CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 13317/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto - che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata (le doglianze di tutti i motivi sono ulteriormente illustrate con memoria), è inammissibile, poiché in termini assertivi e reiterando rilievi già argomentatamente disattesi dai giudici di merito, insiste nel dedurre la mancanza di consapevolezza di impossessarsi della cosa mobile altrui e l'assenza di prova della volontà di realizzare un profitto; - che il secondo motivo è del pari inammissibile, dal momento che la remota giurisprudenza invocata dal ricorrente esclude la circostanza aggravante delle violenza alle cose quando le piante siano destinate ad essere tagliate e non quando, come nella specie, non sia tale la loro destinazione; - che inammissibile è anche il terzo motivo che investe la dosimetria della pena, poiché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16/03/2022 Il ConsAlrere estensor