CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10750/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il motivo concernente il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è reiterativo di questioni già esaminate e correttamente risolte, avendo la Corte di appello indicato una pluralità di circostanze (allontanamento dal domicilio per un intero giorno, effrazione del braccialetto elettronico) condivisibilmente ritenute incompatibili con il giudizio di minima offensività del fatto richiesto dall'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.