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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 aprile 1987

Cassazione n. 26703/2026

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e, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6/4/1987 avverso l'ordinanza del 9/3/2026 del Tribunale di Bari visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali concludono per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente impugna l'ordinanza con la quale il Tribunale dell'appello cautelare rigettava il ricorso avverso l'ordinanza del g.i.p., che negava l'applicazione dell'istituto della retrodatazione del termine della .misura cautelare, disposta nei confronti dell'indagato per i reati di cui agli artt.74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e tentato sequestro di persona a scopo di estorsione, rispetto all'ordinanza preventivamente adottata, in altro procedimento, per il reato diassociazione di stampo mafioso. b.

2. Con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art.297, comma 3, cod. proc. pen. e vizio della motivazione.

Sottolinea la difesa come, nonostante nei confronti dell'indagato siano state avanzate due distinte richieste cautelari a distanza di pochi mesi (la prima richiesta è del 21/12/2023 e la seconda del 19/9/2024), il P.M. procedente aveva omesso di avanzare la seconda richiesta al medesimo g.i.p. cui era stata già depositata la prima richiesta cautelare.

In ogni caso, si rappresenta che nel caso di specie si verterebbe in una tipica ipotesi in cui i fatti oggetto della seconda misura erano ampiamente noti già all'atto della prima richiesta.

Pur essendo i due procedimenti formalmente separati, infatti, il materiale istruttorio risulterebbe essere sostanzialmente il medesimo.

Né poteva condividersi la tesi sostenuta dal Tribunale del riesame, secondo cui i fatti oggetto della seconda misura risultavano commessi successivamente a quelli contestati nel primo procedimento.

Così ragionando, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto, in quanto il presupposto dell'anteriorità del fatto deve riferirsi alla data di emissione della prima ordinanza cautelare e non già a quella di commessione dei reati oggetto della stessa.

Sottolinea la difesa come il tempus commissi delicti, relativamente al reato associativo di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, era stato modificato dal pubblico ministero, essendosi indicata la data di commissione a partire dal luglio 2019 e fino al 30 aprile 2020, sicchè non si era in presenza di una contestazione aperta.

Infine, si contesta l'ulteriore argomento secondo cui la seconda misura si fonderebbe su acquisizioni istruttorie in precedenza non conosciute e, in particolare, sulle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] (sentito il 23/2/2024 e le cui dichiarazioni erano trasmesse con nota del 4/10/2024), posto che tale acquisizione era in ogni caso antecedente alla data di emissione della prima misura cautelare (26/11/2024). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. L'esame del ricorso presuppone la sintetica esposizione dell'oggetto delle due misure cautelari emesse a carico dell'indagato. i La prima misura (emessa il 2/12/2024) aveva ad oggetto la partecipazione dell'indagato ad un'associazione mafiosa, operante fino al 31.12.2017; la seconda 2misura (datata 10/9/2025) concerne, oltre al reato di tentato sequestro di persona a scopo di estorsione, anche la partecipazione, in qualità di organizzatore, all'associazione ex art.74, ritenuta operante dal luglio 2019 con permanenza.

Sulla base di tali parametri, il Tribunale ha ritenuto che l'istituto della retrodatazione non potesse in alcun modo operare, posto che l'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. richiede, oltre ai restanti requisiti, che nel caso di "fatti diversi" questi devono esser stati "commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza".

Nell'ottica recepita dal Tribunale, poiché il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacente vedeva una contestazione "aperta", l'istituto della retrodatazione non avrebbe potuto in alcun modo operare, proprio perché il reato oggetto della seconda misura cautelare doveva ritenersi in atto anche dopo l'emissione della prima misura cautelare.

2.1. La difesa intende superare la corretta valutazione compiuta dal Tribunale del riesame evidenziando come, in sede di udienza preliminare celebrata il 31 marzo 2026, il Pubblico ministero aveva diversamente perimetrato il tempus commissi delicti in relazione al reato di cui all'art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, specificando che tale associazione aveva operato fino al 30 aprile 2020 e, quindi, in epoca antecedente rispetto all'emissione della prima ordinanza cautelare.

L'argomento, per quanto in astratto rilevante, non può essere valutato in questa sede, deputata esclusivamente al controllo di legittimità dell'ordinanza impugnata, posto che il Tribunale del riesame si è pronunciato in data 19 marzo 2026 e, quindi, prima della richiamata modifica dell'epoca di commissione del reato.

Ne consegue che le argomentazioni valorizzate dal Tribunale, sulla base di quelle che erano le contestazioni formulate alla data della decisione, erano del tutto corrette e non possono essere superate per effetto dell'acquisizione, in epoca successiva, di elementi di segno diverso.

3. Pur a fronte delle considerazioni svolte, si ritiene necessario esaminare l'ulteriore profilo della motivazione che ha condotto al rigetto del ricorso e che, in ipotesi, è di per sé assorbente del diniego della retrodatazione.

Nel far ciò, è opportuno precisare l'assetto attuale dell'istituto della retrodatazione, che può essere così sinteticamente riassunto: nel caso di ordinanze cautelari emesse nello stesso procedimento per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti legati da connessione qualificata, la retrodatazione opera automaticamente, indipendentemente dalla possibilità di desumere 3dagli atti, al momento della emissione della prima ordinanza, l'esistenza di elementi idonei a giustificare le misure adottate con la seconda ordinanza (Sez.U., n.21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv.231057); nel caso di ordinanze cautelari emesse nello stesso procedimento per fatti non legati da connessione qualificata, la retrodatazione opera solo se al momento della emissione della prima ordinanza esistevano elementi idonei a giustificare la misura adottata con la seconda ordinanza; nel caso di ordinanze cautelari emesse in procedimenti diversi per fatti legati da connessione qualificata, la retrodatazione opera solo per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza cautelare (Sez.U., n.21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv.231058); nel caso di ordinanze cautelari emesse per fatti diversi, non legati da connessione qualificata, in procedimenti diversi, la retrodatazione opera quando gli elementi giustificativi della seconda misura cautelare erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero (Sez.U., n.14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv.235911); a seguito della pronuncia resa da Corte cost., sent.n. 233 del 2011, l'istituto della retrodatazione è stato dichiarato applicabile anche nel caso in cui, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, emessa anteriormente all'adozione della seconda misura cautelare, il cui termine di durata deve essere, pertanto, fatto regredire alla data di applicazione della prima misura.

Nell'ordinanza impugnata è stata esclusa la sussistenza di una connessione qualificata tra i reati oggetto delle due ordinanze cautelari, sottolineandosi il notevole iato temporale esistente tra la partecipazione all'associazione di stampo mafioso (fino al 2017) e la successiva organizzazione di quella dedita al traffico di stupefacente (da luglio 2019), come pure la diversità della composizione della compagine sociale.

Sulla base di tale corretta ricostruzione, si è ritenuto che la fattispecie in esame rientri tra le ipotesi di ordinanze cautelari emesse in procedimenti diversi e senza che i reati contestati siano legati da connessione qualificata, ragion per cui la separazione dei procedimenti non può certamente ritenersi artificiosa.

In tali 4casi, la retrodatazione può essere riconosciuta esclusivamente se i fatti giustificativi della seconda misura erano già desumibili dagli atti al momento dell'adozione della prima misura cautelare.

3.1. Il Tribunale ha adeguatamente motivato in merito alle ragioni per cui non si può ritenere che il pubblico ministero procedente, al momento di formalizzare la prima richiesta cautelare, disponeva già di tutti gli elementi necessari a contestare anche i reati oggetto della seconda richiesta, con la conseguente strumentalità della separazione dei procedimenti.

Dirimente, in tal senso, è la circostanza per cui le dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], ritenute rilevati ai fini dell'emissione della seconda misura, sono state acquisite (pur considerando la data in cui sono state rese e, cioè, il 23.2.2024) dopo la data in cui è stata richiesta la prima misura cautelare (21/12/2023).

Applicandosi al caso di specie i principi affermati dalla sentenza "Librato", la retrodatazione potrebbe operare solo quando gli elementi giustificativi della seconda misura cautelare erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero.

Quest'ultimo requisito è sicuramente carente nel caso di specie, in quanto, per ipotizzarsi una scelta volontaria di separazione dei procedimenti, le acquisizioni che hanno condotto alla seconda richiesta cautelare dovevano essere necessariamente già note nel momento in cui il pubblico ministero ha iscritto separatamente due distinti procedimenti.

Nè è condivisibile, alla luce di tale rilievo, far riferimento non già alla data di presentazione della richiesta cautelare, bensì a quella in cui la predetta è stata accolta, con l'emissione dell'ordinanza da parte del g.i.p.

L'istituto della retrodatazione, infatti, mira ad evitare che il pubblico ministero possa frazionare le richieste cautelari e, quindi, si basa necessariamente sul dato conoscitivo che l'organo dell'accusa ha al momento della richiesta, non rilevando le eventuali sopravvenute conoscenze, neppure se anteriori rispetto alla data in cui viene adottata l'ordinanza cautelare.

Il lasso temporale intercorrente tra la richiesta e l'adozione della misura, infatti, è sottratto alla disponibilità del pubblico ministero e, quindi, non è neppure in astratto ipotizzabile che, articolando le acquisizioni probatorie in tale periodo, questi possa indebitamente creare i presupposti per la scissione dell'iniziativa cautelare al fine di protrarre i termini di durata della misura.

4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuai. 5 ,( P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6/4/1987 avverso l'ordinanza del 9/3/2026 del Tribunale di Bari visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali concludono per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna l'ordinanza con la quale il Tribunale dell'appello cautelare rigettava il ricorso avverso l'ordinanza del g.i.p., che negava l'applicazione dell'istituto della retrodatazione del termine della .misura cautelare, disposta nei confronti dell'indagato per i reati di cui agli artt.74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e tentato sequestro di persona a scopo di estorsione, rispetto all'ordinanza preventivamente adottata, in altro procedimento, per il reato diassociazione di stampo mafioso. b. 2. Con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art.297, comma 3, cod. proc. pen. e vizio della motivazione. Sottolinea la difesa come, nonostante nei confronti dell'indagato siano state avanzate due distinte richieste cautelari a distanza di pochi mesi (la prima richiesta è del 21/12/2023 e la seconda del 19/9/2024), il P.M. procedente aveva omesso di avanzare la seconda richiesta al medesimo g.i.p. cui era stata già depositata la prima richiesta cautelare. In ogni caso, si rappresenta che nel caso di specie si verterebbe in una tipica ipotesi in cui i fatti oggetto della seconda misura erano ampiamente noti già all'atto della prima richiesta. Pur essendo i due procedimenti formalmente separati, infatti, il materiale istruttorio risulterebbe essere sostanzialmente il medesimo. Né poteva condividersi la tesi sostenuta dal Tribunale del riesame, secondo cui i fatti oggetto della seconda misura risultavano commessi successivamente a quelli contestati nel primo procedimento. Così ragionando, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto, in quanto il presupposto dell'anteriorità del fatto deve riferirsi alla data di emissione della prima ordinanza cautelare e non già a quella di commessione dei reati oggetto della stessa. Sottolinea la difesa come il tempus commissi delicti, relativamente al reato associativo di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, era stato modificato dal pubblico ministero, essendosi indicata la data di commissione a partire dal luglio 2019 e fino al 30 aprile 2020, sicchè non si era in presenza di una contestazione aperta. Infine, si contesta l'ulteriore argomento secondo cui la seconda misura si fonderebbe su acquisizioni istruttorie in precedenza non conosciute e, in particolare, sulle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] (sentito il 23/2/2024 e le cui dichiarazioni erano trasmesse con nota del 4/10/2024), posto che tale acquisizione era in ogni caso antecedente alla data di emissione della prima misura cautelare (26/11/2024). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. L'esame del ricorso presuppone la sintetica esposizione dell'oggetto delle due misure cautelari emesse a carico dell'indagato. i La prima misura (emessa il 2/12/2024) aveva ad oggetto la partecipazione dell'indagato ad un'associazione mafiosa, operante fino al 31.12.2017; la seconda 2misura (datata 10/9/2025) concerne, oltre al reato di tentato sequestro di persona a scopo di estorsione, anche la partecipazione, in qualità di organizzatore, all'associazione ex art.74, ritenuta operante dal luglio 2019 con permanenza. Sulla base di tali parametri, il Tribunale ha ritenuto che l'istituto della retrodatazione non potesse in alcun modo operare, posto che l'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. richiede, oltre ai restanti requisiti, che nel caso di "fatti diversi" questi devono esser stati "commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza". Nell'ottica recepita dal Tribunale, poiché il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacente vedeva una contestazione "aperta", l'istituto della retrodatazione non avrebbe potuto in alcun modo operare, proprio perché il reato oggetto della seconda misura cautelare doveva ritenersi in atto anche dopo l'emissione della prima misura cautelare. 2.1. La difesa intende superare la corretta valutazione compiuta dal Tribunale del riesame evidenziando come, in sede di udienza preliminare celebrata il 31 marzo 2026, il Pubblico ministero aveva diversamente perimetrato il tempus commissi delicti in relazione al reato di cui all'art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, specificando che tale associazione aveva operato fino al 30 aprile 2020 e, quindi, in epoca antecedente rispetto all'emissione della prima ordinanza cautelare. L'argomento, per quanto in astratto rilevante, non può essere valutato in questa sede, deputata esclusivamente al controllo di legittimità dell'ordinanza impugnata, posto che il Tribunale del riesame si è pronunciato in data 19 marzo 2026 e, quindi, prima della richiamata modifica dell'epoca di commissione del reato. Ne consegue che le argomentazioni valorizzate dal Tribunale, sulla base di quelle che erano le contestazioni formulate alla data della decisione, erano del tutto corrette e non possono essere superate per effetto dell'acquisizione, in epoca successiva, di elementi di segno diverso. 3. Pur a fronte delle considerazioni svolte, si ritiene necessario esaminare l'ulteriore profilo della motivazione che ha condotto al rigetto del ricorso e che, in ipotesi, è di per sé assorbente del diniego della retrodatazione. Nel far ciò, è opportuno precisare l'assetto attuale dell'istituto della retrodatazione, che può essere così sinteticamente riassunto: nel caso di ordinanze cautelari emesse nello stesso procedimento per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti legati da connessione qualificata, la retrodatazione opera automaticamente, indipendentemente dalla possibilità di desumere 3dagli atti, al momento della emissione della prima ordinanza, l'esistenza di elementi idonei a giustificare le misure adottate con la seconda ordinanza (Sez.U., n.21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv.231057); nel caso di ordinanze cautelari emesse nello stesso procedimento per fatti non legati da connessione qualificata, la retrodatazione opera solo se al momento della emissione della prima ordinanza esistevano elementi idonei a giustificare la misura adottata con la seconda ordinanza; nel caso di ordinanze cautelari emesse in procedimenti diversi per fatti legati da connessione qualificata, la retrodatazione opera solo per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza cautelare (Sez.U., n.21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv.231058); nel caso di ordinanze cautelari emesse per fatti diversi, non legati da connessione qualificata, in procedimenti diversi, la retrodatazione opera quando gli elementi giustificativi della seconda misura cautelare erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero (Sez.U., n.14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv.235911); a seguito della pronuncia resa da Corte cost., sent.n. 233 del 2011, l'istituto della retrodatazione è stato dichiarato applicabile anche nel caso in cui, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, emessa anteriormente all'adozione della seconda misura cautelare, il cui termine di durata deve essere, pertanto, fatto regredire alla data di applicazione della prima misura. Nell'ordinanza impugnata è stata esclusa la sussistenza di una connessione qualificata tra i reati oggetto delle due ordinanze cautelari, sottolineandosi il notevole iato temporale esistente tra la partecipazione all'associazione di stampo mafioso (fino al 2017) e la successiva organizzazione di quella dedita al traffico di stupefacente (da luglio 2019), come pure la diversità della composizione della compagine sociale. Sulla base di tale corretta ricostruzione, si è ritenuto che la fattispecie in esame rientri tra le ipotesi di ordinanze cautelari emesse in procedimenti diversi e senza che i reati contestati siano legati da connessione qualificata, ragion per cui la separazione dei procedimenti non può certamente ritenersi artificiosa. In tali 4casi, la retrodatazione può essere riconosciuta esclusivamente se i fatti giustificativi della seconda misura erano già desumibili dagli atti al momento dell'adozione della prima misura cautelare. 3.1. Il Tribunale ha adeguatamente motivato in merito alle ragioni per cui non si può ritenere che il pubblico ministero procedente, al momento di formalizzare la prima richiesta cautelare, disponeva già di tutti gli elementi necessari a contestare anche i reati oggetto della seconda richiesta, con la conseguente strumentalità della separazione dei procedimenti. Dirimente, in tal senso, è la circostanza per cui le dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], ritenute rilevati ai fini dell'emissione della seconda misura, sono state acquisite (pur considerando la data in cui sono state rese e, cioè, il 23.2.2024) dopo la data in cui è stata richiesta la prima misura cautelare (21/12/2023). Applicandosi al caso di specie i principi affermati dalla sentenza "Librato", la retrodatazione potrebbe operare solo quando gli elementi giustificativi della seconda misura cautelare erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero. Quest'ultimo requisito è sicuramente carente nel caso di specie, in quanto, per ipotizzarsi una scelta volontaria di separazione dei procedimenti, le acquisizioni che hanno condotto alla seconda richiesta cautelare dovevano essere necessariamente già note nel momento in cui il pubblico ministero ha iscritto separatamente due distinti procedimenti. Nè è condivisibile, alla luce di tale rilievo, far riferimento non già alla data di presentazione della richiesta cautelare, bensì a quella in cui la predetta è stata accolta, con l'emissione dell'ordinanza da parte del g.i.p. L'istituto della retrodatazione, infatti, mira ad evitare che il pubblico ministero possa frazionare le richieste cautelari e, quindi, si basa necessariamente sul dato conoscitivo che l'organo dell'accusa ha al momento della richiesta, non rilevando le eventuali sopravvenute conoscenze, neppure se anteriori rispetto alla data in cui viene adottata l'ordinanza cautelare. Il lasso temporale intercorrente tra la richiesta e l'adozione della misura, infatti, è sottratto alla disponibilità del pubblico ministero e, quindi, non è neppure in astratto ipotizzabile che, articolando le acquisizioni probatorie in tale periodo, questi possa indebitamente creare i presupposti per la scissione dell'iniziativa cautelare al fine di protrarre i termini di durata della misura. 4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuai. 5 ,( P.Q.M
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