CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35328/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] .4 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno del 10 luglio 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro millecinquecento di am- menda in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7, C.d.S. (rifiuto di sottoporsi agli accertamenti del tasso alcolemico - in Eboli il 2 aprile 2018). 2. L'[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. per omesso avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia prima di essere sottoposto ad esame del l'a lcoltest. 2.2. Vizio di motivazione e travisamento della prova, in quanto dalle risultanze processuali emergeva che l'[OSCURATO:PERSONA] non aveva rifiutato di sottoporsi all'esame, mentre era acclarato che i Carabinieri non avevano accompagnato la loro richiesta con l'informazione dovuta. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente infon- dati.t. QL.9èce, . Con riferimento ad entrambi i motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per ragioni di connessione logica, va rilevato che, secondo un primo filone interpretativo, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui venga avviata la procedura di accertamento strumen- tale dell'alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo test, sì che tale obbligo opera anche nel caso in cui l'interessato rifiuti poi di sottoporsi all'accertamento (Sez. 4, n. 13493 del 22/01/2020, Dragna, Rv. 279003; Sez. 4, n. 5314 del 08/11/2019, dep. 2020, Spera, Rv. 278621; Sez. 4, n. 10081 del 14/02/2019, Verderio, non mas- simata sul punto; Sez. 4, n. 57354 del 11/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], non massimata; Sez. 4, n. 14651 del 21/02/2018, Cairoli, non massimata; Sez. 4, n. 34383 del 06/06/2017, Emanuele, Rv. 270526; Sez. 4, n. 49236 del 3/11/2016, Morello, non massimata). Tale principio è affermato sul presupposto che il sistema di garanzie delineato dal combinato disposto degli artt. 114 disp. att. cod. proc. pen. e 354 cod. proc. pen. scatta nel momento in cui la polizia giudiziaria procede all'accertamento in via stru- mentale, che ha natura indifferibile e urgente, del tasso alcolemico, ovvero richieda alla struttura sanitaria di sottoporre il conducente ai prelievi necessari alla verifica dello stato di ebbrezza.La verifica tecnica, dunque, prende avvio con la richiesta di sottoporsi al test strumentale ovvero alle analisi cliniche e, in tale scansione, l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore costituisce presupposto necessario della relativa proce- dura, indipendentemente dall'esito della stessa e delle modalità con le quali il test venga concretamente effettuato. Solo il conducente ritualmente avvisato della facoltà di avvalersi di un'assistenza difensiva, potrà poi determinarsi al rifiuto dell'accerta- mento e realizzare così la condotta prevista dalla fattispecie incriminatrice. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, ritiene di aderire ad un secondo indirizzo giurispruden- ziale, ormai prevalente, per il quale l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'"alcoltest" non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzio- nale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Brunelli, Rv. 281745; Sez. 4, n. 16816 del 14/01/2021, Pizio, Rv. 281072; Sez. 4, n. 34753 del 12/11/2020, Errico, non massimata; Sez. 4, n. 29939 del 23/09/2020, Merlino, Rv. 280028; Sez. 4, n. 34355 del 25/11/2020, Cavalieri, Rv. 279920; Sez. 4, n. 4896 del 16/01/2020, Lachhab, Rv. 278579; Sez. 4, n. 40275 del 19/07/2019, Jaha, non massimata; Sez. 4, n. 29275 del 12/06/2019, Chatoubi, non massimata; Sez. 4, n. 34470 del 13/05/2016, Portale, Rv. 267877; Sez. 4, n. 25534 del 20/02/2019, Riso, non massimata; Sez. 4, n. 43845 del 26/09/2014, Lam- biase, Rv. 260603). Peraltro, contrariamente a quanto indicato dalla difesa, non risultano allegati al ricorso atti del procedimento e, in particolare, il verbale di contestazione redatto dai CC di Eboli e il verbale delle dichiarazioni testimoniali rese dal teste dei CC Pisapia (udienza del 10 giugno 2021). 4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle am