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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 marzo 2024

Cassazione n. 34745/2025

Testo disponibile della fonte

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22644/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] PIEMONTE n.141/2024 depositata i l 18/03/2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] , esercente attività di “enti e organizzazioni sportive”, era attinta da avviso di accertamento T7E030701383-2021, mediante il quale, come da sentenza in epigrafe, l’Agenzia delle entrate le contestava “l’illegittimità della deduzione di costi per operazioni oggettivamente inesistenti rilevando condotte anomale di terzi”; segnatamente, “in esito a quanto emerso in capo alle società fornitrici (con specifico riferimento all’accertata inesistenza di una struttura imprenditoriale adeguata, agli inadempimenti tributari riscontrati in sede di verifica, all’irreperibilità di qualsivoglia struttura imprenditoriale, all’assenza di personale dipendente e di locali di proprietà o in affitto adibiti allo svolgimento di attività d’impresa), si contestava alla società che l’effettiva esistenza delle prestazioni fatturatele non risultava adeguatamente documentata.

I documenti giustificativi dei costi sostenuti non specificano analiticamente le prestazioni ricevute, ma si limitano a fornire informazioni del tipo “diffusione vostri marchi alta visibilità” o “come contratto stipulato nell’anno 2016”, in tal modo precludendo ogni tipo di verifica sui caratteri di esistenza ed inerenza della prestazione e di congruenza dei corrispettivi fatturati”.

2. Con sentenza n. 334/2023, depositata il 5/05/2023, la CGT I di Torino, adita dalla contribuente, respingeva il ricorso, ritenendo che l’A.E. avesse assolto l’onere probatorio incombentele, mentre la contribuente non avesse offerto idonea controprova (giacché, in particolare, “i contratti prodotti ed asseritamente stipulati con la [OSCURATO:PERSONA] e con la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] non riportano data certa, non risultano registrati e sono contraddistinti dall’assenza di dettagli”).

3. La contribuente proponeva appello, rigettato dalla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte, con la sentenza in epigrafe, ritenendo che la sentenza di primo grado potesse essere “integrata” - “riferendosi alle altre produzioni della società” caratterizzate comunque da “genericità e indeterminatezza” - come segue: • Il materiale fotografico ‘prova’ semplicemente l’esistenza dell’evento fotografato, nulla ‘provando’ in merito: [1]) all’effettiva partecipazione dell’appellante all’evento fotografato; 2) all’identità dei piloti e delle scuderie che hanno partecipato al singolo evento; 3) all’identità delle persone fotografate, alla loro effettiva appartenenza alla scuderia WRT ed alla loro presenza in concomitanza all’evento fotografato […]; • I libretti di circolazione non provano minimamente la partecipazione alle gare delle autovetture di WRT, in quanto per nessuna delle competizioni […] è ritraibile da fonte certa e terza il modello, la targa, il telaio o altro univoco elemento distintivo dell’autovettura concorrente; • Le ‘fatture di [OSCURATO:PERSONA]’ non provano nulla ex se […]; • Le ricevute di iscrizione ai rallies provano unicamente che la WRT si è iscritta ai rallies, ma certo non provano ex se che l’appellante abbia anche partecipato agli stessi, né (tantomeno) che abbia effettivamente sostenuto i costi […]; • [quanto alle] fotografie dell’officina del Sig. [OSCURATO:PERSONA] […,] nessun elemento esterno prova che si tratti del signor [OSCURATO:PERSONA], che si tratti dell’officina di costui, soggetto evasore totale, che le autovetture ritratte siano di proprietà della società; • La società documenta con il verbale di interrogatorio in sede penale del [OSCURATO:PERSONA] che [questi ha escluso …] “che vi fossero fatture false o gonfiate”.

Nessun automatico effetto è da ricondursi nel processo tributario, [ove] tali dichiarazioni sono liberamente valutabili e in particolare sono rese da soggetto privo del requisito di terzietà rispetto ai fatti di causa (in quanto indagato per reato connesso) e res[e] anche queste in modo generico.

Nessuna rilevanza ha poi l‘osservazione […] che non vi è alcuna prova e nemmeno contestazione che sia intervenuta una retrocessione dei corrispettivi pagati […].

4. Proponeva ricorso per cassazione la contribuente con un motivo, resistito dall’Agenzia delle entrate con controricorso.

In data 21 febbraio 2025 il Consigliere delegato formulava proposta di definizione anticipata.

In data 7 aprile 2025 il difensore della contribuente formulava istanza di decisione, cui faceva seguito, in data 20 ottobre 2025, il deposito di memoria ad ulteriore illustrazione delle ragioni di cui al ricorso.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: “Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360, I comma, n. 3, c.p.c. in relazione agli art. 112 e 116 c.p.c. e all’art. 2697 c.c. - Omessa pronuncia in ordine ai rilievi della contribuente circa le motivazioni contenute nell’atto impugnato - Omessa valutazione delle prove versate in atti dalla società contribuente – Ripartizione dell’onere della prova”.

A termini del motivo, “in primis la sentenza è da riformare per la violazione dell’art. 112 c.p.c. conseguenziale all’omessa pronuncia in ordine ai rilievi della contribuente circa le motivazioni contenute nell’atto impugnato […]”.

Le fatture riportano “l’evento sportivo, con esatta denominazione del luogo, della data di svolgimento e/o dell’auto […]”.

“L’Ufficio stesso non ha sollevato osservazioni sulla tenuta della contabilità della ricorrente nè sul rispetto degli adempimenti fiscali e tributari […]”.

“Sulla ripartizione dell’onere della prova, vi è violazione dell’art. 2697 c.c. da parte della CGT di secondo grado.

La ricorrente ha sempre contestato […] l’infondatezza dei rilievi dell’Ufficio e conseguenzialmente il vizio di motivazione dell’accertamento, avendo puntualmente presentato documentazione che dimostra l’esistenza delle operazioni contestate […]”.

2. Il motivo è inammissibile.

È cumulativo, sovrapponendo plurime censure senza partito loro sviluppo, in tal guisa presupponendo un non consentito intervento suppletivo-interpretativo di questa S.C. (solo nella memoria, ma tardivamente, vi è una separata trattazione delle censure, per quanto comunque non distintamente rubricate ed articolate).

È privo di precisione ed autosufficienza, non riproducendo né localizzando gli atti e documenti cui si riferisce, né dimostrandone rilevanza e decisività.

Anela ad una riedizione del giudizio di merito, tuttavia già motivatamente attinto dalla [OSCURATO:PERSONA] e precluso da canoni e limiti del giudizio di cassazione.

Fermo quanto precede, esso è comunque volto a denunciare un’inesistente omessa pronuncia, poiché la [OSCURATO:PERSONA], ben lungi dal limitarsi a confermare il giudizio del primo giudice, espressamente lo integra considerando e confutando finanche “singulatim” le allegazioni e le produzioni difensive.

Decentrata è la denunciata violazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., atteso che la [OSCURATO:PERSONA] è chiarissima nel rilevare che, mentre l’A.F. ha offerto solida prova indiziaria dell’inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate, in ragione della totale inconsistenza delle imprese fornitrici, la contribuente non ha offerto in contrario prove idonee (a cagione dell’inconcludenza della documentazione, a cominciare dalle fatture del tutto generiche).

In tal guisa, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pedissequa applicazione degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità (cfr., ad es., da ult., Cass. n. 10336 del 2025).

Né la sentenza impugnata può esser tacciata, come ancora in memoria, di non aver apprezzato nel complesso le risultanze istruttorie, avendo al contrario valutato e comparato la forza dimostrativa sia delle prove addotte dall’A.F. che di quelle opposte dalla contribuente, concludendo, in un momento di sintesi, per la prevalenza delle prime, in quanto dotate, alla stregua di un giudizio insindacabile in cassazione, di maggior efficacia persuasiva.

Sicché ha altresì onorato i principi che presidiano la prova presuntiva (cfr. in part.

Cass. nn. 9059 del 2018 e 9054 del 2022).

3. In definitiva, il ricorso è integralmente da rigettarsi, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo, anche relativamente all’applicazione degli artt. 96, commi 3 e 4, e 380-bis, comma 3, cod. proc. civ.

3.1. Pertanto, la contribuente deve essere condannata a rifondere le spese in ragione di complessivi euro 8.200, oltre spese prenotate a debito.

3.2. L’avvenuta conferma delle ragioni già poste a fondamento della proposta di definizione anticipata determina altresì la condann a della ricorrente al pagamento, a favore della controparte,della somma di 4.100 ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., nonché, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., al pagamento della somma di euro 2.000 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese di lite, liquidate in euro 8.200, oltre spese prenotate a debito.

Condanna parte ricorrente al pagamentoa favore del controricorrente, ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., della somma di euro 4.100, nonché, ex art. 96, comma 4, cod. proc. civ., al pagamento della somma di euro 2.000 alla Cassa delle ammende.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22644/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] PIEMONTE n.141/2024 depositata i l 18/03/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] , esercente attività di “enti e organizzazioni sportive”, era attinta da avviso di accertamento T7E030701383-2021, mediante il quale, come da sentenza in epigrafe, l’Agenzia delle entrate le contestava “l’illegittimità della deduzione di costi per operazioni oggettivamente inesistenti rilevando condotte anomale di terzi”; segnatamente, “in esito a quanto emerso in capo alle società fornitrici (con specifico riferimento all’accertata inesistenza di una struttura imprenditoriale adeguata, agli inadempimenti tributari riscontrati in sede di verifica, all’irreperibilità di qualsivoglia struttura imprenditoriale, all’assenza di personale dipendente e di locali di proprietà o in affitto adibiti allo svolgimento di attività d’impresa), si contestava alla società che l’effettiva esistenza delle prestazioni fatturatele non risultava adeguatamente documentata. I documenti giustificativi dei costi sostenuti non specificano analiticamente le prestazioni ricevute, ma si limitano a fornire informazioni del tipo “diffusione vostri marchi alta visibilità” o “come contratto stipulato nell’anno 2016”, in tal modo precludendo ogni tipo di verifica sui caratteri di esistenza ed inerenza della prestazione e di congruenza dei corrispettivi fatturati”. 2. Con sentenza n. 334/2023, depositata il 5/05/2023, la CGT I di Torino, adita dalla contribuente, respingeva il ricorso, ritenendo che l’A.E. avesse assolto l’onere probatorio incombentele, mentre la contribuente non avesse offerto idonea controprova (giacché, in particolare, “i contratti prodotti ed asseritamente stipulati con la [OSCURATO:PERSONA] e con la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] non riportano data certa, non risultano registrati e sono contraddistinti dall’assenza di dettagli”). 3. La contribuente proponeva appello, rigettato dalla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte, con la sentenza in epigrafe, ritenendo che la sentenza di primo grado potesse essere “integrata” - “riferendosi alle altre produzioni della società” caratterizzate comunque da “genericità e indeterminatezza” - come segue: • Il materiale fotografico ‘prova’ semplicemente l’esistenza dell’evento fotografato, nulla ‘provando’ in merito: [1]) all’effettiva partecipazione dell’appellante all’evento fotografato; 2) all’identità dei piloti e delle scuderie che hanno partecipato al singolo evento; 3) all’identità delle persone fotografate, alla loro effettiva appartenenza alla scuderia WRT ed alla loro presenza in concomitanza all’evento fotografato […]; • I libretti di circolazione non provano minimamente la partecipazione alle gare delle autovetture di WRT, in quanto per nessuna delle competizioni […] è ritraibile da fonte certa e terza il modello, la targa, il telaio o altro univoco elemento distintivo dell’autovettura concorrente; • Le ‘fatture di [OSCURATO:PERSONA]’ non provano nulla ex se […]; • Le ricevute di iscrizione ai rallies provano unicamente che la WRT si è iscritta ai rallies, ma certo non provano ex se che l’appellante abbia anche partecipato agli stessi, né (tantomeno) che abbia effettivamente sostenuto i costi […]; • [quanto alle] fotografie dell’officina del Sig. [OSCURATO:PERSONA] […,] nessun elemento esterno prova che si tratti del signor [OSCURATO:PERSONA], che si tratti dell’officina di costui, soggetto evasore totale, che le autovetture ritratte siano di proprietà della società; • La società documenta con il verbale di interrogatorio in sede penale del [OSCURATO:PERSONA] che [questi ha escluso …] “che vi fossero fatture false o gonfiate”. Nessun automatico effetto è da ricondursi nel processo tributario, [ove] tali dichiarazioni sono liberamente valutabili e in particolare sono rese da soggetto privo del requisito di terzietà rispetto ai fatti di causa (in quanto indagato per reato connesso) e res[e] anche queste in modo generico. Nessuna rilevanza ha poi l‘osservazione […] che non vi è alcuna prova e nemmeno contestazione che sia intervenuta una retrocessione dei corrispettivi pagati […]. 4. Proponeva ricorso per cassazione la contribuente con un motivo, resistito dall’Agenzia delle entrate con controricorso. In data 21 febbraio 2025 il Consigliere delegato formulava proposta di definizione anticipata. In data 7 aprile 2025 il difensore della contribuente formulava istanza di decisione, cui faceva seguito, in data 20 ottobre 2025, il deposito di memoria ad ulteriore illustrazione delle ragioni di cui al ricorso. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: “Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360, I comma, n. 3, c.p.c. in relazione agli art. 112 e 116 c.p.c. e all’art. 2697 c.c. - Omessa pronuncia in ordine ai rilievi della contribuente circa le motivazioni contenute nell’atto impugnato - Omessa valutazione delle prove versate in atti dalla società contribuente – Ripartizione dell’onere della prova”. A termini del motivo, “in primis la sentenza è da riformare per la violazione dell’art. 112 c.p.c. conseguenziale all’omessa pronuncia in ordine ai rilievi della contribuente circa le motivazioni contenute nell’atto impugnato […]”. Le fatture riportano “l’evento sportivo, con esatta denominazione del luogo, della data di svolgimento e/o dell’auto […]”. “L’Ufficio stesso non ha sollevato osservazioni sulla tenuta della contabilità della ricorrente nè sul rispetto degli adempimenti fiscali e tributari […]”. “Sulla ripartizione dell’onere della prova, vi è violazione dell’art. 2697 c.c. da parte della CGT di secondo grado. La ricorrente ha sempre contestato […] l’infondatezza dei rilievi dell’Ufficio e conseguenzialmente il vizio di motivazione dell’accertamento, avendo puntualmente presentato documentazione che dimostra l’esistenza delle operazioni contestate […]”. 2. Il motivo è inammissibile. È cumulativo, sovrapponendo plurime censure senza partito loro sviluppo, in tal guisa presupponendo un non consentito intervento suppletivo-interpretativo di questa S.C. (solo nella memoria, ma tardivamente, vi è una separata trattazione delle censure, per quanto comunque non distintamente rubricate ed articolate). È privo di precisione ed autosufficienza, non riproducendo né localizzando gli atti e documenti cui si riferisce, né dimostrandone rilevanza e decisività. Anela ad una riedizione del giudizio di merito, tuttavia già motivatamente attinto dalla [OSCURATO:PERSONA] e precluso da canoni e limiti del giudizio di cassazione. Fermo quanto precede, esso è comunque volto a denunciare un’inesistente omessa pronuncia, poiché la [OSCURATO:PERSONA], ben lungi dal limitarsi a confermare il giudizio del primo giudice, espressamente lo integra considerando e confutando finanche “singulatim” le allegazioni e le produzioni difensive. Decentrata è la denunciata violazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., atteso che la [OSCURATO:PERSONA] è chiarissima nel rilevare che, mentre l’A.F. ha offerto solida prova indiziaria dell’inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate, in ragione della totale inconsistenza delle imprese fornitrici, la contribuente non ha offerto in contrario prove idonee (a cagione dell’inconcludenza della documentazione, a cominciare dalle fatture del tutto generiche). In tal guisa, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pedissequa applicazione degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità (cfr., ad es., da ult., Cass. n. 10336 del 2025). Né la sentenza impugnata può esser tacciata, come ancora in memoria, di non aver apprezzato nel complesso le risultanze istruttorie, avendo al contrario valutato e comparato la forza dimostrativa sia delle prove addotte dall’A.F. che di quelle opposte dalla contribuente, concludendo, in un momento di sintesi, per la prevalenza delle prime, in quanto dotate, alla stregua di un giudizio insindacabile in cassazione, di maggior efficacia persuasiva. Sicché ha altresì onorato i principi che presidiano la prova presuntiva (cfr. in part. Cass. nn. 9059 del 2018 e 9054 del 2022). 3. In definitiva, il ricorso è integralmente da rigettarsi, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo, anche relativamente all’applicazione degli artt. 96, commi 3 e 4, e 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. 3.1. Pertanto, la contribuente deve essere condannata a rifondere le spese in ragione di complessivi euro 8.200, oltre spese prenotate a debito. 3.2. L’avvenuta conferma delle ragioni già poste a fondamento della proposta di definizione anticipata determina altresì la condann a della ricorrente al pagamento, a favore della controparte,della somma di 4.100 ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., nonché, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., al pagamento della somma di euro 2.000 alla Cassa delle ammende. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese di lite, liquidate in euro 8.200, oltre spese prenotate a debito. Condanna parte ricorrente al pagamentoa favore del controricorrente, ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., della somma di euro 4.100, nonché, ex art. 96, comma 4, cod. proc. civ., al pagamento della somma di euro 2.000 alla Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di
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