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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024

Cassazione n. 11029/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MOLDAVIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Cirjau) Rilevato che i motivi dedotti con il ricorso appaiono improponibili, in quanto entrambi declinati in punto di fatto, il primo riferito alle modalità della condotta e il secondo alle condizioni giustificative della ribadita sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità di sostanza stupefacente, del resto pienamente congrua rispetto al dato ponderale accertato in giudizio (oltre 42 kg. di cocaina detenuta).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 19 gennaio 2024 Il consiglie e stensore Il P ente O il oni Angelo costanzo r DEPOSITATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MOLDAVIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Cirjau) Rilevato che i motivi dedotti con il ricorso appaiono improponibili, in quanto entrambi declinati in punto di fatto, il primo riferito alle modalità della condotta e il secondo alle condizioni giustificative della ribadita sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità di sostanza stupefacente, del resto pienamente congrua rispetto al dato ponderale accertato in giudizio (oltre 42 kg. di cocaina detenuta). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consiglie e stensore Il P ente O il oni Angelo costanzo r DEPOSITATA
Sentenza Cassazione n. 11029/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris