CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022
Cassazione n. 25678/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v 124-6637/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 23 giugno 2021, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Forlì, in data 16 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen., fatto commesso all'interno di comunità terapeutica residenziale ove il ricorrente era detenuto in regime di arresti domiciliari. 1.1 Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: inosservanza della legge penale, contraddittorietà della motivazione, difetto di accertamento probatorio. 2. Il ricorso è inammissibile, per assoluta genericità del motivo. 2.1. Sul punto, si evidenzia come tra i requisiti del ricorso per cassazione vi sia anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento di una somma, che si stima equo determinare di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1 giugno 2022.