CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 dicembre 2023
Cassazione n. 12813/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale della Corte di Appello di L'Aquila; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza d06/10/2020 del tribunale di Teramo; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del PG dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 ottobre 2022 il tribunale di Teramo dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato ex art. 5 del Dlgs. 74/2000, per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione. 2. Avverso tale sentenza il Procuratore Generale della Corte di Appello di L'Aquila ha proposto ricorso deducendo un unico motivo di impugnazione. 3. Deduce il vizio di violazione di legge non avendo il giudice correttamente calcolato il termine di prescrizione, sia perchè al momento della pubblicazione della sentenza impugnata non era decorso il termine ordinario di prescrizione pari a sette anni e mezzo, sia perché, trattandosi di fatti successivi al 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della previsione di cui all'art. 17 comma 1 bis del Dlgs. 74/2000, troverebbe applicazione l'aumento di un terzo del termine ordinario di prescrizione del reato. In tal modo al momento della sentenza non era ancora decorso il termine di prescrizione. 4. Il ricorso è fondato, atteso che alla luce dell'art. 17 comma 1 bis del DIgs. 74/2000 il termine di prescrizione ordinario previsto per il reato cui attiene il presente procedimento è pari ad anni 8, e quindi quello massimo, comprensivo dell'aumento di un quarto, è pari ad anni 10, con scadenza del termine finale di prescrizione, al di là di eventuali sospensioni del medesimo, alla data del 30 dicembre 2023. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio dinnanzi alla Corte di appello di L'Aquila. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudìzio alla Corte di appello di L'Aquila. Così deciso il 22