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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 405/1993

ECLI:IT:COST:1993:405
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Nel corso del giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto 29 gennaio 1981, n. 7653, della Direzione provinciale del tesoro di Bologna, che ha revocato a decorrere dal 1 gennaio 1976 la pensione ordinaria di riversibilità intestata alla ricorrente, orfana maggiorenne inabile al lavoro, la Corte dei Conti, con ordinanza del 30 marzo 1992, pervenuta alla Corte costituzionale il 1 aprile 1993, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, "in quanto non considera sussistente il requisito della nullatenenza per la riversibilità delle pensioni ordinarie al verificarsi delle stesse condizioni di reddito stabilite dal sopravvenuto art. 70 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, per la riversibilità delle pensioni di guerra".

Ad avviso del giudice remittente, "considerato (alla stregua della sent. n. 133 del 1972 di questa Corte) l'eguale contenuto etico e sociale dei trattamenti pensionistici di riversibilità e il comune carattere assistenziale ed alimentare, finalizzato a sopperire alle condizioni di bisogno in cui vengono a trovarsi i superstiti dopo la morte del dante causa", non è giustificata la disparità del limite massimo di reddito previsto dalla norma impugnata rispetto al trattamento di riversibilità delle pensioni di guerra, sopravvenuta per effetto del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, che ha fissato il limite in L.

2.400.000. Quanto alla rilevanza della questione si osserva che, se ne fosse riconosciuta la fondatezza, sarebbe consentito l'accoglimento del ricorso oggetto del giudizio a quo per il periodo successivo all'entrata in vigore del citato d.P.R. n. 915 del 1978.

1. - La Corte dei Conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, "per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto non considera sussistente il requisito della nullatenenza per la riversibilità delle pensioni ordinarie al verificarsi delle stesse condizioni di reddito stabilite dal sopravvenuto art. 70 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, per la riversibilità delle pensioni di guerra".

2. - La questione non è fondata.

Il d.P.R. n. 915 del 1978, successivo alla sentenza n. 133 del 1972, attribuisce alla pensione di guerra natura di "atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni all'integrità fisica o la perdita di un congiunto".

La diversità di natura rispetto alla pensione ordinaria si riflette sulla funzione del limite di reddito cui è subordinata nell'uno e nell'altro istituto la riversibilità della pensione, talché deve essere confermata, anche sotto questo profilo, la giurisprudenza di questa Corte che ha escluso in generale la confrontabilità, ai fini dell'art. 3 della Costituzione, della disciplina delle pensioni ordinarie con quella delle pensioni di guerra (sent. n. 186 del 1985).

La riversibilità della pensione ordinaria agli orfani maggiorenni inabili al lavoro conserva parzialmente a questa categoria di superstiti la pensione, di cui in vita del titolare già beneficiavano indirettamente, come forma di assistenza nel senso dell'art. 38, primo comma, della Costituzione: il limite di reddito previsto dalla legge è qui un indice di "nullatenenza", ovvero di mancanza "dei mezzi per vivere".

La riversibilità della pensione di guerra, invece, adempie solo indirettamente una funzione assistenziale, senza perciò essere strettamente subordinata alla condizione di indigenza: nei casi previsti dall'art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978 il riferimento alle condizioni economiche del richiedente si fonda piuttosto su una valutazione, correlata alla politica di bilancio e ai criteri di allocazione della spesa pubblica, per cui, nel caso di morte del titolare della pensione (per cause diverse dalla guerra), si ritiene che l'estensione a certe categorie di superstiti dell'atto risarcitorio e di solidarietà nazionale costituito dalla pensione diretta debba essere limitata a coloro che non dispongono di un reddito superiore a una certa soglia, possibilmente non ridotta al concetto di nullatenenza.

È significativa in proposito l'estraneità di questo concetto alle norme sulla riversibilità delle pensioni di guerra.

Pertanto la determinazione del limite di reddito, in rapporto al limite previsto per la riversibilità della pensione ordinaria, rientra nella discrezionalità del legislatore, onde una disuguaglianza di disciplina non può subire censure di irrazionalità fino a quando non assuma proporzioni manifestamente eccessive.

La denunciata disparità non può dirsi eccedente questo limite.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1993.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] Depositata in cancelleria il 18 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Nel corso del giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto 29 gennaio 1981, n. 7653, della Direzione provinciale del tesoro di Bologna, che ha revocato a decorrere dal 1 gennaio 1976 la pensione ordinaria di riversibilità intestata alla ricorrente, orfana maggiorenne inabile al lavoro, la Corte dei Conti, con ordinanza del 30 marzo 1992, pervenuta alla Corte costituzionale il 1 aprile 1993, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, "in quanto non considera sussistente il requisito della nullatenenza per la riversibilità delle pensioni ordinarie al verificarsi delle stesse condizioni di reddito stabilite dal sopravvenuto art. 70 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, per la riversibilità delle pensioni di guerra". Ad avviso del giudice remittente, "considerato (alla stregua della sent. n. 133 del 1972 di questa Corte) l'eguale contenuto etico e sociale dei trattamenti pensionistici di riversibilità e il comune carattere assistenziale ed alimentare, finalizzato a sopperire alle condizioni di bisogno in cui vengono a trovarsi i superstiti dopo la morte del dante causa", non è giustificata la disparità del limite massimo di reddito previsto dalla norma impugnata rispetto al trattamento di riversibilità delle pensioni di guerra, sopravvenuta per effetto del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, che ha fissato il limite in L. 2.400.000. Quanto alla rilevanza della questione si osserva che, se ne fosse riconosciuta la fondatezza, sarebbe consentito l'accoglimento del ricorso oggetto del giudizio a quo per il periodo successivo all'entrata in vigore del citato d.P.R. n. 915 del 1978. 1. - La Corte dei Conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, "per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto non considera sussistente il requisito della nullatenenza per la riversibilità delle pensioni ordinarie al verificarsi delle stesse condizioni di reddito stabilite dal sopravvenuto art. 70 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, per la riversibilità delle pensioni di guerra". 2. - La questione non è fondata. Il d.P.R. n. 915 del 1978, successivo alla sentenza n. 133 del 1972, attribuisce alla pensione di guerra natura di "atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni all'integrità fisica o la perdita di un congiunto". La diversità di natura rispetto alla pensione ordinaria si riflette sulla funzione del limite di reddito cui è subordinata nell'uno e nell'altro istituto la riversibilità della pensione, talché deve essere confermata, anche sotto questo profilo, la giurisprudenza di questa Corte che ha escluso in generale la confrontabilità, ai fini dell'art. 3 della Costituzione, della disciplina delle pensioni ordinarie con quella delle pensioni di guerra (sent. n. 186 del 1985). La riversibilità della pensione ordinaria agli orfani maggiorenni inabili al lavoro conserva parzialmente a questa categoria di superstiti la pensione, di cui in vita del titolare già beneficiavano indirettamente, come forma di assistenza nel senso dell'art. 38, primo comma, della Costituzione: il limite di reddito previsto dalla legge è qui un indice di "nullatenenza", ovvero di mancanza "dei mezzi per vivere". La riversibilità della pensione di guerra, invece, adempie solo indirettamente una funzione assistenziale, senza perciò essere strettamente subordinata alla condizione di indigenza: nei casi previsti dall'art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978 il riferimento alle condizioni economiche del richiedente si fonda piuttosto su una valutazione, correlata alla politica di bilancio e ai criteri di allocazione della spesa pubblica, per cui, nel caso di morte del titolare della pensione (per cause diverse dalla guerra), si ritiene che l'estensione a certe categorie di superstiti dell'atto risarcitorio e di solidarietà nazionale costituito dalla pensione diretta debba essere limitata a coloro che non dispongono di un reddito superiore a una certa soglia, possibilmente non ridotta al concetto di nullatenenza. È significativa in proposito l'estraneità di questo concetto alle norme sulla riversibilità delle pensioni di guerra. Pertanto la determinazione del limite di reddito, in rapporto al limite previsto per la riversibilità della pensione ordinaria, rientra nella discrezionalità del legislatore, onde una disuguaglianza di disciplina non può subire censure di irrazionalità fino a quando non assuma proporzioni manifestamente eccessive. La denunciata disparità non può dirsi eccedente questo limite. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1993. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] Depositata in cancelleria il 18 novembre 1993. Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]
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