CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07978/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 12765del ruolo generale dell’anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio Liccardo, [OSCURATO:SOCIETA], in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 20; -ricorrente- Contro Agenzia delle entrate-Riscossione, in persona del Presidente pro tempore, e Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore, domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] a mezzo posta privata post legge n.2 -controricorrenti-; per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 3428/16/2020, depositata in data 11 novembre 2020, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -lo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazioaveva accolto parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate - Riscossionenei confronti dello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], dell’Agenzia delle entratee dell’Inps avverso la sentenza n. 8197/30/2018della [OSCURATO:PERSONA] diRoma che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso intimazione di pagamento n. 097201690002331610000, notificata dall’allora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a seguito di numerose sottese cartelle di pagamento relative a Irpef, Irap, Iva, contributi previdenziali e sanzioni amministrative; - Agenzia delle entrate - Riscossione e Agenzia delle entrate resistono con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] -con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.137 e segg. c.p.c. e 16, comma 2, del d.lgs. n. 546/92, degli artt. 149 c.p.c. e della legge n. 890 del 1982 nonché del d.lgs. n. 261/99, della legge n. 124/2017 e della Delibera 77/2018/[OSCURATO:PERSONA] dell’AGCOM per avere la CTR accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia delle entrate -Riscossione sebbene la notifica dell’atto di gravame fosse inesistente o, comunque, nulla in quanto effettuata a mezzo dell’operatore postale privato [OSCURATO:PERSONA] il quale era privo- al momento dell’assunta notifica ([OSCURATO:DATA_NASCITA])-della licenza individuale speciale di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261/99 nonché di quella regolamentata dalla legge n. 124/2017 e dalla Delibera 77/2018/[OSCURATO:PERSONA] dell’AGCOM; in particolare , ad avviso del ricorrente, sarebbe mancata la certezza legale della data di consegna dell’atto di appello a [OSCURATO:PERSONA] stante l’assenza di poteri certificativi di quest’ultima, sprovvista di titolo abilitativo , e la ricevuta di accettazione della spedizione del ricorso sarebbe risultata viziata stante l’indicazione di un soggetto non meglio identificato, diverso dal difensore costituito in primo grado(analoga incertezza sarebbe valsa con riferimento al ricorso spedito al legale rappresentante dello Studio essendo stato del tutto omesso nella ricevuta di accettazione il nome dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA]); peraltro, gli avvisi di ricevimento sarebbero stati privi del timbro del licenziatario privato con la stampigliatura meccanografica della data di ricezione dell’atto; infine, con il prospettato motivo di ricorso,il ricorrente disconosce espressamente, anche ai sensi dell’art. 214 e segg. c.p.c., la propria firma apposta sull’avviso di ricevimento, ed, eventualmente, propone,in merito, querela di falso; -il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati; -viene preliminarmente in rilievo il principio di dirittoespresso da Cass., Sez. U., n. 8416 del 2019 che ha riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al d.lgs. n. 58 del 2011, la legittimità della notificazione, a mezzo operatore di posta privata,esclusivamente degli atti di natura amministrativa, mantenendo ferma in capo al servizio di posta universale ([OSCURATO:PERSONA], poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) la riserva esclusiva di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni al Codice della strada, fino alla data di liberalizzazione dei servizi operata con la legge n. 124 del 2017, entrata in vigore il 29 agosto 2017. Ciò in quanto, nel regime nazionale successivo alla direttiva unionale n. 2008/6/CE e anteriore a quello introdotto dalla novella del 2011 -così come nel regime successivo a tale novella e antecedente alla legge n. 124 del 2017 - la riserva in via esclusiva a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. del servizio della notificazione a mezzo posta degli atti processuali è correlata all'esclusivo riconoscimento del diritto speciale, in virtù del quale la veridicità dell'apposizione della data mediante proprio timbro è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, giacché la si riferisce all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle proprie funzioni (cfr., ex multis, Cass. n. 14163 del 2018 e n. 19547 del 2019;da ultimo, Cass. , sez.6 - 5, n. 7689/2022 ) ; -successivamente, con la sentenza n. 299 del 2020, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio in base al quale, «In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017», e ciò in quanto l'astratta compatibilità dell'attività notificatoria col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare d'inesistenza (come in precedenza ritenuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte);nella richiamata pronuncia, si precisa come il legislatore italianoabbia dato attuazione con ritardo alla normativa unionale. Al riguardo, in esecuzione della direttiva n. 97/67/CE, il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 ha riconosciuto come fornitore del servizio universale, … «l'organismo che gestisce l'intero servizio postale universale su tutto il territorio nazionale» (art. 1, comma 2, lett. o); ha affidato il servizio universale alla società Poste italiane per un periodo comunque non superiore a quindici anni dalla data dientrata in vigore del decreto (art. 23, comma 2); ha ammesso la possibilità di riservare al fornitore del servizio universale «...la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa» (art. 4, comma 1), indicandone limiti di peso e prezzo e ha previsto che «Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi nella riserva di cui al comma 1 gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie...» (art. 4, comma 5). La riserva è espressamente volta al «mantenimento» del fornitore del servizio universale, ossia a finanziarlo; tanto che il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale istituito dall'art. 10 è «...alimentato nel caso e nella misura in cui i servizi riservati non procurano al fornitore del predetto servizio entrate sufficienti a garantire l'adempimento degli obblighi gravanti sul fornitore stesso». In seguito, nel dettare i princìpi e i criteri generali per il recepimento della direttiva n. 2008/6/CE, il legislatore delegante ha stabilito che, nel contesto di piena apertura al mercato, «...a far data dal 31 dicembre 2010 non siano concessi né mantenuti in vigore diritti esclusivi o speciali per l'esercizio e la fornitura di servizi postali» (art. 37, comma 2, lett. a), della I. delega 4 giugno 2010, n. 96, pur facendo salvo l'art. 8 della direttiva n. 97/67). Ma l'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 261/99, come novellato dal d.lgs. n. 58/11, ha stabilito che,per esigenze di ordine pubblico, fossero riservati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, ossia a Poste italiane (alle quali il servizio è stato nuovamente affidato per quindici anni a decorrere dal 30 aprile 2011, giusta l'art. 1, comma 18, del d.lgs. n. 58/11), tra l'altro, i servizi concernenti le notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari. Soltanto l'art. 1, comma 57, della I. 4 agosto 2017, n. 124 ha comportato, per i profili d'interesse, l'abrogazione del suddetto art. 4 a decorrere dal 10 settembre 2017, l'aggiunta in fine al comma 2 del successivo art. 5 del seguente periodo: «Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi» e, finalmente, la soppressione del riferimento, contenuto nell'art. 10 a proposito del fondo di compensazione, ai servizi in esclusiva di cui all'articolo 4”; - esclusa, però, l'efficacia retroattiva di detta abrogazione, dalla lettura combinata deicommi 57 e 58 dell'art.1 della Legge n. 124/2017 si rileva che il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari è subordinato alla determina dell'Autorità nazionale per le garanzie nelle comunicazioni che, sentito il Ministero della Giustizia, ne stabilisce i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che la richiedono;- c on la delibera 77/18/[OSCURATO:PERSONA] del 20 febbraio 2018 è stato approvato il “Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n.890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201del D.L.G.S. 30 aprile 1992, n. 285)” cui ha fatto seguito il D.M. 19/07/2018 pubblicato in G.U. il 7 settembre 2018; -posto che la notifica dell’atto di gravame, nella specie, risulta incontestatamente avvenuta (2018) nel regime post legge n. 127/2017 , il mancato rilascio a tale data (circostanza non contestata alla luce delle argomentazioni contenute nel controricorso) in capo all’operatore di posta privata ([OSCURATO:PERSONA]) della licenza individualerelativa allo svolgimento del serviziodi recapito postale come regolamentata dai commi 57 e 58 dell’art. 1 cit. comporta la nullità della stessa, per le medesime ragioni in base alle quali questa Corte, a sezioni unite, ha configurato nulla la notificaeseguita, a mezzo operatore di posta privata sprovvistodel necessario titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017; invero, come precisato nella sentenza sopra richiamata n. 299 del 2020 «Il titolo abilitativo comporta la soggezione a un regime giuridico particolare, fonte di conferimento di diritti, ma anche di assunzione di obblighi specifici. Sicché è la soggezione a tale regime che determina l'acquisizione dello status che fonda la distinzione tra operatori postali. Il che assume, ha precisato ancora la Corte di giustizia, una particolare valenza proprio con riguardo alle attività di notificazione di atti giudiziari, mediante le quali l'operatore è investito di prerogative inerenti ai pubblici poteri al fine di poter rispettare gli obblighi che incombono su di lui; «tali servizi mirano non già a rispondere a particolari esigenze di operatori economici o di taluni altri utenti particolari, bensì a garantire una buona amministrazione della giustizia, nella misura in cui essi permettono la notifica formale di documenti nel quadro di procedimenti giurisdizionali o amministrativi» (Corte giust. 16 ottobre 2019, cause C-4/18 e C5/18, Winterhoff e altro, punto 58). Conforme è la giurisprudenza costituzionale, che ha fatto leva sul particolare statuto di regole al quale è assoggettato l'agente per la riscossione al fine di giustificare in relazione a esso il regime differenziato rispettivamente previsto per la notificazione diretta delle cartelle di pagamento, degli atti impositivi e dei ruoli dagli artt. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 14 I. 20 novembre 1982, n. 890 e 1, comma 161, della I. 27 dicembre 2006, n. 296 (Corte cost. 23 luglio 2018, n. 175 e 24 aprile 2019, n. 104). Tutto ciò peraltro si risolve in una violazione di specifici vincoli normativi, che configura una mera nullità dell'attività notificatoria in questione; laddove l'astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza»; peraltro, nella medesima pronuncia- sotto il profilo della possibilità di sanatoria, ex art. 156 cod. proc. civ., della nullità della notificazione effettuata a mezzo operatore privato a seguito della costituzione della controparte- il che , nella specie,non ricorre non essendosi lo Studio costituito in grado di appello - che non esime però dalla preventiva e necessaria verifica del la tempestività dell'impugnazione-si è aggiunto che “la mancanza della licenza, e del correlativo status, come la giurisprudenza di questa Corte sottolinea, non consente di riconoscere la forza di atto pubblico all'attestazione della data di consegna all'operatore dell'atto processuale da notificare, perché l'operatore che non ne sia munito non è dotato di poteri certificativi”; -l’accoglimento del motivo per le ragioni sopra indicate comporta l’assorbimento degli altri profili dedotti con lo stesso(avvisi di ricevimento privi del timbro del licenziatario privato con la stampigliatura della data di ricezione dell’atto; disconoscimento della sottoscrizione sull’avviso di ricevimento ed eventuale proposizione della querela di falso); -in conclusione,il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione; P.Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la d