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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 1963

Cassazione n. 40496/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/07/1963 avverso la sentenza del 26/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Forlì il 22 novembre 2016 in ordine al reato di cui all'art.186, comma 2 lett. b), d.

Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Cesena il 19 dicembre 2015.

L'esponente lamenta inosservanza di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile.

Nella sentenza impugnata è stata congruamente motivata la determinazione di non riconoscere all'imputato le attenuanti generiche in considerazione della vita anteatta connotata da plurimi precedenti, richiamandosi, quanto all'onere motivazionale del giudice in punto determinazione della pena, il costante orientamento della Corte di legittimità (Sez.

U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 24593101; Sez. 3 n. 35570 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27069401; Sez. 4 n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi, Rv. 26533201).

Occorre inoltre ricordare, in merito alla determinazione della pena, che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede quante volte la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la sola scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.25835601; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.25619701).

Nel caso concreto, il giudice di appello ha, peraltro, specificamente indicato le ragioni a sostegno della conferma del giudizio discrezionale svolto dal giudice di primo grado in merito alla determinazione della pena.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 29 settembre 2021 Il C nsigli«e estensore [OSCURATO:PERSONA] S rra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/07/1963 avverso la sentenza del 26/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Forlì il 22 novembre 2016 in ordine al reato di cui all'art.186, comma 2 lett. b), d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Cesena il 19 dicembre 2015. L'esponente lamenta inosservanza di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile. Nella sentenza impugnata è stata congruamente motivata la determinazione di non riconoscere all'imputato le attenuanti generiche in considerazione della vita anteatta connotata da plurimi precedenti, richiamandosi, quanto all'onere motivazionale del giudice in punto determinazione della pena, il costante orientamento della Corte di legittimità (Sez. U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 24593101; Sez. 3 n. 35570 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27069401; Sez. 4 n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi, Rv. 26533201). Occorre inoltre ricordare, in merito alla determinazione della pena, che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede quante volte la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la sola scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.25835601; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.25619701). Nel caso concreto, il giudice di appello ha, peraltro, specificamente indicato le ragioni a sostegno della conferma del giudizio discrezionale svolto dal giudice di primo grado in merito alla determinazione della pena. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29 settembre 2021 Il C nsigli«e estensore [OSCURATO:PERSONA] S rra
Sentenza Cassazione n. 40496/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris