CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35089/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2025 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché introduce per la prima volta in sede di legittimità non consentite censure dirette a contestare il giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 393 cp quando di contro l'appello conteneva solo rilievi in ordine al trattamento sanzionatorio, rendendo non più controvertibile il primo aspetto valutativo rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam P.Q.M