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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 08410/2025

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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11793/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatacome in atti, rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA n. 170/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO di BOLOGNA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla avvenuta notificazione della anzidetta proposta,effettuata ai sensi degli articoli 136, comma 3, c.p.c. e 149 bis, comma 7, c.p.c., senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione del controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11793/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatacome in atti, rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA n. 170/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO di BOLOGNA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla avvenuta notificazione della anzidetta proposta,effettuata ai sensi degli articoli 136, comma 3, c.p.c. e 149 bis, comma 7, c.p.c., senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione del controricorrente. P.Q.M. Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Così deciso
Decreto Cassazione n. 08410/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris