CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21071/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello, settore civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 settembre 2021 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di appropriazione indebita, in quanto estinto per prescrizione, e confermava le statuizioni civili. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base dei motivi qui enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e mancanza di motivazione sul punto devoluto in appello, riguardante la tardività della querela, in relazione al quale la Corte territoriale non ha espresso alcuna valutazione. 2.2. Violazione di legge e vizio motivazionale in punto di responsabilità: il giudice di appello ha omesso di rispondere alle doglianze difensive espresse nel gravame con le quali si era sostenuta la insussistenza del fatto. 2.3. Violazione di legge e omessa motivazione sugli elementi costitutivi del reato. 3. La difesa del ricorrente ha depositato una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto, essendo fondati i primi due motivi (con conseguente assorbimento dell'ultimo). 2. L'atto di appello aveva proposto articolate e ampie argomentazioni in ordine sia alla intempestività della querela sia alla ricostruzione in fatto della vicenda di cui si tratta e alla valutazione delle risultanze probatorie da parte del Tribunale, ritenuta errata. La Corte territoriale ha del tutto obliterato il primo motivo di gravame, osservando erroneamente che con lo stesso l'imputato aveva chiesto "la rinnovazione dell'istruttoria". In secondo luogo, nel rigettare la richiesta di assoluzione piena e confermare le statuizioni civili, ai sensi dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., il giudice di appello è incorso in una motivazione apparente, priva di ogni concreto riferimento alle prove assunte dal Tribunale e alle specifiche censure proposte dall'imputato: si è soltanto sostenuto che la sentenza impugnata "ha infatti accertato, con motivazione logica e coerente, immune da censure logico- giuridiche, che questa Corte condivide e richiama per relationem, la responsabilità penale dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] all'esito del dibattimento di primo grado, condotto assicurando costantemente il principio del contraddittorio nella formazione della prova sia documentale che orale, e garantendone l'attuazione nell'esperimento dell'esame e del controesame dei testimoni" (pag. 4). 3. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, alla luce del principio desumibile dalla sentenza Tettamanti delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244273), di recente ribadito nella sentenza Cremonini (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Rv. 281228, non mass. sul punto), secondo il quale, nel giudizio di cassazione, in presenza di vizi della motivazione della sentenza di appello, qualora si proceda contestualmente anche agli effetti civili, non è possibile dichiarare immediatamente l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, limitandosi a escludere la possibilità di un più favorevole proscioglimento per ragioni di merito ex art. 129 cod. proc. pen., dal momento che il ricorso dell'imputato in ordine all'affermazione di responsabilità impone la valutazione del compendio probatorio "a cognizione piena", sia agli effetti penali che a quelli civili, con conseguente trasmissione degli atti al giudice penale a seguito di annullamento con rinvio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di a