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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18316/2023

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nte SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che, nel replicare alle conclusioni del Pubblico Ministero, ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Ancona confermava la sentenza del 04/12/2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di sigarette e di tabacco provenienti dal delitto di furto.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Ancona, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 175 cod. pen. e degli artt. 121 e 597, comma 5, cod. proc. pen., nonché l'omessa motivazione della sentenza impugnata relativamente alla propria richiesta del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale che aveva avanzato con la memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. che aveva trasmesso il 14 marzo 2022 a mezzo della pec all'indirizzo istituzionale della Corte d'appello di Ancona [OSCURATO:EMAIL] ; indirizzo che, sulla base del protocollo adottato dal Presidente della Corte d'appello di Ancona, risultava essere, appunto, quello al quale dovevano essere indirizzate le memorie difensive ex art.121 cod. proc. pen.

Il ricorrente premette che, nella specie, sussistevano le condizioni per la concessione del beneficio, atteso che: a) gli era stata inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni e una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'art. 135 cod. pen. e cumulata alla pena detentiva, lo avrebbe privato complessivamente della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi; b) dal proprio certificato del casellario giudiziale risultava solo un decreto penale di condanna a C 5.000,00 di multa divenuto esecutivo il 13/02/2013, condanna i cui effetti penali si erano però estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen.

Premessa, perciò, la sussistenza dell'astratta possibilità di usufruire della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, il ricorrente deduce che, a fronte della sollecitazione, a mezzo della menzionata memoria difensiva, della concessione del predetto beneficio, con l'indicazione degli elementi di fatto in base ai quali esso avrebbe potuto essere ragionevolmente riconosciuto, la Corte d'appello di Ancona non avrebbe potuto - come invece ha fatto - non motivare al riguardo. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo è fondato.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che «il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale "non decisione", non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado» (Sez.

U., n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376-01, in motivazione).

Nel caso di specie, dall'esame degli atti di causa risulta che l'imputato - con una memoria ex art. 121 cod. proc. pen. trasmessa dal proprio difensore, a mezzo della pec, all'indirizzo istituzionale della Corte d'appello di Ancona [OSCURATO:EMAIL] (indirizzo che, sulla base del protocollo adottato dal Presidente della Corte d'appello di Ancona, risultava essere quello al quale dovevano essere indirizzate le memorie difensive ex art. 121 cod. proc. pen.) - aveva sollecitato l'espletamento, da parte della stessa Corte d'appello di Ancona, del potere-dovere previsto dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., chiedendo, in particolare, l'applicazione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e indicando, altresì, gli elementi in base ai quali riteneva che il giudice di appello avrebbe potuto esercitare positivamente il proprio menzionato potere-dovere.

Posto che, pertanto, l'Halilaj si deve ritenere senz'altro legittimato a dolersi, con il ricorso per cassazione, del mancato esercizio di tale potere-dovere, si deve rilevare come la sentenza impugnata risulti effettivamente priva di qualsiasi motivazione in ordine alla mancata concessione del richiesto beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, con la conseguente sussistenza dei denunciati vizi di violazione di legge e mancanza di motivazione.

2. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia.

Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato.

Sente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che, nel replicare alle conclusioni del Pubblico Ministero, ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Ancona confermava la sentenza del 04/12/2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di sigarette e di tabacco provenienti dal delitto di furto. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Ancona, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 175 cod. pen. e degli artt. 121 e 597, comma 5, cod. proc. pen., nonché l'omessa motivazione della sentenza impugnata relativamente alla propria richiesta del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale che aveva avanzato con la memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. che aveva trasmesso il 14 marzo 2022 a mezzo della pec all'indirizzo istituzionale della Corte d'appello di Ancona [OSCURATO:EMAIL] ; indirizzo che, sulla base del protocollo adottato dal Presidente della Corte d'appello di Ancona, risultava essere, appunto, quello al quale dovevano essere indirizzate le memorie difensive ex art.121 cod. proc. pen. Il ricorrente premette che, nella specie, sussistevano le condizioni per la concessione del beneficio, atteso che: a) gli era stata inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni e una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'art. 135 cod. pen. e cumulata alla pena detentiva, lo avrebbe privato complessivamente della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi; b) dal proprio certificato del casellario giudiziale risultava solo un decreto penale di condanna a C 5.000,00 di multa divenuto esecutivo il 13/02/2013, condanna i cui effetti penali si erano però estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. Premessa, perciò, la sussistenza dell'astratta possibilità di usufruire della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, il ricorrente deduce che, a fronte della sollecitazione, a mezzo della menzionata memoria difensiva, della concessione del predetto beneficio, con l'indicazione degli elementi di fatto in base ai quali esso avrebbe potuto essere ragionevolmente riconosciuto, la Corte d'appello di Ancona non avrebbe potuto - come invece ha fatto - non motivare al riguardo. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo è fondato. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che «il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale "non decisione", non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado» (Sez. U., n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376-01, in motivazione). Nel caso di specie, dall'esame degli atti di causa risulta che l'imputato - con una memoria ex art. 121 cod. proc. pen. trasmessa dal proprio difensore, a mezzo della pec, all'indirizzo istituzionale della Corte d'appello di Ancona [OSCURATO:EMAIL] (indirizzo che, sulla base del protocollo adottato dal Presidente della Corte d'appello di Ancona, risultava essere quello al quale dovevano essere indirizzate le memorie difensive ex art. 121 cod. proc. pen.) - aveva sollecitato l'espletamento, da parte della stessa Corte d'appello di Ancona, del potere-dovere previsto dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., chiedendo, in particolare, l'applicazione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e indicando, altresì, gli elementi in base ai quali riteneva che il giudice di appello avrebbe potuto esercitare positivamente il proprio menzionato potere-dovere. Posto che, pertanto, l'Halilaj si deve ritenere senz'altro legittimato a dolersi, con il ricorso per cassazione, del mancato esercizio di tale potere-dovere, si deve rilevare come la sentenza impugnata risulti effettivamente priva di qualsiasi motivazione in ordine alla mancata concessione del richiesto beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, con la conseguente sussistenza dei denunciati vizi di violazione di legge e mancanza di motivazione. 2. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato. Sente
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