè è sotto tale profilo, che non pregiudica l'autonomia delle singole condotte in continuazione ma nel contempo è coerente con la necessaria valutazione di tutte le modalità e circostanze con Cui SI realizzano le azioni criminali, senza escludere aspetti comuni o che comunque rilevino reciprocamente nella definizione di un pericolo sociale allarmante, che anche in caso di continuazione tra reati è possibile valorizzare, nel caso concreto, le loro reciproche eventuali implicazioni in punto di offensività, ossia sotto il profilo della sussistenza o meno della lieve entità delle condotte. La Corte di cassazione, al riguardo, già ha evidenziato che mezzi, modalità o circostanze dell'azione impongono una valutazione non atomistica della singola condotta, che deve, invece, essere contestualizzata e considerata, appunto, nel suo concreto divenire. Se la singola cessione costituisce manifestazione effettiva della ben più ampia (e comprovata) capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico né occasionale sostanza stupefacente, la valutazione della sua offensività non può essere ancorata al solo dato della quantità di volta in volta ceduta, ma deve essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga, appunto, ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva. Anche l'utilizzo di altre persone (e, in generale, il concorso nel reato), quale specifica modalità della condotta, può essere utilmente valutato quale espressione del maggior potenziale offensivo del fatto. La condotta insomma non può essere valutata quale frammento di vita avulso dalla realtà; quando i dati a disposizione lo consentono, il giudice deve utilizzarli per valutare in modo complessivo la potenzialità offensiva che il fatto esprime, senza arrestarsi ai dato ponderale. Sicché, sostenere che la pluralità di condotte di cessione della droga reiterate nel tempo non è incompatibile con una valutazione di lieve entità del fatto, non equivale ad affermare il contrario (cfr, in motivazione, Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 14/02/2017, Bandera, Rv. 269149; Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529). Pertanto, se la continuazione tra reati in materia di stupefacenti non osta di per sé ad un giudizio di lieve entità per ciascuno di essi, egualmente le peculiarità delle singole condotte, per la comunanza di dati significativi oppure per le eventuali reciproche correlazioni fattuali possono, nel caso concreto, essere valorizzate sul piano della sussistenza o meno della lieve entità delle condotte medesime. Sulla base di queste considerazioni l'interfacciarsi del ricorrente, unitamente ad altri complici, in modo stabile con una piazza di spaccio o comunque con un luogo di abituale luogo di smercio di sostanze stupefacenti, operato da un gruppo individuato, induce a ritenere esente da vizi logici la valutazione operata dal Tribunale del Riesame. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Al riguardo, in modo del tutto congruo, il Tribunale ha valorizzato i precedenti penali anche specifici del [OSCURATO:PERSONA] e, inoltre, il suo recente arresto, avvenuto nel dicembre 2021, sempre per reati in materia di droghe pesanti, episodio nel corso del quale l'indagato non ha esitato a sguinzagliare dei cani feroci, opponendo così resistenza ai militari intervenuti per sottoporlo a perquisizione. Proprio sulla base di tale significativa circostanza, il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenie il concreto ed attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa indole. Correttamente il Tribunale ha rilevato che a fronte dell'asserito cambiamento di stile di vita dell'imputato, la sua pervicace continuità nel comportamento violativo delle regole, dalla condanna del 2015 a quattro anni di reclusione per detenzione di sostanze stupefacenti, ai fatti oggetto del presente procedimento e, infine, a quelli del dicembre 2021, appare dimostrativa dell'attualità delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura applicata. 4. Alla dichiarazione di rigetto consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna
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